Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23326 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23326 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 20/08/1964
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod pen. avverso la sentenza n.36479/2024 pronunciata da questa Corte di Cassazion il 19.6.2024, con la quale era stato dichiarato rigettato il ricorso proposto la sentenza della Corte d’appello di Roma che lo aveva condannato alla pena di a 7 di reclusione ed euro 42.000 di multa per illecita detenzione e cessio stupefacenti, estorsione e detenzione illegale di arma da fuoco, disponendo altre confisca di un appartamento, di autovetture e somme di denaro nella disponibil dell’imputato.
Deduce il ricorrente, con unico motivo, che la Corte di Cassazione era incors errore percettivo. Con l’appello proposto avanti alla Corte d’appello di Roma era dedotto che l’appartamento confiscato era stato regolarmente acquistato i febbraio 2012 al prezzo di €.121.367,00 ed era stata prodotta, al riguardo, co documentazione comprovante la piena capacità del Virgutto di provvedere all’acquisto del bene immobile. La Corte territoriale non aveva esaminato risultanze, . e la Corte di cassazione, investita specificamente del vizio di motivazione sul punto, aveva considerati che ricorrevano i presupposti per proced alla confisca per sproporzione, ignorando, per mero errore percettivo, le risul documentali prodotte dalla difesa.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sull giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc pen. L’errore di fatto nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato da percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa d che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Bas 221280). Specificamente, nella ora citata decisione le sezioni unite di questa Cor precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivame fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valut non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei al applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, s processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad e inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali c
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nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi ques valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e ne impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può esser alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giu simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettiv su qualsiasi dato fattuale.
1.1 Tali principi sono stati costantemente riaffermati dalla giurisprudenza dell cassazione, essendosi in particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che qualora dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappres percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurab errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimed dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Cor 250527- 01; in senso analogo, Sez. 5, sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. COGNOME, Rv. 259531- 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268981 Sez. 6 – n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667 – 01).
2.Passando quindi all’esame delle questioni prospettate in questa sede, risulta ev il ricorrente prospetta un errore di giudizio, contestando l’applicabilità della sproporzione riguardo ad un bene asseritamente acquistato con denaro di proven lecita. Sul punto, la sentenza della Terza sezione ha preliminarmente rilevato che l era fondata sulla condanna per i reati di cui all’art. 73, commi primo e quar 309/1990, in presenza dei quali, anche in mancanza del nesso di pertinenzialit applicata la misura di sicurezza patrimoniale se vi è sproporzione tra il valore dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e i redditi da questi dichiara premessa, la Terza Sezione di questa Corte ha considerato incensurabile e confo principi la motivazione espressa dalla Corte territoriale, osservando co presunzione di derivazione da attività illecita del bene sottoposto a vincolo abl deve essere necessariamente rapportata ai fatti per cui si procede, ma può anche a condotte delittuose diverse, ancorchè complementari con quella per cui è inte condanna; 2) che il COGNOME, privo di attività lavorativa, si era stabilmente attività delittuose, come emergeva da plurimi precedenti penali per fatti commessi
2009; 3) che l’odierno di ricorrente non si era specificamente confrontat motivazione della sentenza di appello, nella quale si era rilevato come dal 2004 a Virgutto non aveva presentato nessuna dichiarazione dei redditi. Si tratta di argome che costituiscono evidente espressione di un giudizio valutativo e costituiscono app di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: di conseguenza, non è ravvisab errore percettivo.
6.Segue a quanto esposto l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorre pagamento delle spese processuali nonché di una ulteriore somma in favore della ca
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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redana NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME
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