Errore sui Luoghi: Quando la Semplice Affermazione Non Basta in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi basati su un presunto errore sui luoghi. Il caso riguarda un individuo che, dopo una condanna per reati legati agli stupefacenti, ha tentato di invalidare la decisione sostenendo un errore di percezione sulla sua posizione geografica al momento del fatto. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, stabilendo principi importanti sulla specificità e fondatezza dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, a una pena di dieci mesi di reclusione per reati previsti dalla normativa sugli stupefacenti. La pena teneva conto delle attenuanti generiche, della continuazione tra i reati e della riduzione per il rito abbreviato.
Contro la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione dell’art. 47 del codice penale, che disciplina l’errore di fatto. Sosteneva, in pratica, che al momento dell’arresto in flagranza, si trovava in un determinato luogo per errore, credendo di essere altrove. Questa errata percezione, a suo dire, avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivo del reato, cioè la colpevolezza.
L’Analisi dell’Errore sui Luoghi e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha argomentato che il suo presunto errore sui luoghi derivava da mere asserzioni, come la denominazione di una via, per sostenere di trovarsi vicino a un centro abitato piuttosto che a un altro. La sua tesi era che questo errore fosse sufficiente a eliminare il coefficiente minimo di colpevolezza richiesto dalla legge.
La Corte di Cassazione ha smontato completamente questa linea difensiva. I giudici hanno sottolineato che le affermazioni del ricorrente non erano supportate da prove concrete e, soprattutto, non si confrontavano con la ricostruzione dei suoi spostamenti effettuata nei gradi di merito. Era stato accertato, infatti, che l’imputato si stava muovendo dal territorio di un comune verso un altro al momento dell’arresto. Questa ricostruzione fattuale rendeva l’ipotesi di un errore sui luoghi del tutto implausibile e priva di riscontri.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tre ragioni principali.
1. Doglianze in punto di fatto: Il ricorso cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti (come la posizione esatta dell’imputato e i suoi spostamenti), un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove.
2. Aspecificità: I motivi del ricorso sono stati giudicati generici, basati su semplici asserzioni e non su argomentazioni giuridiche specifiche e pertinenti che potessero mettere in discussione la logicità della sentenza impugnata.
3. Manifesta infondatezza: Le tesi difensive sono apparse prive di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, al punto da rendere evidente l’inutilità di un esame approfondito. Mancavano elementi concreti a sostegno dell’errore e, di conseguenza, della presunta assenza di colpevolezza.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: non è sufficiente affermare di aver commesso un errore per ottenere l’annullamento di una condanna. Un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legge o su difetti logici evidenti della motivazione, non su una diversa interpretazione dei fatti. La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, sanzionando l’abuso dello strumento processuale attraverso la proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando solleva questioni di fatto non consentite in sede di legittimità, è generico (aspecifico) nelle sue argomentazioni o è manifestamente infondato, cioè privo di qualsiasi base giuridica evidente.
Cosa significa invocare un “errore sui luoghi” in un processo penale?
Significa sostenere che l’imputato ha agito sulla base di una percezione errata della realtà fattuale, in questo caso credendo di trovarsi in un luogo diverso da quello effettivo. Se provato e ritenuto rilevante, tale errore potrebbe escludere l’elemento soggettivo (la colpevolezza) del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, a causa della colpa nella proposizione di un ricorso infondato, al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1363 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il 06/04/1984
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO
che NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, i riconoscimento del cumulo giuridico per la ritenuta continuazione e, infine, l’applicazione dell riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione, ritenendolo responsabi dei reati di cui all’art. 75, comma 2, e 73, d.lgs. 6 settembre 2911, n, 158, contestatigli.
CONSIDERATO
che il ricorso, con un unico motivo, denunzia violazione dell’art. 47 cod. pen. e illogici della motivazione per travisamento della prova decisiva in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui al sopra richiamato l’art. 75, comma 2, sulla base di rilievi che, un lato, in forza di mere asserzioni, fondate sulla sola denominazione della via, assumono che il ricorrente nel momento in cui fu sorpreso nella flagranza di tale reato si sarebbe trovato un luogo prossimo al centro abitato di Castelvetrano e, contemporaneamente, non prossimo anche al centro abitato di Partanna; dall’altro, non si rapportano alla ricostruzione de movimenti in auto del ricorrente dal territorio del Comune di Partanna laddove si verificò l’arresto in flagranza, quando ancora egli si stava spostando verso il territorio del Comune di Castelvetrano, così da risultare l’assenza di elementi indicativi di un errore sui luoghi idoneo a escludere il coefficiente minimo di colpevolezza richiesto dalla fattispecie incriminatrice;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso, muovendo doglianze in punto di fatto, aspecifiche e, per il resto manifestamente infondate, deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.