Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso l’ordinanza del 27/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
La Settima Sezione Penale di questa Corte dil Cassazione, con ordinanza emessa in data 27 aprile 2023 (numero 19840 del 2023) ha dichiarato, in riferiment all'atto proposto da COGNOME NOME, la inammissibilità del ricorso.
Ne è derivata la irrevocabilità della sentenza allora impugnata, emessa dalla Co di Appello di Potenza il 3 giugno del 2022 per il delitto di bancarotta fraudol documentale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario – ai sensi dell'art. bis cod.proc.pen. COGNOME NOME, nelle forme di legge.
2.1 Il ricorrente deduce il mancato apprezzamento del motivo di ricorso in punt di elemento psicologico del reato. Rappresenta inoltre che il reato, dato il momen della decisione del ricorso, sarebbe estinto per prescrizione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consenti o comunque manifestamente infondati.
3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata su supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure qua è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabili possa desumersi ictu °cui/.
O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di or meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso dotato del requisito della decisività.
Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. I 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulter sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Cort Cassazione.
3.2 Nel caso in esame, dall'esame degli atti risulta che la Corte di Cassazione, decisione oggi impugnata, ha preso in esame il motivo di ricorso relativo a pretesa assenza di elemento psicologico del reato, correlato alle modalità notifica della raccomandata inviata dal curatore.
La deduzione difensiva (contenuta nell'originario atto di ricorse), pertanto, n stata affatto ignorata ma è stata ritenuta manifestamente infondata.
I limiti ontologici del ricorso straordinario GLYPH prima illustrati – impediscono, pertanto, di procedere oltre nella verifica dei contenuti della decisione impugn trattandosi di temi squisitamente valutativi e non correlati al preteso e percettivo.
Quanto al tema della prescrizione non può ritenersi utile, a differenza di qua prospettato dal ricorrente, il tempo intercorso tra la presentazione del ricors decisione di inammissibilità posto che – ad esclusione della rinunzia – tut ipotesi di inammissibilità – come chiarito in plurimi interventi delle Sezioni Uni questa Corte (si veda SU n. 23428 del 22.3.2005 ric. Bracale) operano ex tunc in quanto produttive di immediata difformità dell’atto di impugnazione dal su ‘proprio’ modello legale di riferimento, pur se la stessa viene riconosciuta momento successivo.
3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi a ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente