Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45351 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45351 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE, it GLYPH C.d0A1CCO3-0 I••• n m yt ì.e yopemo ottf Yt.Z.c.artio / i
udito il >4nsore
IN FATTO E IN DIRITTO
La Quinta Sezione Penale in sede, con sentenza emessa in data 28 gennaio 2022 (numero 20347 del 2022) ha disposto, in riferimento al ricorso proposto da NOME COGNOME, l’annullamento senza rinvio della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 19 marzo 2021 limitatamente al capo di imputazione sub b) per intervenuta prescrizione, con inammissibilità del ricorso nel resto. Nel giudizio di merito si era promossa l’azione penale per il delitto di lesioni
(descritto al capo a) e per quello di minaccia (descritto al capo b).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario – ai sensi dell’art.625 bis cod.proc.pen. – NOME COGNOME, nelle forme di legge.
2.1 D ricorrente evidenzia, in sintesi, che:
la Corte di Cassazione, nella decisione impugnata, avrebbe erroneamente escluso l’intervenuta prescrizione anche del fatto di reato contestato al capo a) della rubrica;
in particolare, l’errore percettivo sarebbe rilevabile da quanto affermato a pagina 7 della sentenza, lì dove si afferma che l’oggetto della contestazione era il delitto di lesioni aggravate (con più ampio termine prescrizionale).
Secondo la prospettazione difensiva, ribadita con memoria del 26 aprile 2023, la contestazione era di lesioni semplici, con riferimento alla ipotesi di cui all’art.583 cod.pen. espressa per mero refuso tipografico, posto che nella descrizione del fatto non vi sarebbe riferimento alcuno alle ipotesi previste nel testo dell’art.583 cod.pen. .
Ciò sarebbe confermato dalle modalità di instaurazione del giudizio con citazione diretta e dai passaggi determinativi della pena.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu ocu/i.
O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.
Il parametro delle decisività dell’errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione.
3.2 Nel caso in esame, escludendo profili valutativi non passibili di ricorso straordinario, la Corte di Cassazione ha affermato che oggetto del giudizio di merito era una ipotesi di lesioni volontarie aggravate.
Il confronto tra la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione e l’ affermazione contenuta nella decisione impugnata porta a escludere l’errore percettivo.
Ciò perché nella descrizione delle conseguenze della condotta tenuta dal NOME si fa espressa menzione della deviazione del setto nasale.
Tale aspetto conduce a ritenere contestata la menzionata (in rubrica) aggravante di cui all’art. 583 cod.pen., lì dove detta disposizione di legge fa riferimento (al comma 1 n.2) all’indebolimento permanente di un senso o di un organo. In tal senso, la decisione impugnata ha espresso una valutazione di ricorrenza – a fini di computo dei termini di prescrizionk- di detta aggravante; il che esclude l’errore meramente percettivo.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
‘S!-,INDIRIZZO.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 5 luglio 2023