Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
LAGONEGRO
nel procedimento a carico di:
DI NOME nato a SANT’AGATA DE COGNOME il 30/11/1997
avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di LAGONEGRO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha chiesto l’annullamento con rinvio
Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20.
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 febbraio 2023, il Tribunale di Lagonegro ha assolto COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 727 cod. pen., contestato per avere detenuto il proprio cane Husky in condizioni incompatibili con la sua natura, e produttive di gravi sofferenze per l’animale, in particolare tenendolo legato al guinzaglio, della lunghezza di 1,5 metri, alla ringhiera di un terrazzo esposto al pieno sole e privo di coperture.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica e ne ha chiesto l’annullamento formulando un unico motivo di ricorso.
Il ricorrente deduce difetto di correlazione tra accusa e sentenza, violazione di legge e vizio della motivazione, posto che il Tribunale ha pronunciato la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art.9, comma terzo, D.Igs. 8/2016, ritenendo erroneamente che il fatto non costituisca più reato, in quanto la norma sostanziale violata indicata nel capo di imputazione, erroneamente indicata nell’art. 726 cod. pen., norma che punisce gli atti contrari alla pubblica decenza e il turpiloquio, è stata depenalizzata. Il ricorrente rappresenta l’evidente errore materiale nella indicazione dell’art. 726 cod. pen., anziché dell’art. 727, comma secondo, cod. pen., che punisce l’abbandono di animali e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, condotta conl:estata nel capo di imputazione all’imputata.
Il Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio della decisione per nuovo esame da parte di altro Giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura è fondata.
Il capo di imputazione reca un’ erronea indicazione della norma violata, in quanto contesta la violazione dell’art. 726 cod. pen. per aver detenuto un cane Husky femmina in condizioni incompatibili con la sua natura.
Dal tenore letterale della imputazione si evince, infatti, in modo inequivoco che la contestazione concerne la violazione dell’art. 727, comma secondo, cod. pen., in quanto si contesta all’imputata di avere detenuto il proprio cane COGNOME in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze per l’animale, in particolare tenendolo legato al guinzaglio, della lunghezza di 1,5 metri, alla ringhiera di un terrazzo esposto al pieno sole e privo di coperture.
Si ricorda, peraltro, che, in tema di contestazione dell’accusa, si avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell’esercizio del diritto di difesa (Sez.1, n. 30141 del 05/04/2019, Rv. 276602; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013, Rv. 255772; Sez. 3, n. 5459 del 05/12/2013 Rv. 258920).
La pronuncia impugnata deriva dal non aver prestato attenzione al tenore letterale dell’imputazione e dall’aver ritenuto, in modo grossolanamente erroneo, che l’addebito afferisse ad una condotta di atti contrari alla pubblica decenza. Il giudice di merito avrebbe dovuto precisare che il capo di imputazione reca un errore materiale nella indicazione della norma violata e correggerlo, conseguentemente.
Si impone pertanto un pronunciamento rescindente sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lagonegro, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 9 novembre 2023
NOME