Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4831 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 4831  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CECILIA nato a MONTELEPRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che ne ha confermato l’affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, per i delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. – in relazione all’art. 476 comma 2 cod. pen. avere, in sede di procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile, indotto in err Commissione medica competente nella redazione del verbale di visita collegiale ad esso prodromico, con la produzione di un falso certificato medico, attestante patologie inesistenti. Sono stati articolati tre motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente indispen sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.11 primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in quanto l’udienza del 17 marzo 2022 (all’esito d quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado nei suoi confronti) ha avuto luogo in assenza del difensore di fiducia dell’imputata medesima, che non è stato notiziato della sua celebrazione pur in presenza di una rituale richiesta di trattaz orale del giudizio di appello, formulata da altro difensore nell’interesse di altra imputata.
2.11 secondo motivo ha lamentato vizio di inosservanza della legge penale e della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate nonostante la prospettazione difensiva di rilevanti indicatori, come l’incensuratezza e l’età avanzata d prevenuta, l’insussistenza di profitti illeciti derivati dalla consumazione del reato.
3.11 terzo motivo ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale in relazione all’ 545 bis cod. proc. pen. e all’art. 95 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, a causa della manca applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive temporanee introdotte dalla c. riforma Cartabia, ben possibile in favor rei in quanto la sentenza di secondo grado è stata depositata tardivamente, quando la nuova disciplina era ormai in vigore.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della senten impugnata.
Considerato in diritto
1.11 primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato, di tal che deve essere rilev di ufficio l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Risulta dagli atti, peraltro anche allegati in copia dalla ricorrente (a cui il collegio accedere in ragione della natura del vizio dedotto: cfr. sez. U n. 42792 del 31/10/200 Policastro, Rv. 220092) che:
in data 28 febbraio 2022 il difensore di COGNOME NOME, coimputata nel medesimo procedimento, ha formalmente richiesto la discussione orale del giudizio di appello, fissato la data del 17 marzo 2022, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 149/2020;
in data 1 marzo 2022 la cancelleria della Corte d’appello di Palermo ha comunicato detta istanza al Procuratore Generale presso la Corte d’appello, mentre non è documentata, nel fascicolo, analoga notiziazione del difensore di fiducia dell’altra imputata, attuale rico COGNOME NOME;
il 17 marzo 2022 si è tenuta l’udienza dinanzi al giudice di secondo grado, con la discussion orale a cui hanno partecipato il Procuratore generale, il difensore di fiducia dell’imp COGNOME, sostituito per delega da altro patrocinatore, e, per conto della COGNOME “stante l’assenza dei difensori designati”, un difensore d’ufficio prontamente reperito (dunque a norma dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen.), che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di appello;
immediatamente dopo, la Corte d’appello si è ritirata in camera di consiglio e, rientrata in ha pronunciato il dispositivo.
L’art. 23 bis del Decreto legge n. 137 del 2020 – in tema di misure urgenti in materia di tu della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergen epidemiologica da COVID-19 – convertito, con modificazioni, nella Legge n. 176 del 2020, che ha sostituito, abrogandolo ma riproducendone il contenuto, l’art. 23 del Decreto Legge n. 14 del 2020 (citato nell’istanza di trattazione orale dell’imputata COGNOME) e la cui effi stata ripetutamente prorogata sino, da ultimo, a tutto il 31 dicembre 2024 dall’art. 11, set comma, del D.L. n.215 del 2023 (e comunque in vigore al tempo della celebrazione del giudizio di appello, oggetto di interesse, in virtù del disposto dell’art. 16 del Decreto Legge 30 dice 2021 n. 228) – stabilisce che fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattiment per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di app procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, sa che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale l’imputato manifesti la volontà di comparire.
Al secondo comma, stabilisce che entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblic ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appe per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale d sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle a parti che, entro il quinto giorno GLYPH antecedente GLYPH l’udienza, GLYPH possono GLYPH presentare GLYPH le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della GLYPH corte d’appello GLYPH per  GLYPH via telematica, ai sensi dell’articolo 24 dello stesso decreto-legge.
Al terzo comma è previsto che alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità cui all’articolo 23, comma 9, del medesimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. I dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
Al quarto comma, e per quanto di più specifico interesse in questa sede, sancisce poi che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difen entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e depos rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza.
2.Anche se la normativa nulla esplicitamente disponga in relazione alle formalità prodromiche all’assicurazione del diritto al contraddittorio che pertiene a tutti i protagonisti del pro recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il collegio ritiene d continuità, ha statuito che proprio l’esigenza di salvaguardia del pieno dispiegamento del dir partecipativo di tutti i contendenti, in condizioni di parità, di valenza costituzionale, che a ciascuna delle parti sia comunicata (come, del resto, accaduto nel caso di specie con l’immediato inoltro all’ufficio di Procura) la richiesta di trattazione orale formulata da una di esse; in mancanza, la sentenza eventualmente pronunciata in difetto di tale comunicazione, che non abbia consentito e a cui non sia comunque seguita la partecipazione effettiva del difensore di una delle parti (di fiducia o, quanto all’imputato, anche di uffi regolarmente nominato, deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale a regi intermedio, ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dalla d fiduciaria della ricorrente, in quanto verificatasi nel corso del giudizio, con la present dell’atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, a mente dell’art. 180 cod. proc. pen. e non può essere sanata dall’intervenuta designazione di un sostituto del difensore, a norma dell’art. 97 comma 4 cod. proc. pen. (Cass. sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, COGNOME e altro, Rv. 282897; sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G., Rv. 282750, citata anche dalla difesa dell ricorrente; sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, COGNOME, Rv. 279037; sez. U n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263599).
Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di or generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l’inevitabile rinvio al gi merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Se U n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), di tal che l’obbligo della immediata declaratoria di una causa estintiva del reato, di cui all’art. 129 comma 1 cod. proc. pen. particolare per l’intervenuta prescrizione (e solo laddove il calcolo del termine a prescri non richieda specifici accertamenti, da ritenersi di stretta competenza del giudice del merit
deve prevalere sulla statuizione relativa alla nullità, anche se assoluta (Sez. U n. 17179 27/02/2002, Conti, Rv. 221403).
Il reato contestato a COGNOME NOME è stato commesso il 25 novembre 2010 e, in base agli atti resi disponibili al collegio, è da ritenersi che il corso della prescrizione sia stato nel giudizio, soltanto a causa dell’emergenza Covid, che ha determinato il rinvio del processo d primo grado dall’udienza del 20 marzo 2020 a quella del 9 giugno 2020. Anche a tener conto dei 64 giorni di sospensione ai sensi dell’art. 83 comma 4 D.L. n. 18 del 2020 (cfr. Sez. U 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432), il termine massimo di prescrizione, alla data dell’udienza odierna, risulta abbondantemente spirato.
Ne consegue, come detto, l’immediata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12/01/2024
GLYPH
Il consi iere estensore
Il Presidente