Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9171 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9171 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. ascrittigli, riducendo la pena irrogata dal Tribunale per e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.: risulta corretto con ordinanza del 15/07/2025 il mero ed evidente errore materiale esistente nel dispositivo della sentenza impugnata, che recava l’indicazione della circostanza attenuante di cui al n. 6 del medesimo comma del predetto articolo), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, pur avendo riconosciuto all’imputato circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., all’atto dell’irrogaz della pena (operata senza valutare la possibilità di esclusione della recidiva: cfr. f. 1 ricorso) non avrebbe considerato il già intervenuto riconoscimento, in primo grado, della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., ed avrebbe operato una sola riduzione di pena, in luogo delle plurime riduzioni dovute (come conseguenza della – implicitamente ritenuta doverosa – esclusione della recidiva).
1.1. Il motivo appare in parte fondato.
1.1.1. In verità, il Tribunale non aveva riconosciuto in favore dell’imputato la circostan attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., ma unicamente le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di equivalenza rispetto alla ritenuta recidiva qualifica limitandosi a dare atto – limitatamente al solo reato di furto aggravato di cui al capo 1) sopravvenire di una condotta riparatoria, consistita nell’offerta reale della somma di euro 50 in favore della vittima del furto.
Nulla aveva osservato il Tribunale quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata.
1.1.2. La Corte di appello, da un lato ha riconosciuto la circostanza attenuante di cu all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; dall’altro, in risposta al motivo di gravame co quale la difesa dell’imputato chiedeva riconoscergli anche la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., ed operare plurime riduzioni di pena per le du circostanze attenuanti da riconoscere e per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche (previa implicita quanto logicamente necessaria richiesta di eliminazione della recidiva), ha osservato apoditticamente che non risultava risarcito completamente il danno arrecato dal reato di cui al capo 2) alla sua vittima.
Peraltro, i prelievi bancomat abusivamente operati ammontano (come risultante inequivocabilmente dal capo d’imputazione) a soli 105 euro, di tal che non risulta adeguatamente chiarito perché la ben più ampia somma offerta dall’imputato (pari, lo si ripete, ad euro 500) non potesse ricomprendere anche il predetto lieve danno.
Lo stesso Tribunale, pur incomprensibilmente non traendone le dovute conseguenze, aveva espressamente osservato che “la documentata offerta reale dell’importo di euro 500,00 in favore della vittima del patito furto (…) può, tenuto conto dell’importo delle i negoziazioni (euro 105,00) e della approssimativa stima equitativa dell’ulteriore danno patito ritenersi congrua (…)”.
In parte qua, il motivo è, quindi, fondato.
1.1.3. Per altro verso, deve rilevarsi, come anticipato, che la doglianza inerente al mancate plurime riduzioni di pena che sarebbero state, a dire del ricorrente, dovute per effetto della pluralità di circostanze attenuanti riconosciute (quelle di cui agli artt. 62, comma pri n. 4, e 62-bis cod. pen.) o riconoscibili (in ipotesi, anche quella di cui all’art. 62, com primo, n. 6, cod. pen.), che postula, implicitamente quanto inevitabilmente, l’evocazione dell possibilità di escludere la contestata recidiva (senza di che le plurime riduzioni di pe reclamate in ricorso non sarebbero in concreto consentite: il divieto, previsto dall’art. comma quarto, cod. pen. di ritenere subvalente la ritenuta ipotesi di recidiva qualificata al circostanze attenuanti concorrenti è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per quanto in questa sede rileva, come correttamente ricordato dalla Corte di appello, solo in riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.) non risul esaminata.
Anche il relativo motivo è, quindi, fondato.
1.1.4. La stessa Corte di appello, nell’ammettere esplicitamente l’interesse dell’imputato al motivo inerente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (poi rigettato), ammette implicitamente l’ammissibilità della coev richiesta di esclusione della recidiva, poiché, senza quest’ultima, il motivo sarebbe stato, contrario, presentato in carenza di interesse, non potendo (per il divieto previsto dall’art. comma quarto, cod. pen. di ritenere la ritenuta recidiva qualificata subvalente rispetto al predetta circostanza attenuante ed alle circostanze attenuanti generiche) produrre alcun risultato favorevole all’imputato.
1.1.5. Invero, pur volendosi prescindere da quelle che erano state e/o saranno le valutazioni inerenti alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen anche l’intervenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. ridimensionava oggettivamente e significativamente la gravità del fatto come valutata dal primo giudice, costituendo elemento nuovo, sopravvenuto, astrattamente idoneo ad incidere sulla valutazione di non esclusione della contestata e ritenuta recidiv
L’esigenza di non contraddittorietà della motivazione imponeva in ogni caso – anche in difetto, in ipotesi, di uno specifico motivo di gravame – di tenere conto della sopravvenut statuizione favorevole all’imputato (il riconoscimento della circostanza attenuante di cu all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.), onde valutare la persistente tenuta della statuizion (evidentemente consequenziale) sfavorevole di mancata esclusione della recidiva.
Ma in proposito la Corte di appello è rimasta del tutto silente.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che valuterà se la sopravvenuta valutazione che il reato ha di prodotto un danno di speciale tenuità possa incidere, o meno, sulla mancata esclusione della recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 12/12/2025