Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8993 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 8993 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte di Cassazione
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha avanzato richiesta, ai sensi dell’art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen., di correzione dell’errore materiale relativo alla sentenza n. 869/2025 – RGNR n. 11612/2025 emessa da questa Corte all’esito della udienza pubblica del 27 giugno 2025.
1.1. Ha dedotto il ricorrente che, nonostante la Corte di cassazione avesse annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma limitatamente al reato di lesioni personali contestato al capo C) della rubrica, ne avesse tuttavia disposto il rinvio per la rideterminazione della pena, in tal modo incorrendo in un evidente errore materiale.
2. La richiesta è manifestamente infondata.
Al capo C) della sentenza si contesta a NOME COGNOME e ad altri imputati il delitto di lesione personale ai danni degli Agenti di P.g., NOME COGNOME e NOME COGNOME: dal capo di imputazione, ma soprattutto dalla motivazione della
sentenza, oggetto del presente ricorso, si evince che i due Pubblici Ufficiali furono aggrediti, ii~b in momenti diversi e non sempre da parte delle stesse persone, venendo anche attinti in diverse regioni corporee, riportando lesioni di differente natura ( puntualmente descritte nell’editto accusatorio).
2.1. In conseguenza di ciò, questa Corte annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alle lesioni personali che gli Agenti, COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME avevano subito rispettivamente al naso e alla mano per non avere commesso il fatto , essendo questo tipo di lesioni riferibili alla condotta aggressiva di altra imputata (n confronti della quale il delitto non era stato tuttavia contestato); mentre, ritenev che le ulteriori condotte criminose – che avevano cagionato ai due Agenti altre lesioni, pure contestate e descritte sempre nel medesimo capo C) – fossero ascrivibili a NOME COGNOME COGNOME guisa che, limitatamente a tale segmento di condotta ( oggettivamente meno grave rispetto a quello ab origine contestato), la sentenza impugnata dovesse essere annullata > ma con rinvio ai fini della rideternninazione del trattamento sanzionatorio.
Per le ragioni esposte, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 03/02/2026