Esclusione 131-bis: Quando l’Evasione Fiscale è Troppo Grave
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giudiziari, specialmente in materia di reati tributari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti sui limiti di tale istituto, confermando l’esclusione 131-bis in un caso di evasione fiscale di importo significativo. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna per Omessa Dichiarazione
Il caso riguarda un contribuente condannato per il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. L’ammontare dell’evasione fiscale contestata era di 61.540,00 euro. Insoddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso: tra Richieste di Nuove Prove e l’Applicazione del 131-bis
L’imputato ha contestato la decisione dei giudici di merito sotto due profili:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. In sostanza, chiedeva di riaprire la fase di raccolta delle prove in appello.
2. La violazione di legge per la mancata applicazione della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’obiettivo era ottenere una revisione del processo o, in subordine, una declaratoria di non punibilità per la lieve entità del reato commesso.
La Decisione della Cassazione e l’Esclusione 131-bis
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Sul primo punto, la Corte ha definito ‘ineccepibile’ la risposta della Corte territoriale. La richiesta di rinnovare l’istruttoria era stata formulata in modo generico ed ‘esplorativo’. L’imputato non aveva specificato quali documenti fossero stati travisati o non considerati, né perché una nuova perizia sarebbe stata necessaria. Una richiesta così vaga non può essere accolta, in quanto la rinnovazione in appello è un istituto eccezionale.
La Gravità del Fatto e l’Inapplicabilità della Causa di Non Punibilità
Anche sul secondo motivo, relativo all’esclusione 131-bis, la Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello pienamente giustificata. La gravità della condotta, concretizzatasi in un’evasione fiscale di oltre 61.000 euro, è stata considerata un ostacolo insormontabile all’applicazione della causa di non punibilità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato: l’istituto della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della condotta e dell’entità dell’offesa. Sebbene non esista una soglia di valore predefinita per i reati tributari, un importo come quello in esame (61.540,00 euro) non può essere considerato ‘tenue’. La Corte ha implicitamente ribadito che la tutela del bene giuridico protetto, ovvero l’interesse dello Stato alla percezione dei tributi, viene lesa in modo significativo da evasioni di tale entità.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, le richieste processuali, come quella di rinnovazione dell’istruttoria, devono essere dettagliate e specifiche, altrimenti rischiano di essere respinte per genericità. In secondo luogo, e più importante, conferma che l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. nei reati tributari è fortemente condizionata dall’importo evaso. Sebbene ogni caso vada valutato singolarmente, evasioni di decine di migliaia di euro sono difficilmente compatibili con il concetto di ‘particolare tenuità’, rendendo molto probabile l’esclusione 131-bis.
Quando una richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello può essere respinta?
Secondo la Corte, una richiesta di rinnovazione può essere respinta quando è formulata in modo generico ed ‘esplorativo’, ossia quando non specifica dettagliatamente quali documenti sono stati travisati o pretermessi e perché una nuova valutazione sarebbe decisiva.
L’evasione fiscale può essere considerata un reato di ‘particolare tenuità del fatto’ ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Dipende dalla gravità della condotta. In questo caso, la Corte ha stabilito che un’evasione fiscale di 61.540,00 euro è una condotta grave che non permette l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende (nel caso di specie, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9548 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 02/03/1958
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 29159/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.lgs. 74 del 2000;
Rilevato che l’imputato con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizi motivazione per il diniego della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e con il second violazione di legge per il diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato che la Corte territoriale ha reso una risposta ineccepibile sul primo punto, evidenziand che l’imputato non aveva dettagliato la sua richiesta specificando i documenti che erano stat travisati o il cui deposito era stato pretermesso o che comunque non erano stati esaminati ai fin di un’eventuale perizia, per cui la richiesta di rinnovazione è sembrata esplorativa, circostan non confutata dal ricorrente;
Rilevato che la Corte territoriale ha risposto in modo del pari ineccepibile in merito al din dell’art. 131-bis cod. pen., giustificato dalla gravità della condotta consistente nell’eva fiscale di euro 61.540,00;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
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