Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12340 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto raccoglimento del ricorso
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. pen. avverso la sentenza n.655/2023 pronunciata da questa Corte di Cassazione i 4.4. 2023, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avv la sentenza della Corte d’appello di Lecce che lo aveva condannato alla pena di me uno e giorni 15 di arresto ed €.34.000 di ammenda per i reati, uniti dal vincolo continuazione, di cui all’art. 44, lett. c, DPR n.380/2001 e 181 del d.lgs. n.181 commessi il 30 marzo 2017.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva conce il beneficio della pena sospesa condizionata alla rimessione in pristino entro nov giorni dal passaggio in giudicato. Con il ricorso per Cassazione, l’COGNOME av impugnato il predetto capo della sentenza di secondo grado, denunciando vizio d motivazione e di violazione di legge e deducendo che non erano state indicate ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all’art.164, co cod.pen, COGNOME i giudici avessero ritenuto necessario subordinare l’applicazione d beneficio alla demolizione dell’opera abusiva.
Deduce il ricorrente, con il primo motivo, che la Corte di Cassazione era incors errore percettivo, avendo ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato c la seguente motivazione: ” la sospensione condizionale della pena è stata rigettata per assenza dei presupposti per la sua concessione in ragione dei precedenti penali da cui non era possibile formulare un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla commissione di altri reati, sicchè il tema della eventuale subordinazione del beneficio alla demolizione non è pertinente”.La Corte di cassazione, dunque, aveva erroneamente ritenuto che la sospensione condizionale non fosse stata concessa dal Corte d’appello di Lecce, mentre, invece, era stata concessa, ma subordinata 4 A-‘-.5 r riduzione in pristino delle opere abusive.
Con il secondo motivo, il ricorrente ripropone il motivo dedotto nell’originario ri avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, deducendo che la decisione subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione avrebbe dovuto essere motivata e che, invece, la Corte territoriale aveva totalmente omess argomentare sul punto.
Con il terzo motivo, deduce violazione di legge, rilevando che l’errore percet aveva indotto la Corte di Cassazione a ritenere il ricorso inammissibile, laddo motivo proposto non era manifestamente infondato. Conseguentemente, l’ammissibilità del ricorso avrebbe dovuto condurre a rilevare la prescrizione dei r commessi il 30 marzo 2017.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sulla giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l’ rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc pen. L’errore di fatto nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dal percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da che sarebbe stata adottata senza di esso (ez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Bas 221280). Specificamente, nella ora citata decisione le ezioni unite di questa Cor precisato che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamen fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valut non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei al applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, s processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad es inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali co nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi quest valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando gius simile restrizione dall’effettiva portata della norma / in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale.
1.1 A tali principi si sono uniformate in modo costante le decisioni delle sezioni s questa Corte, ribadendo che, in tema di ricorso straordinario per errore di fatt che può essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello d abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se e si fosse verificato (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002,COGNOME, Rv. 22128 Sez. 4 n. 6770 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 239037 – 01; Sez. 6, n. 14296 20/3/2014, COGNOME, Rv. 259503; Sez. 2, Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Co Rv. 265248 – 01).
2.Passando quindi all’esame delle questioni prospettate in questa sede, deve r come prospettato dal ricorrente, che la Corte d’appello di Lecce non aveva ne concessione del beneficio, ma aveva invece disposto la sospensione condizionale della subordinata alla riduzione in pristino. Il motivo di ricorso riguardava l’omessa mot in ordine alla decisione di subordinare il beneficio alla demolizione, ma la fYirtrt Cassazione ha erroneamente~ dichiarando inammissibile il predetto motivo, ch tu( sospensione condizionale non eys9e mai stata concessa, contrariamente, invece, al disposto della Corte d’appello di Lecce. Di conseguenza, con la sentenza oggi impugnata la
sezione di questa Corte non ha verificato se la Corte d’appello di Lecce avesse un onere motivazionale in ordine alla statuizione censurata e se tale onere fosse stato Sussiste, quindi, il denunciato errore percettivo.
Consegue che va esaminata la questione proposta con il motivo di ricorso dichi inammissibile, al fine di stabilire se l’errore, pur sussistente, sia stato decis abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se es si fosse verificato.
Orbene, rileva la Corte che il motivo di ricorso proposto era, comunque, in manifestamente infondato, e non sarebbe conseguentemente mutata la decisione nel se della sua inammissibilità.
Tanto chiarito, va quindi rilevato che, come emerge dal certificato penale in atti, ricorrente ha già usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena i alla condanna per il reato, peraltro costituente precedente specifico, relativo alla delle norme urbanistiche, accertato definitivamente dalla Corte d’appello di Le sentenza divenuta irrevocabile il 14 ottobre 1988. Ne consegue che il beneficio essere obbligatoriamente condizionato, ai sensi dell’art. 165, secondo comma, cod all’adempimento dell’obbligo di demolizione e la relativa statuizione non richiedeva specifica motivazione.
E’ infatti vero che si è consolidato nella giurisprudenza della Corte il principio tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di subordinare il b sospensione condizionale della pena, concessa per la prima volta, alla demol dell’opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio pro cui all’art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l’esecuzione di ta come condizione per la fruizione del beneficio (Sez. 3 – n. 33414 del 04/03/2021, Rv. 282328 – 02; Sez. 3 -n. 36548 del 14/09/2022,COGNOME, Rv. 283655 – 01). M altrettanto vero che il principio in esame riguarda i casi in cui il beneficio della condizionale della pena sia stato concesso per la prima volta, poiché in caso c diventa automatica l’applicazione dell’art. 165, secondo comma, cod. pen., second quando la sospensione condizionale della pena è concessa a chi ne ha già usufruito essere sempre subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’a comma primo, cod pen. (ossia l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato). D infatti, danno ampiamente atto le sentenze sopra indicate e citate dal ricorrente la relativa massima redazionale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Conclusivamente l’errore percettivo, pur sussistente, non avrebbe condotto a decisione diversa da quella concretamente adottata dalla sentenza impugnata, poi motivo COGNOME proposto COGNOME era COGNOME comunque COGNOME manifestamente COGNOME infondato (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 221280 COGNOME 01, Sez. 4 n. 6770 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 239037 – 01; sez. 6 n. 14296 del 20/3/2
COGNOME, Rv. 259503; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248 – 01). 4. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al p
delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 28 febbraio 2024