Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10145 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10145 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nei procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 del TRIBUNALE di VERONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l’inammissibilita’
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME chiede l’annullamento parziale della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 27.7.2023 il Tribunale di Verona ha dichiarato NOME colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e d esposizione del bene alla pubblica fede.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo, con l’unico motivo articolato, di seguito enuncia nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l’erronea applicazion artt. 56-624, 625 cod. pen. riguardo alla mancata irrogazione della pena della multa. Come è noto il reato di furto pluriaggravato prevede all’ultimo comma la pena edittale congiu della reclusione da tre anni a 10 anni e della multa da euro 206 ad euro 1549, invece giudice ha inflitto all’imputato la sola pena finale di anni uno e mesi quattro di reclu omettendo di infliggere la pena della multa prevista congiuntamente alla pena detentiva. Si deduce quindi l’illegalità della pena applicata e si insta per l’annullamento della sent impugnata limitatamente alla mancata inflizione della pena pecuniaria della multa.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Ed invero, l’impugnazione proposta si risolve nella segnalazione di un errore materiale. buona sostanza, il ricorso, pur denunciando apparentemente il vizio di violazione di legge, volto a far valere la correzione di errore materiale, come appare evidente dalla espress previsione, nella motivazione della sentenza impugnata, della pena pecuniaria non trascritta nel dispositivo. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince, infa che il giudice del merito ha inteso applicare la pena di anni uno e mesi quattro di reclusio e di euro 200,00 di multa (tanto che sono state precisate le modalità di calcolo), tal l’omessa indicazione della pena pecuniaria nel dispositivo è, all’evidenza, frutto di m errore materiale, emendabile con la procedura di cui all’art. 130 c.p.p.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento di questa Corte il potere di rettifica dell’erronea indicazione della pena inflitta nella sentenza impugnata è esercitabile da par della Corte di cassazione solo in caso di ammissibilità del ricorso, irn quanto la previsi dell’art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di all’art. 130 cod. proc. pen. (così, Sez. 5, Sentenza n. 47621 del 11/09/2019, Rv. 278036 –
01 che ha affermato che il potere della Corte di cassazione di rettificare il provvedime impugnato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudic legittimità provveda a correggere l’erronea indicazione, nel dispositivo, della p pecuniaria, dovuta a mero errore materiale, in quanto il relativo motivo non è riconducibi alle previsioni dell’art. 606 cod. proc. pen. Nella specie questa Corte, nel dichia l’inammissibilità del ricorso tendente ad ottenere la correzione del dispositivo della sente che aveva irrogato per errore la pena di 30 euro di multa in luogo di quella di 300, indicato quale rimedio esperibile quello di cui all’art. 130 cod. proc. pen.)
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 31/1/2024.