Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33748 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33748 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME
CARMINE RUSSO
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECOGNOMEX nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza, in data 15 ottobre 2024, la Corte di cassazione, sezione quinta penale, investita dell’impugnazione proposta da COGNOMECOGNOMEXX ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 6 febbraio 2024, con riferimento al reato, contestato al capo A) dell’imputazione, di lesioni personali aggravate commesse ai danni della coniuge separata dell’imputato, COGNOMEXXXXXXX, «quanto alla circostanza aggravante delle piø persone riunite, che esclude». Ha annullato la medesima sentenza in relazione al reato di cui all’art. 570 cod. pen. contestato al capo C), nonchØ in relazione al trattamento sanzionatorio «con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo». Ha, infine, «dichiarato inammissibile nel resto il ricorso».
Nel dichiarare inammissibile il primo motivo avente ad oggetto «carenza di motivazione in ordine alle prove a discarico offerte dalla difesa in ordine al delitto di cui al capo A)», ha osservato che il denunciato travisamento omissivo delle sommarie formazioni rese da NUMERO_CARTA non era compreso tra le censure esposte nell’atto di appello per il reato di lesioni personali, ma era stato invocato solo per sostenere l’insussistenza dell’aggravante delle piø persone riunite. Conseguentemente era applicabile il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale nel caso di cosiddetta doppia conforme Ł inammissibile ex articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per l’omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con ricorso per cassazione.
Ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis, cod. proc. pen., COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, eccependo errore percettivo di fatto. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, ritenendo che le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da COGNOMECOGNOME il 30
R.G.N. 21266NUMERO_DOCUMENTO
agosto 2016 ed il 14 novembre 2016 fossero riferite soltanto al giudizio sulla sussistenza degli estremi dell’aggravante delle piø persone riunite e non invece all’intero giudizio sull’affermazione della penale responsabilità per il reato di lesioni personali, Ł incappata in un errore percettivo nella lettura degli atti, rivelatosi decisivo ai fini della decisione.
Risulta dagli atti che COGNOME, non solo nel giudizio di primo grado e nell’atto di appello ma anche nel ricorso per cassazione, ha sempre stigmatizzato l’omessa valutazione di prove a discarico, come le dichiarazioni di COGNOMECOGNOME, nonostante fossero decisive per scagionarlo dall’imputazione di lesioni personali; tuttavia, nØ il Tribunale in composizione monocratica nØ la Corte di appello, pur facendone espressa menzione, avevano affrontato il tema della loro rilevanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario Ł inammissibile.
Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
E’ pacifico che anche l’omesso esame di un motivo di ricorso può quindi configurare un’ipotesi di errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., solo quando si concreti in una inesatta percezione delle risultanze ricavabili direttamente dagli atti relativi al giudizio di cassazione, e in particolare dalla sentenza d’appello oggetto di ricorso, che porta a supporre l’inesistenza di un fatto la cui verità Ł positivamente stabilita (Sez. 6, n.20093 del 24/10/2002, dep. 2003, Rv. 225246 – 01).
Con il ricorso straordinario non possono invece essere dedotti i vizi di motivazione o l’interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamente rilevati.
Tanto premesso, rileva il Collegio che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – nella sentenza di cui Ł chiesta la correzione la Corte di cassazione ha risposto al primo motivo di ricorso senza incorrere nel denunciato errore percettivo.
L’affermazione che nell’atto di appello non vi era alcuna censura in punto di affermazione di responsabilità penale fondata sul travisamento omissivo delle sommarie informazioni rese da COGNOMECOGNOME e che, pertanto, tale censura Ł stata proposta inammissibilmente per la prima volta nel giudizio di legittimità in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non Ł frutto di una svista ma Ł perfettamente aderente al contenuto dell’atto di impugnazione citato.
La difesa appellante, infatti, nell’articolare le censure nell’atto di impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica, in data 31 maggio 2022, aveva nel «paragrafo A)» chiesto l’assoluzione di NOME COGNOME per insussistenza del fatto, lamentando la mancata ed errata valutazione delle prove a discarico ma senza citare in alcun modo le dichiarazioni di COGNOME. Nel successivo «paragrafo B)», aveva invece chiesto l’esclusione dell’aggravante delle piø persone riunite, dolendosi proprio dell’erronea valutazione delle dichiarazioni di COGNOME.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) 9 di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 09/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.