Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35026 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35026 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell’accoglimento del ricorso controdeducendo rispetto alla conclusioni della Procura generale;
RITENUTO IN FATTO
La Terza Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 47624 del 29/10/2024, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna il 13 febbraio 2024 ha confermato la responsabilità dello stesso per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato come commesso il 27 dicembre 2016.
Avverso la detta sentenza di legittimità, nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si prospetta l’errore percettivo nel quale sarebbe incorso il Giudice di legittimità nell’aver omesso di rilevare la prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità, in particolare dopo la proposizione del relativo ricorso, nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale per essere stati i motivi ritenuti infondati ma non inammissibili.
La difesa fa specifico riferimento alle scansioni temporali del giudizio di primo grado. Si evidenzia che dagli atti nella disponibilità del Giudice di legittimità, in particolare dai .verbali d’udienza, risulterebbero solo tre rinv quelli operati alle udienze del 4 novembre 2021 (per l’udienza del 10 marzo 2022), del 10 marzo 2022 e del 12 settembre 2022. Gli ultimi due citati rinvii sarebbero stati operati, in assenza di richiesta delle parti, rispettivamente, al fine di consentire la trattazione del processo da parte di altro giudice del medesimo Tribunale e per la discussione (all’esito della chiusura dell’attività istruttoria) rinvio disposto all’udienza del 4 novembre 2021, sebbene sollecitato dalla difesa con deposito di specifica istanza, sarebbe stato invece motivato dall’assenza del consulente di parte, la cui escussione era programmata per la detta udienza, per una impossibilità a presenziare dovuta a motivi personali del tecnico già anticipata dalla difesa alla precedente udienza e nuovamente comunicata per l’indicata udienza del 4 novembre. Conseguirebbe che la prescrizione sarebbe maturata il 27 giugno 2024, dopo il deposito del ricorso per cassazione rigettato con sentenza del 29 ottobre 2024. In tesi difensiva, si sarebbe trattato di rinvii non comportanti sospensioni del processo per legittimo impedimento dell’imputato e/o del difensore e non disposti su loro richiesta, con conseguente non operatività della causa di sospensione del termine di prescrizione prevista dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Il ricorrente conclude nel senso per cui pur ritenendo ammissibile il ricorso, la sentenza oggetto di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. a
causa di errore percettivo non avrebbe rilevato l’intervenuta prescrizione, non facendo sul punto riferimento alcuno nonostante l’evidenziato sviluppo processuale fosse conoscibile dalla Suprema Corte in quanto emergente dai verbali di udienza agli atti (allegati al presente ricorso per ragioni di specificità termini di cd. «autosufficienza»).
Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi, in estrema sintesi e nei limiti di quanto di rilievo, che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio prev dall’art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, e tale da aver condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280-01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 13544 del 04/02/2025, Scarpa; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 273193-01).
Ancor più nello specifico: qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo è configurabile non un errore di fatto bensì, al più, di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Sicché, prosegue sul punto Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528 – 01, è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto.
L’omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è dunque emendabile con il rimedio in oggetto a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell’organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione
operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure, in ipotesi, errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (ex plurimis, Sez. 3, n. 10417 del 20/03/2020, NOME, Rv. 279065 – 01, e, tra le più recenti, Sez. 6, n. 7115 del 31/0172025, COGNOME, in motivazione).
Orbene, quanto innanzi non è ciò che si è verificato nella specie, con conseguente manifesta infondatezza della censura nella quale si articola il ricorso.
La sequela procedimentale relativa al giudizio di legittimità culminato con la sentenza del 29 ottobre 2024, oggetto di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., evidenzia come la Suprema Corte si sia fatta carico della questione afferente all’eventuale prescrizione del reato nelle more del giudizio di legittimità, in considerazione anche del rinvio disposto dal giudice di merito all’udienza del 4 novembre 2021 (a cui fa specifico riferimento l’attuale ricorrente).
Agli atti del giudizio di legittimità culminato nella sentenza n. 47624 del 29 ottobre 2024 risulta la «scheda di spoglio» redatta il 2 ottobre 2024 dalla Suprema Corte in ragione del depositato ricorso. Essa reca (anche) l’indicazione dello specifico momento finale del termine di prescrizione, il 31 ottobre 2024, in considerazione della data del commesso reato (il 27 dicembre 2016), del relativo termine di prescrizione astrattamente considerato (il 27 giugno 2024) e di 126 giorni di sospensione del suo decorso realizzatasi, in primo grado, in ragione del rinvio dell’udienza del 4 novembre 2021 (al 10 marzo 2022). Emerge altresì dall’indicazione apposta sul fascicolo processuale del detto calcolato termine finale di prescrizione (31 ottobre 2024) e daprocedere, in ragione della sua imminenza, alla fissazione dell’udienza con urgenza e previa abbreviazione dei termini, cui è seguita l’effettiva fissazione per il 29 ottobre 2024 dell’udienza d trattazione del ricorso esaminato per lo spoglio il precedente 2 ottobre.
La mancata declaratoria di estinzione del reato risulta dunque essere il frutto di valutazione operata dalla Suprema Corte all’esito di un percorso decisorio e non di errore percettivo consistente nella mancata considerazione dell’intercorso termine di prescrizione. Differentemente da quanto dedotto dal ricorrente, infine, a nulla vale in senso contrario l’assenza di riferimenti i sentenza al mancato decorso del termine di prescrizione dopo la proposizione del ricorso. Ciò in ragione dell’evidenziata sequela procedimentale, della (ovvia) assenza di deduzioni a riguardo nel ricorso per cassazione oltre che dell’assenza di prospettazioni difensive sul punto da parte del ricorrente. Questi, con la memoria depositata in vista dell’udienza del 29 ottobre 2024, ha difatti insistito nel senso dell’accoglimento dei motivi di ricorso (come emerge dal paragrafo n. 3
della ricostruzione delfatto processuale operata dalla sentenza oggetto di ricorso straordinario).
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità innanzi evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 settembre 2025
tensore GLYPH
Il Pre ente