Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28527 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Firenze il 04/07/1964
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; per udito l’Avv. NOME COGNOME per l’imputato, che insiste l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorso straordinario oggi al vaglio del Collegio è stato presentato nell’interesse di NOME COGNOME che impugna ex art. 625bis cod. proc. pen. la sentenza della prima sezione penale di questa Corte del 21 novembre 2024, depositata il 5 febbraio 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal COGNOME avverso la decisione della Corte di assise di appello di Firenze, che lo aveva condannato – ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado perché il fatto non costituisce reato – per il reato di omicidio volontario ai danni di El COGNOME COGNOME.
Secondo la ricostruzione che si deve alla sentenza di condanna, la vittima era stata investita volontariamente dal ricorrente, mentre questi era alla guida del suo furgone, con il quale aveva trascinato la persona offesa per circa milleduecento metri, cagionandogli lesioni gravissime che lo avevano condotto alla morte dopo quattro giorni di ricovero ospedaliero. Teste oculare del tragico
avvenimento era stato NOME COGNOME un uomo che viveva nello stesso appartamento della vittima, le cui dichiarazioni erano state raccolte in sede di incidente probatorio, ma non in dibattimento, in quanto l’uomo prima non era stato reperito e poi era deceduto.
2. Il ricorso straordinario si compone di due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta un errore percettivo della prima sezione penale quanto alla ritenuta convergenza tra il narrato del teste COGNOME e la ricostruzione della cinematica derivata dall’impatto tra il veicolo e la vittima effettuata dalla consulente del pubblico ministero dott.ssa NOME COGNOME convergenza relativa al movimento rotatorio del corpo di El Alami El Baroudi all’atto dell’investimento, che secondo la prima sezione penale era stato descritto da entrambi come finito in posizione prona dopo l’impatto frontale con il veicolo.
A detta del ricorrente, invece, COGNOME non aveva riferito che vi era stata questa rotazione, ma aveva affermato che la vittima era caduta all’indietro di spalle verso l’asfalto, tanto che era stato proprio su questo specifico aspetto della narrazione del teste oculare che la Corte di primo grado aveva giudicato COGNOME inattendibile, siccome la sua versione contrastava con i risultati di tutte le perizie svolte (secondo cui la posizione finale della vittima dopo la caduta era prona). Il pubblico ministero aveva proposto appello ed aveva sostenuto che il teste oculare non aveva potuto vedere tutta la dinamica della caduta al suolo dell’investito, a causa del buio e del movimento del furgone; ricostruzione, quest’ultima, recepita dalla Corte di Assise di appello, che aveva stigmatizzato la conclusione cui era giunta la prima Corte quando aveva attribuito, appunto, a COGNOME la certezza che la vittima fosse caduta all’indietro in posizione frontale rispetto al veicolo e con le spalle verso il manto stradale.
Andando finanche oltre quanto ritenuto dalla Corte di merito, la prima sezione penale – incorrendo in un errore percettivo – ha ritenuto che COGNOME e la dott.ssa COGNOME avessero entrambi riferito che la persona offesa aveva assunto, nella fase finale della caduta sul manto stradale, la posizione prona, affermazione e conclusione cui nessuno dei due era giunto.
Dopo aver riportato un passaggio del verbale di incidente probatorio in cui era stata raccolta la testimonianza di COGNOME il ricorrente insiste sul fatto che quest’ultimo aveva sempre riferito di non avere perso di vista la vittima ed aveva sempre descritto la traiettoria all’indietro di un corpo « che resta verticale e rigido per tutta la caduta verso terra », incompatibile con qualsiasi rotazione.
Lo stesso dicasi per la deposizione della dott.ssa COGNOME che al più aveva affermato che, stante l’indiscutibile posizione prona finale del corpo sotto il
veicolo, potrebbe essere verosimile che COGNOME COGNOME fosse caduto già in tale posizione.
Il ricorso prosegue illustrando alcune affermazioni della dott.ssa COGNOME quanto alle varie possibilità che vi erano circa la posizione che il corpo della vittima poteva avere assunto a seguito del primo impatto con il veicolo, a testimonianza del fatto che la consulente del pubblico ministero non avesse la minima idea di come la parte lesa fosse caduta a terra.
La decisività dell’errore della prima sezione penale prosegue il ricorrente sarebbe data dal fatto che, attribuendo a COGNOME e alla COGNOME la certezza della caduta in posizione prona, il Collegio di legittimità ha ritenuto il loro contributo compatibile con l’indiscusso dato medico-legale, secondo cui, appunto, la vittima era stata trascinata dall’autocarro con la parte frontale del corpo verso il suolo.
