Errore sulla Legge Penale: la Cassazione e la Detenzione di Armi Ereditate
Il principio secondo cui ignorantia legis non excusat (l’ignoranza della legge non scusa) è una colonna portante del nostro ordinamento. Tuttavia, esistono eccezioni, come l’errore sulla legge penale inevitabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 8445/2024) offre un’importante lezione su quando tale errore possa essere invocato e quali siano i doveri di diligenza del cittadino, specialmente in materia di detenzione di armi.
I Fatti di Causa
Una donna veniva condannata dalla Corte d’Appello a otto mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per la detenzione di armi e munizioni. Le armi in questione appartenevano al defunto marito e la signora, dopo la sua scomparsa, le aveva conservate nella convinzione di essere nel giusto, dato che il coniuge le aveva regolarmente dichiarate a suo tempo.
Sentendosi ingiustamente condannata, la donna ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due argomenti principali: l’errata applicazione della norma sull’errore scusabile e il mancato riconoscimento di un’attenuante.
L’Errore sulla Legge Penale: i Motivi del Ricorso
Il fulcro della difesa si basava sull’articolo 47, terzo comma, del codice penale, che disciplina appunto l’errore sulla legge penale. La ricorrente sosteneva di essere caduta in un errore inevitabile: era convinta che, essendo le armi già state denunciate dal marito, non fosse necessario alcun ulteriore adempimento da parte sua dopo il decesso di quest’ultimo. A suo dire, conservando le armi, credeva di rispettare la legge.
In secondo luogo, la difesa lamentava la mancata concessione dell’attenuante per i reati di lieve entità, prevista dalla legge sulle armi. Sottolineava che era stato trovato un solo fucile da caccia, la cui efficienza non era nemmeno stata provata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio il ragionamento dei giudici.
L’Insufficienza del Comportamento Passivo per l’Errore Scusabile
I giudici hanno chiarito che per invocare con successo l’errore scusabile sulla legge penale non basta un semplice comportamento passivo o una mera convinzione personale. È necessario che l’imputato dimostri di aver fatto tutto il possibile per informarsi e adeguarsi alla normativa. In altre parole, deve aver agito con “ordinaria diligenza” nel cercare di comprendere i propri obblighi legali.
Nel caso specifico, la donna non aveva fornito alcuna prova di essersi attivata per conoscere le procedure corrette da seguire dopo aver ereditato le armi. La sua passività non è stata considerata sufficiente a giustificare l’ignoranza della norma che impone una nuova denuncia a nome del nuovo detentore.
Il Rigetto dell’Attenuante della Lieve Entità
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha precisato che, al di là del numero di armi detenute (la Corte d’Appello aveva erroneamente parlato di più armi), la decisione di negare l’attenuante era ben motivata. Il giudice di merito, infatti, aveva basato la sua valutazione sulla presenza non solo del fucile, ma anche di “numerose munizioni e più parti di arma”. Questa circostanza è stata ritenuta sufficiente per escludere la lieve entità del fatto e, di conseguenza, per negare l’applicazione dell’attenuante.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso era manifestamente infondato perché le argomentazioni proposte si ponevano in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata. Invocare l’errore sulla legge penale richiede una prova attiva e positiva di un impegno a conoscere la legge, impegno che nel caso di specie è mancato. Allo stesso modo, la valutazione sulla gravità del reato ai fini delle attenuanti è un giudizio di merito che, se logicamente motivato come in questo caso (facendo riferimento a munizioni e parti d’arma), non può essere riconsiderato in sede di legittimità. La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in quella sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità del cittadino di informarsi attivamente sulle leggi, specialmente in settori delicati e pericolosi come quello delle armi. L’ereditare un’arma non è un atto privo di conseguenze legali e la semplice buona fede, se non supportata da un comportamento diligente volto a conoscere i propri doveri, non è sufficiente a scusare la violazione della legge penale. La decisione sottolinea che la valutazione complessiva della condotta, includendo la detenzione di munizioni e parti d’arma, è cruciale per determinare la gravità del reato. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Quando l’ignoranza della legge penale può essere considerata scusabile?
Secondo la Corte, l’errore sulla legge penale è scusabile non per semplice ignoranza, ma solo quando l’imputato dimostra di aver fatto tutto il possibile, con l’ordinaria diligenza, per informarsi sui precetti normativi e per adeguarvisi. Un comportamento meramente passivo non è sufficiente.
Perché la Corte ha ritenuto irrilevante che l’imputata detenesse un solo fucile ai fini dell’attenuante?
La Corte ha stabilito che la motivazione per negare l’attenuante della lieve entità era comunque valida, perché il giudice di merito non si era basato solo sul numero di armi, ma anche sul ritrovamento di numerose munizioni e di altre parti d’arma, elementi sufficienti a escludere la lieve entità del fatto.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a QUA
– LIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugNOME, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sent emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ha condanNOME COGNOME NOME alla pena di mesi otto di reclu ed euro 2000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 10, 14 I. 497 del 1974;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di mot in relazione all’omessa applicazione dell’art. 47 comma 3 cod. pen, per avere il Collegio igno doglianza relativa all’errore inevitabile in cui sarebbe incorsa la prevenuta sulla necessità denunciare la presenza di armi nella propria disponibilità dopo la dipartita del marito; invero, e piena convinzione che quel tipo di armi potessero essere detenute, avendole il marito già dichiara ha conservate, credendo così di rispettare la legge;
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine alla man concessione dell’attenuante di cui all’art. 5 della Legge 895 del 1967, atteso che, a differenza di erroneamente sostenuto dal giudice, presso l’abitazione della ricorrente è stato rinvenuto un solo da caccia, di cui peraltro non è neppure stata provata la piena efficienza meccanica e balistica.
Ritenuto che la prima doglianza è manifestamente infondata in quanto il collegio ha correttamen ritenuto che ai fini dell’integrazione dell’art. 47 cornuta 3 cod. pen. non è sufficiente comportamento passivo tenuto dall’imputata, essendo necessario, invece, che la stessa abbia fatt possibile per adeguarsi al dettato della norma, assolvendo con l’ordinaria diligenza all’ob informazione e di conoscenza dei precetti normativi; aclempinnenti, questi ultimi, non dimostrat sede di ricorso né di appello (Sez. 5, n. 41476 del 25/09/2003 Rv. 227042).
Ritenuto che anche la seconda censura è manifestamente infondata in quanto, al di là dell’err riferimento alla pluralità di armi detenute, il giudice ha negato la circostanza attenuante della l sul rilievo che la ricorrente detenesse anche numerose munizioni e più parti di arma; tale motivazi sufficiente per il giudizio di esclusione della circostanza attenuante di diritto speciale in disco
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono si pong in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e impongono una diversa e altern lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagame delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della som ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024