Esclusione Punibilità: Quando è Troppo Tardi per Chiederla?
L’istituto dell’esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo corretto utilizzo è vincolato a precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: le questioni giuridiche, inclusa questa causa di non punibilità, devono essere sollevate nei tempi e nei modi corretti. Vediamo nel dettaglio il caso e la decisione dei giudici supremi.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non soddisfatto della decisione, proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, i motivi del suo appello originario si concentravano esclusivamente su due aspetti: la richiesta di una pena più mite (trattamento sanzionatorio) e la concessione delle attenuanti generiche, che gli erano state negate.
Davanti alla Corte di Cassazione, la difesa cambiava strategia, introducendo un motivo di ricorso completamente nuovo: la richiesta di applicazione della causa di esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto. Si sosteneva che la Corte d’Appello avesse omesso di valutare tale possibilità, commettendo così un errore di diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che la questione relativa alla particolare tenuità del fatto non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Scelta sull’Esclusione Punibilità
La Corte ha basato la sua decisione su un consolidato principio di diritto processuale. I giudici hanno ribadito che una causa di non punibilità come quella prevista dall’art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la normativa era già in vigore al momento della sentenza di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, vieta di sollevare in Cassazione questioni non prospettate nel giudizio di appello.
Nel caso specifico, la difesa non aveva mai sollevato tale questione davanti alla Corte d’Appello. I motivi di appello erano limitati a questioni di pena, senza alcun riferimento alla tenuità del fatto. Pertanto, il giudice di secondo grado non aveva alcun obbligo di pronunciarsi d’ufficio su un tema non richiesto dalle parti. La censura mossa in Cassazione è stata quindi giudicata generica e tardiva, in quanto relativa a una presunta omissione di valutazione su una questione mai formalmente sollevata.
Le Conclusioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la strategia difensiva. Le questioni giuridiche, comprese quelle che possono portare all’esclusione punibilità, devono essere articolate e presentate in modo tempestivo nel corso dei gradi di merito del giudizio. Attendere l’ultimo grado di giudizio per sollevare nuove eccezioni è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici. È essenziale, quindi, che la difesa esplori e proponga tutte le argomentazioni pertinenti già a partire dal primo grado e, al più tardi, in sede di appello.
È possibile chiedere l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, secondo la decisione in esame, non è possibile dedurre tale causa di non punibilità per la prima volta in Cassazione se la relativa normativa era già in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello e la questione non è stata sollevata in quella sede.
Cosa succede se un motivo del ricorso in Cassazione non era stato presentato in appello?
Il motivo viene considerato nuovo e, come tale, il ricorso viene dichiarato inammissibile, in quanto la Corte di Cassazione non può esaminare questioni non devolute al giudice del grado precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41360 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41360 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
RG. 23615/25
Ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. si d ve ribadire che non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se la relativa normativa era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782);
rilevato che nel caso di specie il motivo dedotto in appello atteneva solamente al trattamento sanzioNOMErio e al diniego delle attenuanti generiche, con conseguente genericità del motivo che censura una omessa valutazione rispetto ad una questione che non risulta essere stata neppure dedotta in appello;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso I’l dicembre 2025
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Il Presidente