L’errore percettivo specifica ulteriormente il ricorrente sarebbe decisivo perché, senza di esso, la Corte di merito non avrebbe ritenuto veritiero il racconto del COGNOME, che la difesa aveva tacciato di falsità proprio per la contrapposizione tra la descrizione della caduta verso il suolo della vittima in posizione eretta (con le spalle verso l’asfalto) e quella incontestabilmente ricavabile dalle perizie, circa la posizione prona assunta dal corpo di NOME COGNOME COGNOME nella caduta.
2.2. Il secondo motivo di ricorso straordinario lamenta omessa e/o apparente motivazione della prima sezione penale quanto alla doglianza (oggetto del secondo motivo di ricorso per cassazione) secondo la quale la sopravvenuta impossibilità di esaminare NOME COGNOME avrebbe richiesto la ricerca di elementi di riscontro affinché la sua testimonianza potesse fondare il ribaltamento della decisione assolutoria, operazione, quest’ultima, non attuata dalla Corte di merito, che aveva limitato il thema probandum a argomenti unilateralmente individuati ed aveva condotto personalmente l’istruttoria, non permettendo un ampio e completo esame incrociato. Peraltro l’assunzione della testimonianza di COGNOME in sede di incidente probatorio era avvenuta in una fase in cui non vi era stata discovery e prima che venissero espletate le perizie. La proposizione che la prima sezione penale ha dedicato a questo aspetto non sarebbe esaustiva.
In conclusione il ricorrente chiede che si dia luogo ad un nuovo giudizio presso altra sezione della Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.
Giova preliminarmente ricordare che il ricorso ex art. 625bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248).
Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione.
In ordine al secondo dei caratteri del rimedio straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l’inesatta o equivocata comprensione dell’ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell’omissione o dell’errore, sarebbe conseguita.
Fatta questa premessa, il primo motivo di ricorso lamenta errore percettivo della prima sezione penale nel ritenere che il narrato di COGNOME e la ricostruzione cinematica della dott.ssa NOME COGNOME consulente tecnico del pubblico ministero, circa l’impatto al suolo della vittima, coincidano quanto alla posizione finale prona assunta da quest’ultima nella fase finale della caduta. In particolare, il ricorrente sostiene che il testimone oculare aveva sempre riferito che la caduta era avvenuta in posizione supina e che la COGNOME aveva al più solo ipotizzato, ma non accertato, un movimento rotatorio finale del malcapitato.
2.1. Il punto di partenza deve essere, dunque, il tratto della sentenza della Corte di cassazione che concerne la ricostruzione dei due contributi e che costituisce la risposta al motivo di ricorso che riguardava, sotto vari profili, anche di travisamento della prova, il giudizio della Corte di Assise di appello sull’attendibilità di COGNOME. Si tratta delle proposizioni che si leggono alle pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata, in cui la prima sezione penale ha inserito in parentesi quella che sembra essere la ricostruzione che si deve a Klodian, nell’ambito della quale pare esservi anche la menzione della torsione in posizione
prona della vittima; e la ricostruzione della dott.ssa COGNOME circa il « disperato e istintivo movimento rotarorio » che caratterizzò la fase finale della caduta al suolo della persona offesa. Secondo il ricorrente, in sostanza la Corte di cassazione avrebbe commesso essa stessa un travisamento della prova, male interpretando il dato probatorio costituito dalle dichiarazioni di COGNOME e della dott.ssa COGNOME attribuendo al narrato dei testi una ricostruzione che essi non avevano fornito, quanto, in particolare, alla posizione finale prona della vittima. Tanto rileverebbe non già per la ricostruzione della posizione finale del corpo, che gli accertamenti tecnici svolti avevano chiarito essere stata quella prona, ma per saggiare l’attendibilità del teste oculare COGNOME svalutata dal primo Giudice tanto da assolvere l’imputato.
2.2. Definito l’ambito della valutazione, è necessaria innanzitutto una precisazione di metodo, doverosa per chiarire i confini in cui questo giudizio straordinario e quello di prima istanza si collocano: la prima sezione penale non ha letto il dato probatorio, semplicemente perché non era quello il suo compito, dati i limiti del giudizio di legittimità, tanto più che le proposizioni controverse della pronunzia di legittimità non si riferiscono alla deduzione di un travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di Assise di appello che avrebbe autorizzato la Corte di cassazione a verificare la rispondenza tra le prove e la loro restituzione in sentenza ma sono enunciati posti a sostegno della tenuta motivazionale della sentenza di secondo grado rispetto al vaglio di affidabilità del teste oculare. La Corte di cassazione, piuttosto, nei passaggi delle pagg. 18 e 19, ha ricapitolato i dati di fatto che ha ritenuto fossero evincibili dalla sentenza impugnata. Ed è, appunto, solo sul binomio costituito dalla costruzione di merito della sentenza di appello e dalla sua lettura da parte della Corte di cassazione che può e deve concentrarsi l’attenzione di questo Collegio quale giudice del ricorso straordinario, che non può invece verificare direttamente la rispondenza delle proposizioni della decisione di legittimità rispetto a quanto risulta dalla piattaforma probatoria. D’altra parte, come chiarito in motivazione da Sezioni Unite Basile cit., « l’errore percettivo può anche cadere su un dato fattuale, nei precisi termini, ovviamente, accertati dal giudice di merito. Anche in tale situazione l’errore non nasce dall’interpretazione di un fatto storico e dalla valutazione della ricostruzione compiuta dal giudice di merito, ma da una semplice svista materiale che ha portato a supporre erroneamente l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, che, al contrario, dal testo della sentenza impugnata risulta, “ictu oculi”, incontrastabilmente escluso o positivamente stabilito » . Va ribadito, in conclusione, che oggi oggetto dell’accertamento deve essere l’eventuale contrasto tra la ricostruzione della prima sezione penale, da una parte, e quella della sentenza della Corte di Assise di appello, dall’altra, dovendo
escludersi, al contrario, che il Giudice del ricorso straordinario possa attuare un confronto diretto tra quanto recepito in fatto dalla Corte di cassazione e il dato probatorio acquisito.
