Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8091 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8091 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 17/09/1971
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE di APPELLO di MESSINA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza, con visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME rinvio alla Corte d’Appello di Messina per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 2024 la Corte d’Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava la sentenza emessa il 13 gennaio 2022 dal Tribunale di Messina con la quale l’imputato COGNOME COGNOME era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 648 comma 2 (così riqualificato) e 474 cod. pen. ascrittigli e condannato alle pene di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Assumeva che il ricorrente – individuato precisamente in Rigano Natale, nato a Messina il 17 settembre 1971 -, giudicato con il provvedimento impugnato, era un soggetto diverso da quello che aveva proposto appello, e che il medesimo ricorrente, con il detto provvedimento impugnato, era stato giudicato per fatti diversi da quelli contestati all’appellante.
Deduceva, in particolare, che in seno al provvedimento impugnato le generalità dell’imputato erano così indicate: COGNOME NOME (corretto a penna in “Natale”), nato a Messina 1’11 luglio 1962, e che la sentenza di primo grado era stata indicata in quella del Tribunale di Messina emessa in data 13 gennaio 2022 e contrassegnata dal n. 46/2022, laddove il ricorrente all’esito del giudizio di primo grado, era stato condannato con la sentenza del Tribunale di Messina emessa in data 20 giugno 2022 e contrassegnata dal n. 1343/2022, sentenza quest’ultima avverso la quale l’odierno ricorrente aveva interposto appello.
Evidenziava anche che l’indicazione dei reati per il quale il ricorrente era stato condannato all’esito del giudizio di primo grado, riportata nella sentenza della Corte d’Appello impugnata, era diversa, quanto alla descrizione delle condotte contestate, rispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado.
Assumeva che, pertanto, la Corte di Appello con la sentenza impugnata, aveva in realtà confermato una pronuncia di primo grado che non riguardava l’odierno ricorrente, bensì altro soggetto con il medesimo cognome, considerato anche che la detta sentenza impugnata presentava degli errori, oltre che in relazione alle generalità dell’imputato, all’imputazione, al numero del procedimento penale e all’indicazione del numero della sentenza di primo grado, anche in relazione all’entità della condanna e all’esposizione dei motivi di fatto e diritto posti a fondamento della decisione, incompatibili con il processo che riguardava Rigano Natale.
Concludeva sul punto affermando che, per quanto esposto, la sentenza impugnata doveva essere ritenuta un provvedimento abnorme.
Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648, comma 2, e 474 cod. pen.
Rassegnava, in proposito, la necessità di disporre perizia finalizzata ad accertare i particolari relativi alla contraffazione della merce, considerato che l’imputato aveva confessato di essere stato l’autore della contraffazione, così che lo stesso non poteva essere ritenuto colpevole del contestato delitto di ricettazione.
Deduceva, per altro verso, che nella specie si verteva nell’ipotesi di falso grossolano.
In data 15 novembre 2024 la difesa dell’imputato depositava una memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo.
Ed invero, la consultazione delle sentenze e degli atti di impugnazione menzionati nel ricorso consente di apprezzare che in effetti le generalità del soggetto che ha proposto appello risultano diverse, quanto alla data di nascita, da quelle dell’odierno ricorrente, che la sentenza di primo grado richiamata in quella di appello risulta diversa, per data e per numero, da quella con la quale il ricorrente era stato dichiarato colpevole e condannato alle pene di legge e avverso la quale aveva proposto appello, che l’indicazione dei reati riportata nella sentenza di appello impugnata è diversa, quanto alle condotte contestate, da quella contenuta nella sentenza di promo grado, e, ancora, che il tenore della motivazione della sentenza di secondo grado impugnata non trova rispondenza nei motivi di appello dedotti.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con contestuale trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gi atti ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio. Così deciso il 28/11/2024.