Esclusione 131-bis Evasione: Quando la Reiterazione del Reato Annulla la Tenuità del Fatto
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un tema di grande interesse pratico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale istituto in relazione al reato di evasione, stabilendo che la ripetitività della condotta è un fattore decisivo. L’analisi del caso offre spunti fondamentali per comprendere quando l’ esclusione 131-bis evasione sia giustificata, anche in presenza di un danno patrimoniale assente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di evasione, disciplinato dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, si era allontanato dal luogo di detenzione. La difesa aveva impugnato la sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Cassazione e l’Esclusione 131-bis Evasione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso e convalidato la motivazione della Corte d’Appello, ritenendola congrua, logica e priva di vizi giuridici. La decisione si è concentrata sui motivi che ostacolavano l’applicazione del beneficio della particolare tenuità, confermando una linea interpretativa rigorosa per i reati caratterizzati da condotte reiterate.
Le Motivazioni della Corte
Il fulcro della decisione risiede nelle ragioni che hanno portato la Corte d’Appello, e di conseguenza la Cassazione, a negare il beneficio dell’art. 131-bis. La motivazione si basa su due elementi fattuali considerati decisivi:
1. La Reiterazione della Condotta: L’imputato non si era limitato a un singolo episodio di allontanamento, ma ne aveva posti in essere ben tre. Questa ripetitività è stata interpretata come un indicatore di una maggiore gravità della condotta, incompatibile con il concetto di ‘tenuità’.
2. La Durata Indefinita dell’Allontanamento: La Corte ha sottolineato anche la durata non circoscritta dell’evasione. Questo elemento, unito alla pluralità degli episodi, ha contribuito a delineare un quadro di disvalore penale che superava la soglia della particolare tenuità.
Secondo la Suprema Corte, questi due fattori sono sufficienti a giustificare l’ esclusione 131-bis evasione, in quanto dimostrano una persistenza nella violazione del precetto penale che non può essere liquidata come un fatto di lieve entità. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi giudicata corretta nel ritenere tali circostanze ostative al riconoscimento del beneficio.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta dell’imputato. Nel contesto del reato di evasione, la pluralità di episodi e la durata indeterminata dell’allontanamento sono elementi che, di per sé, possono legittimamente fondare il diniego dell’art. 131-bis c.p. La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale che attribuisce un peso significativo alla serialità del comportamento illecito come indice di una gravità intrinseca, precludendo l’accesso a istituti premiali concepiti per illeciti veramente marginali e occasionali.
Quando può essere esclusa l’applicazione dell’art. 131-bis per il reato di evasione?
Secondo questa ordinanza, l’applicazione può essere esclusa quando la condotta è reiterata, come nel caso di specie dove si sono verificati tre episodi di evasione, e quando la durata dell’allontanamento è indefinita. Tali elementi sono considerati ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione ha ritenuto illogica la motivazione della Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello ‘congrua, non illogica e immune da vizi’, confermandone la correttezza nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla base delle circostanze del caso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della pronuncia della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35569 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 10555/24 FtAHALI
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è inammissibile in quant manifestamente infondato;
Considerato, invero, che risulta congrua, non illogica e immune da vizi prospettabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d’appello ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis co pen., considerando a tal fine ostativa la circostanza che il ricorrente avesse posto in essere tre episodi di evasione nonché l’indefinita durata dell’allOnta na me nto;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inamì -nissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024.