2.3. Ebbene, effettivamente l’errore vi è stato, nella misura in cui la prima sezione penale ha dato luogo a una lettura non corretta della ricostruzione in fatto della Corte di Assise di appello, che non aveva scritto che COGNOME aveva visto il corpo della vittima cadere al suolo in posizione prona; la Corte distrettuale, piuttosto, aveva affermato che il teste oculare non aveva potuto vedere tutta la scena e, in particolare, l’impatto al suolo della persona offesa (cfr. pag. 44 della sentenza della Corte di Assise di appello).
Tuttavia l’errore della prima sezione penale non è decisivo.
A questo riguardo, una corretta soluzione della questione posta dal ricorrente non può prescindere dal suo esatto inquadramento, che occorre ricordarlo non incide sulla ricostruzione in sé del sinistro, ma sulla attendibilità di COGNOME, perché la sua versione dei fatti circa la posizione del corpo in caduta dimostrerebbe, in tesi, che il dichiarante mente. Ciò posto, il limite del ricorso straordinario oggi sub iudice è, tuttavia, quello di non avere chiarito perché l’aver ritenuto che COGNOME avesse parlato, in aderenza a quanto concluso dagli accertamenti tecnici, di una posizione prona, piuttosto che avere riferito di non essere in grado di fornire certezze, sia un argomento decisivo per compromettere la tenuta della sentenza della prima sezione penale quanto al vaglio circa la coerenza motivazionale della sentenza della Corte di Assise di appello in punto di attendibilità del teste. In altri termini, non si comprende come l’eliminazione del dato errato avrebbe potuto incidere sulla decisione della Corte di cassazione, laddove la realtà processuale ha visto la Corte territoriale attribuire al testimone oculare una ricostruzione anzi una ‘non ricostruzione’ della caduta al suolo comunque non stridente con i risultati degli accertamenti tecnici.
2.4. Quanto al contrasto tra le dichiarazioni di COGNOME e il contributo ricostruttivo della dott.ssa COGNOME il ricorso è infondato per le medesime ragioni già esposte, ravvisandosi la non decisività dell’errore ricostruttivo della prima sezione penale, tanto più che, come ammesso dallo stesso ricorrente, neanche la consulente del pubblico ministero aveva certezza circa la torsione avuta dal corpo dell’investito, che aveva ricavato abduttivamente dalla presa d’atto della certezza processuale, ricavata dagli altri accertamenti tecnici svolti, circa la posizione finale prona.
Il secondo motivo di ricorso straordinario lamenta omessa e/o apparente motivazione della prima sezione penale quanto alla doglianza (oggetto
del secondo motivo di ricorso per cassazione) secondo la quale la sopravvenuta impossibilità di esaminare NOME COGNOME in appello avrebbe richiesto la ricerca di elementi di riscontro prima di poter addivenire ad un ribaltamento della decisione liberatoria di prime cure.
Ebbene, il ricorso è, in parte qua , manifestamente infondato dal momento che la doglianza esula dai limiti di cui all’art. 625bis cod. proc. pen.
Essa, infatti, contesta al più un errore di giudizio della prima sezione penale quanto al vaglio effettivamente svolto circa l’esistenza di una motivazione rafforzata in capo alla Corte territoriale che compensasse la mancata audizione del teste COGNOME prima del ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, dovuta al suo decesso, motivazione rafforzata richiesta da Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D, Rv. 282808 – 01.
D’altra parte, per sostenere la tesi che la motivazione della Corte di cassazione sia apparente, il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali istanze critiche in punto di motivazione rafforzata della sentenza di appello la prima sezione penale non abbia affrontato, precisazione che il ricorso straordinario non offre.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME