Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23607 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23607 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il 11/01/1970
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che denuncia la viola dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e correlativo vizio di motivazione in relazio
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è inammissibile perché costituito da me doglianze in punto di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità emergenti dal
provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove ed è riproduttivo censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice,
ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito ribadito che la prospetta
difensiva circa la mancata informazione da parte del CAF in ordine ai requisiti della domanda in particolare, alla circostanza che il nipote si trovava in regime di arresti domicilia
tutto sfornita di sostegno probatorio, avendo l’imputato optato per il rito abbrevia condizionato, sicché non è dato ravvisare, nella specie, un errore scusabile
ex art. 5 cod. pen.
COGNOME)in tema di false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento del reddito di cittad
e
t itt l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l’erogazione, in dif
requisiti a tal fine richiesti dall’art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mod in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l’anzidetta disposizione integra il p penale di cui all’art. 7 del citato d.l. (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, El, Rv. 286413 nemmeno ricorrendo un caso di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, non presentand la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali ritenere l’oscurità del precetto (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, cit., in motivazione);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.