Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7115 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7115 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 31/01/2025
RITENUTO N FATTO
1. NOME COGNOME chiede la revoca, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., della sentenza del 3 luglio 2024 n. 34633 della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione che non ha rilevato la intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione dei reati di cui agli artt. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990 in presenza di rigetto del ricorso. Il difensore, avvocato NOME COGNOME, procuratore speciale del COGNOME, rileva che NOME COGNOME era stato condannato per i reati di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 commessi dal 1 gennaio 2014 all’aprile 2015 e che il tema della prescrizione era stato esaminato dalla Corte di appello
I .
che, nella sentenza del 16 giugno 2023, aveva escluso la prescrizione sul rilievo che i termini non erano decorsi per effetto della sospensione del relativo termine per giorni 303: il termine di prescrizione, in presenza di rigetto del ricorso, era, invece, certamente decorso alla data di pronuncia della sentenza del 3 luglio 2024 della Corte di Cassazione che, per mero errore percettivo, non lo aveva rilevato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è fondato e, pertanto, deve essere revocata la sentenza n. 34633 del 3 luglio 2024 della Seconda Sezione penale e, per l’effetto, deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania del 25 giugno 2023 per intervenuta prescrizione del reato ascritto al Grillo al capo 5) dell’imputazione, capo in cui erano contestate varie condotte di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti di cui alla Tabella II (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990), con condotte dal 1 gennaio 2014 al 1 aprile 2015.
Va ricordato che l’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche. (Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, NOME, Rv. 279065).
E’ quanto si è verificato nel caso in esame tenuto conto che la sentenza di questa Corte, che aveva esaminato la questione proposta dal Grillo con il ricorso per cassazione sulla erronea qualificazione dei reati ascrittigli come fattispecie di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rigettandola, non ha rilevato che, alla data della pronuncia della sentenza, era ormai decorso il termine di prescrizione dei reati, ascritti all’imputato al capo 5), imputazione che comprendeva varie condotte di reato.
La questione non era controversa ed era stata esaminata anche dalla Corte di appello che, con la sentenza del 16 giugno 2023, dando atto della intervenuta sospensione del processo per 303 giorni, aveva escluso la prescrizione dei reati: una conclusione corretta con riferimento all’ultimo segmento della condotta illecita contestata all’imputato riferita al 1 aprile 2015.
Per detta condotta, infatti, la decorrenza del termine massimo di prescrizione, tenuto conto della sospensione, si sarebbe prodotta solo alla data del 4 settembre 2023, e, quindi, in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
Tuttavia, in presenza di ricorso non inammissibile, la Corte di Cassazione deve rilevare la decorrenza dei termini di prescrizione poiché solo la inammissibilità del ricorso, determinando la inidoneità dell’atto di impugnazione a produrre i suoi effetti tipici, è insuscettibile di introdurre la fase dell’impugnazione.
Il mancato rilievo della prescrizione del reato è frutto, nel caso in esame, di un mero errore percettivo perché rilevabile, in assenza di questioni involgenti la ricostruzione dei fatti storici e di particolari problematiche sul “tempus commissi delicti” anche in sede di legittimità attraverso l’esame dell’imputazione e della sentenza di appello.
2.Alla revoca della sentenza n. 34633 del 3 luglio 2024 della Seconda Sezione penale di questa Corte consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza del 16 giugno 2023 della Corte di appello di Catania perché il reato ascritto a NOME COGNOME al capo 5) è estinto per intervenuta prescrizione: una pronuncia che può essere adottata immediatamente, anche in sede rescindente, senza fissazione di pubblica udienza, perché corrispondente esattamente alla richiesta contenuta nel ricorso (Sez. 2, n. 48327 del 24/10/2023, COGNOME, Rv. 285586).
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di Cassazione in data 3 luglio 2024 n. 3463424 e annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania del 16 giugno 2023 nei confronti di Grillo NOME COGNOME perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione.
Così deciso il 31 gennaio 2025
La Consigliera relatrice ci La Pres i 9nte