Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della Corte di Cassazione
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza in data 18/10/2023, depositata il 13/11/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Perugia in data 8/6/2022 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Terni, ha dichiarato prescritto il delitto di bancarotta preferenziale di cui al capo a) e ha confermato nel resto la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale generica di cui ai capi a) e b).
Avverso la sentenza ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen. la condanNOME che, a mezzo del difensore ha evidenziato che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove ha affermato che la difesa non aveva dedotto nei motivi di appello la questione relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici di legge e, pertanto, ha dichiarato non consentito il motivo di ricorso sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è infondato.
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“Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce che la Corte di cassazione, nel pronunciare la sentenza impugNOME, sarebbe incorsa in un errore percettivo nella parte in cui ha dichiarato non consentito il motivo di ricorso relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici di legge rilevando che la questione non era stata sollevata nei motivi di appello.
La doglianza è infondata.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte chiarito (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280 – 01; Sez. un., 27/3/2002 n. 16104, COGNOME, n.m.) che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotat dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
Nella motivazione di tali sentenze è stato precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norm giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi i cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti del
impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
Tali principi sono stati costantemente riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, essendosi in particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527 – 01; in senso analogo Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286048 – 01, per cui è irrilevante l’errore di ragionamento, nonché Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277453 – 01; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193 – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145 – 01; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, COGNOME, Rv. 265248 – 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256441 – 01).
La deducibilità dell’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimit oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen., d’altro canto, postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizioNOME dall’inesatta percezione e non dall’errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all’errore di giudizio (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285553 – 01; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 259503 – 01; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 239037 – 01; nel senso che è onere della parte specificare nei motivi di ricorso la decisività dell’errore Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, COGNOME, Rv. 236731 – 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099 – 01).
Da ciò consegue anche che l’omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l’impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la “ratio decidendi” della sentenza medesima.
Laddove la mancata disamina è, invece, riconducibile nella figura dell’errore di fatto quando sia dipesa da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, COGNOME, Rv. 229099 – 01; Sez. 1, n. 46044 del 03/11/2004, COGNOME, Rv. 230584 – 01; più recentemente Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268982 . – 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, COGNOME, Rv. 271145 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 – 01 con specifico riferimento ai motivi aggiunti).
2.2. L’applicazione dei principi esposti impone di escludere che nel caso di specie sia ravvisabile un errore di fatto.
Come evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza impugNOME, la questione circa la concessione dei benefici di legge non era stata dedotta con i motivi di appello e questa, pertanto, non essendo la Corte territoriale tenuta a ‘pronunciarsi sul punto, non poteva essere oggetto di ricorso.
La mera richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici contenuta a pagina 3 dell’atto di appello, peraltro indicata come conseguenza della subordiNOME derubricazione dei fatti in bancarotta semplice, non era idonea a investire formalmente la Corte di appello.
Nell’atto, infatti, oltta tale affermazione, non è esposta alcuna ragione a sostegno della richiesta, non viene sviluppato, anche solo genericamente alcun motivo, né, in precedenza, il punto è espressamente indicato come oggetto dell’appello.
Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione della Corte territoriale nel senso che la richiesta dei benefici di legge non era stata formalizzata con i motivi di appello appare corretta e la decisione, al più qualificabile come errore di diritto laddove si ritenesse che la Corte di cassazione avrebbe dovuto dichiarare inammissibile per genericità la richiesta apodittica contenuta a pagina 3 dei motivi di appello, non contiene comunque un errore percettivo apprezzabile ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen.
Sotto altro profilo, d’altro canto, la Corte di cassazione, considerato che la specifica richiesta non era stata neanche formalizzata nelle conclusioni presentate all’esito della discussione d’appello, ha fatto anche riferimento alla impossibilità di ricorrere alla disciplina di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., così come interpretata dalle Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/5/2024