Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Bologna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE di CASSAZIONE ROMA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20/06/2023 la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, pronunciando sul ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, emessa il 26/09/2022 dalla Corte di Appello di Bologna, in relazione ad alcuni capi, perché estinti i reati per prescrizione; ha annullato con rinvio quanto ai reati residui per nuovo giudizio sul trattamento sa nzioNOMErio.
Avverso la sentenza di legittimità propone ricorso straordinario per cassazione il COGNOME, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, eccependo con un unico motivo l’errore percettivo in relazione alla data di
commissione dei reati di cui ai capi h1), h2), h3), h4), trattandosi di fatti d peculato, l’ultimo del quali risalente al 28 ottobre 2010, secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, con conseguente decorso del termine prescrizionale alla data della pronuncia della cassazione, in data 20/06/2023, in considerazione del regime sanzioNOMErio all’epoca vigente e del periodo massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi, in assenza di cause di sospensione (la Corte aveva altresì rilevato l’estinzione del fatto di cui al capo B11, commesso il giorno 1 dicembre 2010, in data cioè successiva a quelle in oggetto).
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Nella sentenza impugnata con il rimedio straordinario si da atto che il ricorso per cassazione si riferiva anche al capo H, fatti 1 – 2 – 3 – 4 (par. 2, pag. 2); che l’unico motivo, relativo alla determinazione della pena, si riferiva a tutti i reat contestati ed era fondato per la omessa riduzione di un terzo derivante dalla scelta del rito abbreviato; che, in considerazione della data di commissione dei singoli fatti di peculato e delle pene vigenti al momento del fatto, i reati di cui ai capi A 11), B) 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 22; F) 3 seconda parte; G) 3 – 4; I) 5; N) erano estinti per prescrizione.
Dalla lettura della sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26/09/2022, acquisita agli atti, si evince, inoltre, che anche il capo H riguarda il delitto peculato (art. 314 cod. pen.) e i quattro episodi contestati sub 1, 2, 3 e 4 sono stati commessi tra il 31 maggio 2010 e il 28 ottobre 2010, precisandosi in seguito – correttamente – che il termine massimo di prescrizione di cui all’art. 157 cod. pen. per tale delitto è pari a dodici anni e sei mesi, in considerazione della pena massima all’epoca vigente, pari ad anni dieci di reclusione, aumentato di un quarto per gli atti interruttivi a norma dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., in assenza di causa di sospensione.
3.1. È evidente, quindi, che per gli episodi di cui al capo H) il termine di prescrizione risulta decorso tra il 30 giugno 2022 e il 28 aprile 2023, prima della pronuncia di cassazione odiernamente impugnata, emessa in data 20/06/2023, con la conseguenza che anche rispetto a quei fatti di peculato doveva disporsi l’annullamento senza rinvio perché estinti i reati per prescrizione.
D’altra parte, l’omissione, dovuta ad una mera svista nella estrapolazione dei dati, a fronte di numerosi capi di imputazione, è resa evidente dalla statuizione relativa al peculato di cui al capo B) 11, commesso il 1 dicembre 2010, in epoca successiva agli episodi del capo H), e dichiarato prescritto.
Avendo il ricorrente dedotto l’omesso rilievo ex officio da parte del giudice di legittimità della prescrizione del reato, fornendo compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e dimostrando, alla luce della medesima, l’intervenuta
maturazione del termine di legge, deve provvedersi in conformità, revocando in parte qua in fase rescindente – la pronuncia impugnata con il ricorso straordinario e annullando – in fase rescissoria – la sentenza di secondo grado, limitatamente ai reati di cui ai capi H1), H2), H3), H4) perché estinti per prescrizione.
Poiché pende il giudizio di rinvio, a seguito dell’annullamento disposto per i reati non prescritti, non si provvede sulla determinazione della pena finale, rimessa alla corte di appello designata per la nuova valutazione sul trattamento sanzioNOMErio.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della sesta sezione penale di questa Corte n.39147 emessa in data 20/06/2023 nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente ai reati di cui ai capi H1, H2, H3, H4. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna in data 20/09/2022 n.6562, limitatamente ai reati di cui ai capi H1, H2, H3, H4, perché estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma il 17/05/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pre idente