Esclusione 131-bis: Professionalità del Reato e Precedenti Ostacolano la Non Punibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delineando i casi in cui è corretta l’esclusione 131-bis del codice penale. La pronuncia chiarisce come la modalità professionale della condotta e la presenza di precedenti penali specifici siano elementi determinanti per negare il beneficio, anche a fronte di un reato astrattamente considerato di lieve entità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte d’Appello, per un reato legato agli stupefacenti qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di 6 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge. Il punto centrale del ricorso era la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che avrebbe potuto portare a una declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Esclusione 131-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, i giudici di merito avevano correttamente motivato le ragioni che impedivano l’applicazione della causa di non punibilità. La decisione si è basata su una valutazione complessiva della condotta dell’imputato che andava oltre la semplice qualificazione giuridica del reato.
Gli Elementi Ostativi alla Tenuità del Fatto
La Corte d’Appello aveva evidenziato due fattori cruciali per giustificare l’esclusione 131-bis:
1. La modalità professionale dello svolgimento della condotta illecita: questo elemento suggerisce che non si è trattato di un episodio isolato e occasionale, ma di un’attività strutturata e non estemporanea.
2. La sussistenza di una successiva condanna per un reato analogo: anche se successiva ai fatti in giudizio, tale condanna è stata ritenuta un indicatore rilevante della propensione dell’imputato a commettere reati della stessa indole, escludendo quindi la natura sporadica del comportamento.
Le Motivazioni Giuridiche
La Cassazione ha convalidato il ragionamento dei giudici di merito, sottolineando che la valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. non deve limitarsi al solo danno o pericolo cagionato dalla condotta (l’esiguità dell’offesa), ma deve estendersi all’analisi del comportamento dell’autore del reato. La norma, infatti, esclude l’applicazione del beneficio quando il comportamento è ‘abituale’.
In questo contesto, la professionalità nell’esecuzione del reato e l’esistenza di altre condanne per fatti simili, sebbene successive, sono elementi che, letti congiuntamente, dipingono un quadro di non occasionalità della condotta criminale. Tale quadro è incompatibile con i presupposti della particolare tenuità del fatto. La Corte ha quindi concluso che la decisione dei giudici di appello era immune da vizi logici o giuridici, rendendo il ricorso palesemente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo legato alla qualificazione del reato come ‘lieve’. I giudici devono compiere una valutazione approfondita e complessiva che tenga conto delle modalità della condotta e della personalità del reo, così come emerge dalla sua storia giudiziaria. La decisione serve da monito: la professionalità nel commettere un illecito e la reiterazione di condotte simili sono chiari indici di pericolosità sociale che precludono l’accesso a benefici volti a deflazionare il sistema penale solo per fatti veramente marginali e occasionali. Infine, la condanna al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ribadisce le conseguenze negative derivanti dalla proposizione di ricorsi manifestamente infondati.
Quando può essere esclusa l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)?
Secondo questa ordinanza, la sua applicazione può essere esclusa quando emergono elementi che contraddicono l’occasionalità e la scarsa gravità complessiva del comportamento, come le modalità professionali con cui è stato commesso il reato e la presenza di una successiva condanna per un reato dello stesso tipo.
Una condanna per un fatto avvenuto dopo quello per cui si procede può essere rilevante?
Sì, la Corte ha ritenuto che la sussistenza di una successiva condanna per un reato analogo sia un elemento rilevante per valutare la personalità dell’imputato e la non occasionalità del suo comportamento, contribuendo a giustificare l’esclusione del beneficio della particolare tenuità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice (in questo caso 3.000 euro), in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 agosto 2023 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il Tribunale di Lecce aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugNOME nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello pugliese ha correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. dando rilievo da un lato alla modalità di svolgimento professionale della condotta illecita contestata e dall’altro alla sussistenza di una successiva condanna per reato analogo;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
Il Consigliere e tensore –
il Presidente