Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35722 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35722 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bergamo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 12/12/2023 della Corte di appello di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12/12/2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui, il precedente 28/06/2023, il Tribunale di Bergamo aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver causato un incidente stradale e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità di cui agli artt. 354, comma 3, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.
Sostiene in particolare che la decisione della Corte territoriale risulterebbe illegittimamente basata sulle risultanze dell’esame ematico eseguito nei confronti dell’imputato, posto che questo, per la sua natura di accertamento urgente su persone ex art. 354, comma 3, cod. proc. pen., rientra nel novero degli atti enumerati dall’art. 356 cod. proc. pen., per il cui compimento il disposto dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’obbligo del previo avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, nel caso di specie, invece, omesso; aggiunge, inoltre, che l’anzidetto esame ematico sarebbe stato effettuato prima della formulazione di una richiesta in tal senso da parte del personale di polizia operante, sicché il consenso prestato dall’imputato alla sua effettuazione risulterebbe viziato, in quanto il predetto non sarebbe stato edotto in ordine alle finalità dell’accertamento.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato, dell’avvenuta effettuazione dell’esame ematochimico prima della presentazione di una richiesta in tal senso da parte del personale di polizia e dell’avvenuta sottoscrizione del modulo relativo al consenso, da parte dell’imputato, in assenza di tale personale.
Assume al riguardo che la decisione impugnata risulterebbe affetta dal menzionato vizio motivazionale in quanto, in palese elusione di specifiche deduzioni, non sarebbe stata argomentata la ritenuta irrilevanza della mancata comunicazione all’imputato della finalità per cui era effettuato l’accertamento ematico e dell’assenza del personale di polizia all’atto della sottoscrizione, da parte del predetto, del modulo relativo alla prestazione del consenso.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Palesemente destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 354, comma 3, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe illegittimamente basata sulle risultanze dell’esame ematico eseguito nei confronti dell’imputato, atteso che lo stesso, in quanto accertamento urgente su persone ex art. 354, comma 3, cod. proc. pen., rientra nel novero degli atti indicati dall’art. 356 cod. proc. pen., per il c compimento il disposto dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’obbligo del previo avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, nel caso di specie concretamente omesso.
Rileva al riguardo il Collegio che l’omesso avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore durante l’espletamento della menzionata attività investigativa è, secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, causa di nullità generale a regime intermedio (così: Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282062-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 24087 del 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272959-01 e Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269609-01), deducibile, come tale, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.
Tale tempestiva deduzione non è avvenuta, tuttavia, nel caso di specie, sicché il ricorrente deve ritenersi decaduto, nel presente giudizio di legittimità, dalla facoltà di far valere la citata nullità, ormai “medio tempore” sanata.
Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza in punto di ritenuta irrilevanza, ai fini della configurabilità della contravvenzione per cui v’è stata condanna, dell’avvenuta effettuazione dell’esame ematochimico prima della presentazione di una richiesta in tal senso da parte del personale di polizia e dell’avvenuta sottoscrizione, da parte dell’imputato, del modulo relativo al consenso non alla presenza di tale personale.
Osserva in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è riscontrabile nella decisione impugnata il prospettato vizio motivazionale, avendo la Corte territoriale chiarito, nel corpo della decisione resa, che gli esami ematochimici furono eseguiti, di loro iniziativa, dai sanitari del nosocomio ove l’imputato fu condotto nell’immediato, nell’ambito dei primi accertamenti successivi al suo ricovero, la qual cosa, per un verso, dà conto
dell’effettuazione degli stessi in un momento antecedente all’inoltro di una richiesta in tal senso da parte del personale di polizia operante e, per altro verso, rende irrilevante l’avvenuta sottoscrizione, da parte del predetto, del modulo relativo al consenso non in presenza di tale personale, afferendo, all’evidenza, tale consenso alla somministrazione delle4Lsanitarie ritenute, in quella sede, necessarie.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/06/2024