Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria a firma del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza, limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 luglio 2023 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva
condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni due di reclusione, per i reati di bancarotta documentale semplice e di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, in relazione alla società “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il :19 aprile 2019.
Secondo i giudici di merito, l’imputato – nella qualità di amministratore unico – avrebbe tenuto le scritture contabili in modo irregolare e avrebbe concorso a cagionare il dissesto della società mediante il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.
Rappresenta che: nell’originaria imputazione, erano stati contestati i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per operazioni dolose; il giudice di primo grado, nel dispositivo della sentenza, aveva riqualificato in bancarotta semplice solo la bancarotta documentale.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, nella sentenza di primo grado, vi sarebbe un evidente contrasto tra dispositivo e motivazione, atteso che, dalla lettura di quest’ultima, emergerebbe che il giudice per l’udienza preliminare aveva riqualificato in bancarotta semplice entrambi i fatti contestati all’imputato.
Il ricorrente sostiene che la motivazione dovrebbe prevalere sul dispositivo, atteso che quest’ultimo sarebbe viziato da un evidente errore materiale.
La Corte di appello, pertanto, avrebbe errato nel ritenere infondato il motivo di gravame con il quale la difesa aveva dedotto il suddetto errore materiale e, in applicazione del principio della prevalenza della motivazione sul dispositivo, aveva chiesto di riformare il trattamento sanzioNOMErio, che, in considerazione dei limiti edittali previsti per i reati di bancarotta semplice, risultava illegale.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 164 cod. pen.
Il ricorrente rappresenta che, con l’atto di appello, la difesa aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, evidenziando che, sebbene l’imputato avesse già ottenuto il suddetto beneficio in relazione a due precedenti sentenze di condanna, non sussisteva la preclusione prevista dall’art. 164 cod. pen., atteso che, in relazione ai reati oggetto di quelle due precedenti sentenze di condanna, il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione, applicando a tutti i reati previsti da quelle sentenze il beneficio della pena sospesa.
La Corte di appello, tuttavia, aveva ritenuto che sussistesse la preclusione prevista dall’art. 164 cod. pen. e che non fosse rilevante che, a seguito di incidente
di esecuzione, i reati oggetto delle diverse sentenze fossero stati unificati sotto i vincolo della continuazione.
Il ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale, sostenendo che, a seguito dell’intervento del giudice dell’esecuzione, il beneficio della sospensione condizionale della pena dovrebbe considerarsi come riconosciuto per una sola volta.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza, limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge con evidenza la discordanza tra motivazione e dispositivo.
Il contrasto, in particolare, emerge a pagina 6 della sentenza di primo grado, dove il giudice di primo grado afferma che «appare francamente difficile ipotizzare che l’omessa tenuta dai bilanci successivamente all’anno d’imposta 2011, così come l’aumento dell’esposizione debitoria nei confronti dell’erario, siano state frutto di una deliberata scelta imprenditoriale …; al contrario è ragionevol ipotizzare che il crescente indebitamento sia ascrivibile a una condotta di incapacità gestionale dell’amministratore, certamente censurabile sotto il profilo della colpa, ma inidonea a integrare i presupposti oggettivi e soggettivi del reato originariamente contestato».
Dalla lettura della sentenza emerge, in maniera indiscutibile che: la volontà del giudice di primo grado era quella di riqualificare entrambe le ipotesi di bancarotta contestate; il difforme contenuto del dispositivo era stato dovuto a un mero errore materiale.
Al riguardo, va ricordato che, «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l’imputato» (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022,
Almanzam Rv. 284057). La motivazione, in particolare, prevale sul dispositivo quando il contrasto dipenda da un errore materiale nel dispositivo e, dall’esame della motivazione, emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice (cfr. Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, COGNOME, Rv. 266660; SeZ. 4, n. 26172 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267153).
Ebbene, nel caso in esame, dalla lettura della motivazione emerge, in modo chiaro ed evidente, che il giudice di primo grando intendeva riqualificare in bancarotta semplice entrambi i reati contestati e che il difforme contenuto del dispositivo era stato dovuto a un mero errore materiale.
La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto dare prevalenza alla motivazione, correggere l’errore materiale e rideterminare il trattamento sanzioNOMErio.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
1.2. Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo, per effetto del quale dovrà essere riesamiNOME l’intero trattamento sanzioNOMErio. Il giudice del rinvio, tuttavia, nel valutare la possibilità di riconoscere il benef della sospensione condizionale della pena, terrà conto dell’orientamento di questa Corte, secondo la quale, «qualora il giudice dell’esecuzione riconosca il vincolo della continuazione tra più condanne, tutte condizionalmente sospese, si deve ritenere, ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che la detta pluralità di condanne costituisca una sola condanna, poiché il reato continuato si configura, in virtù di una “fictio juris”, come un autonomo titolo di reato. Ne consegue che unico deve essere considerato il beneficio della sospensione condizionale della pena, riferito alle singole pene distintamente comminate» (Sez. 2, n. 8599 del 20/11/1998, COGNOME, Rv. 212470; Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 272352).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso, il 6 marzo 2024.