Esclusione della Punibilità: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale e di proporzionalità della sanzione. Tuttavia, il suo corretto utilizzo è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire un punto cruciale: quando e come può essere sollevata questa eccezione? La risposta, come vedremo, ha importanti implicazioni pratiche per la strategia difensiva.
Il Fatto: Una Condanna e un Unico Motivo di Ricorso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per un reato previsto dal d.lgs. n. 159 del 2001. Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato presenta ricorso basandosi su un unico motivo: la mancata applicazione da parte del giudice d’appello della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che le circostanze del reato fossero tali da giustificare l’applicazione di questo beneficio, evitando così una condanna penale.
La Questione Giuridica sull’Esclusione della Punibilità
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della tenuità del fatto, quanto in un aspetto prettamente procedurale. La domanda fondamentale a cui la Corte è chiamata a rispondere è: può un imputato chiedere per la prima volta in sede di ricorso per cassazione l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
Questa domanda chiama in causa i limiti del giudizio di legittimità, che, per sua natura, non può esaminare nuove questioni di fatto o eccezioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio. La Corte doveva quindi stabilire se la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto costituisse una di queste eccezioni “tardive” e, di conseguenza, inammissibili.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Principio di Diritto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi solidi e coerenti con la giurisprudenza consolidata.
La Preclusione Processuale
In primo luogo, la Corte ha ribadito un principio ormai pacifico, sancito anche dalle Sezioni Unite: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione. Se tale norma era già in vigore al momento della decisione della Corte d’Appello (come nel caso di specie), la difesa aveva l’onere di sollevare la questione in quella sede. Non averlo fatto crea una preclusione processuale, impedendo che l’argomento possa essere validamente introdotto nel giudizio di legittimità, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
L’Onere di Specificità del Ricorrente
In secondo luogo, e anche a voler superare il primo ostacolo, il ricorso è stato giudicato “a-specifico”. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente richiamare genericamente l’istituto della particolare tenuità. Il ricorrente ha l’onere di allegare in modo dettagliato le ragioni di fatto e di diritto che, nel caso concreto, giustificherebbero una valutazione in tal senso. Nel caso in esame, l’imputato si era limitato a un mero richiamo astratto della norma, omettendo qualsiasi argomentazione specifica. Questa genericità rende il motivo di ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si basano su una logica procedurale rigorosa. La decisione di inammissibilità è giustificata dal fatto che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Introdurre per la prima volta una questione come la tenuità del fatto richiederebbe una valutazione fattuale che è preclusa alla Suprema Corte. Tale valutazione doveva essere sollecitata davanti al giudice d’appello, che avrebbe potuto esaminare nel dettaglio le modalità della condotta, l’entità del danno e tutte le altre circostanze rilevanti. La mancata proposizione della questione nei gradi di merito, unita alla genericità del motivo di ricorso, ha quindi reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato che mira a preservare la corretta scansione dei gradi di giudizio e a sanzionare le impugnazioni meramente dilatorie o proceduralmente scorrette.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara per la pratica forense: la strategia difensiva deve essere completa e articolata sin dai primi gradi di giudizio. Qualsiasi eccezione o richiesta, inclusa quella relativa all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere tempestivamente sollevata davanti al giudice di merito. Attendere il giudizio di Cassazione per introdurre nuovi argomenti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito di ulteriori spese processuali. È fondamentale, quindi, che la difesa analizzi approfonditamente ogni possibile via argomentativa fin dall’appello, supportando ogni richiesta con allegazioni specifiche e pertinenti al caso concreto.
 
È possibile chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile sollevare per la prima volta in sede di legittimità la questione relativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., se la norma era già in vigore al momento della sentenza d’appello. Esiste una preclusione processuale che impedisce di introdurre nuove questioni in ultimo grado.
Perché il ricorso è stato considerato ‘a-specifico’?
Il ricorso è stato giudicato a-specifico perché il ricorrente si è limitato a menzionare in modo astratto le condizioni previste dalla legge per l’applicazione del beneficio, senza fornire argomentazioni concrete in fatto e in diritto che giustificassero una valutazione favorevole nel suo caso specifico. Mancava una dettagliata allegazione a supporto della richiesta.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver presentato un’impugnazione non consentita dalla legge.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5280  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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4
é
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza i preambolo che ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di c all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 dei 2001 e, con l’unico motivo, lament mancata applicazione da parte del Giudice di appello della causa di esclusio della punibilità ex art 131-bis cod. pen.;
ritenuto che si tratta di motivo non consentito e, comunque, a-specifico; richiamato il principio per cui la causa di esclusione della punibilità particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. peri., non può essere d per la prima volta in cassazione, se tale disposizione (come nella specie) er in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandov previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877-01);
rilevato che, dunque, il tema non ha formato oggetto di trattazione n giudizio di merito e che il ricorrente, che ne ha comunque l’onere (pena genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581 lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegaz punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operat dell’istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, concreto, una valutazione nel senso sollecitato;
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle sp processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impug (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa de ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Presid COGNOME e Il Consigliere estensore