Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato a Putignano il DATA_NASCITA
-9 SET, 2024
O gg i,
IL FIJI’ZZiCM;A
NOME avverso la sentenza in data 31.3.2023 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 31.3.2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di detenzione a fine di spaccio sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina (capo 1) e di detenzione e porto abusivo di armi e munizioni variamente assortite ex art. 2 L. 895/1967 (capo 2) e ex art. 697 cod. pen. (capo 3), ma a parziale riforma della pronuncia resa all’esito del giudizio di primo grado svoltosi con rito abbreviato ha ridotto la pena inflitta a quattro anni e otto mesi di reclusione ed C 19.800 di multa.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi con i quali lamenta:
2.1. il difetto di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche in ordin all’età, essendo egli ultrasettantenne, e alle disagiate condizioni economiche su cui si fondava la richiesta del beneficio;
2.2. l’omessa motivazione sugli aumenti fissati ai fini della continuazione per ognuno dei reati satellite;
2.3. l’errore materiale contenuto nel dispositivo che riduce la pena ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 19.800 di multa, rispetto alla motivazione in cui nel determinare l’aumento per il reato di cui all’art. 2 L. 895/1967 lo stes veniva ridotto, stante la detenzione anche di proiettili da guerra, a sei mesi d reclusione ed €400 di multa, il che avrebbe dovuto portare ad una pena finale di quattro anni e sei mesi di reclusione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi di ricorso non possono essere ritenuti ammissibili.
In ordine al diniego delle attenuanti generiche, le censure difensive si risolvono nella mera contestazione di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio e che pertanto costituisce di per sé la compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del gravame.
Sulla scorta del costante orientamento di questa Corte deve, infatti, ribadirsi che la sussistenza di circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cu configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell’art.133 c.p. di tal la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (cfr. plurinnis Sez. 2^ n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549).
Non vale perciò reiterare in questa sede i pretesi elementi di segno positivo che, seppur portati all’attenzione della Corte distrettuale, sono stati ritenuti s valenti rispetto alla negativa personalità dell’imputato gravato da numerosi precedenti penali particolarmente allarmanti in relazione ai reati di cui ai capi 2) 3) avuto riguardo alle condanne per due omicidi colposi e porto abusivo di armi, e alla peculiare professionalità mostrata in relazione al delitto di cui al capo 1) atte l’ingente quantitativo di stupefacente detenuto e l’abile occultamento all’interno della propria vettura: elementi questi valorizzati dalla Corte territoriale
coerente esercizio del suo potere discrezionale in termini ostativi e perciò prevalenti rispetto ad ogni altro fattore, nella coerente declinazione del principio secondo il quale il giudice di merito può basare la propria decisione anche su un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato o alle sue modalità di esecuzione che ritenga prevalente e come tale idoneo a determinare o meno l’applicabilità del beneficio, dovendosi in tal caso tutti gli altri fattori ritenersi superati da quello indicato come preponderante e, perciò, disattesi (Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
3. In ordine al terzo motivo deve, per contro, essere rilevato un effettivo contrasto tra il dispositivo e la motivazione, non trovando rispondenza la pena detentiva finale, ridotta a anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 19.800 di multa nei calcoli sviluppati dai giudici del gravame nella parte motiva, secondo cui, muovendo dalla stessa pena base indicata dalla sentenza di primo grado di sei anni di reclusione ed C 29.000 di multa ed applicati gli aumenti ex art. 81 cod. pen., pari a due mesi ed C 200 per la detenzione della droga cd leggera, ad un mese ed C 100 per il reato di cui al capo 3) e a sei mesi ed C 400 per il capo 2), così quantificato in parziale riforma della sentenza di primo grado’ si perviene ad una pena di sei anni e nove mesi di reclusione ed C 29.700 di multa che, ridotta
di 1/3 per effetto della scelta del rito, si traduce in quattro anni e sei mesi reclusione ed C 19.800 di multa.
Orbene, questa Corte ha ripetutamente affermato che, stante il carattere unitario della sentenza, le cui parti – motivazione e dispositivo – si integrano naturalmente, concorrendo l’una rendere intellegibile il comando contenuto nell’altro, non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con la prevalenza del dispositivo e deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016 – dep. 07/04/2016, Palumbo, Rv. 266660). In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore materiale relativo all’indicazione della pena, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 35424 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283516; Sez. 6, Sentenza n. 24157 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 273269).
Ed è esattamente in tale ambito che va ricondotto il caso di specie, dove la motivazione dà conto dell’esattezza dei calcoli eseguiti per pervenire alla quantificazione finale della pena detentiva, con la conseguenza che deve essere fatto riferimento a quest’ultima per ricostruire la volontà del giudice rispetto quanto indicato in dispositivo, così da individuare l’errore materiale che lo inficia ed eliminarne gli effetti. Finalità questa cui risponde il rimedio previsto dall’a 619, secondo comma cod. proc. pen., stante l’evidente l’errore di computo contenuto nel dispositivo relativamente alla reclusione rispetto alla motivazione, la quale, conservando la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione, consente al giudice di legittimità di effettuare la rettifica de sentenza impugnata, senza necessità di annullamento.
L’intervento di questa Corte deve essere perciò limitato alla sola rettifica della pena detentiva nei termini indicati in dispositivo, dovendo le restanti doglianze essere dichiarate, per le ragioni sopra esposte, inammissibili
P.Q. M.
Visto l’art. 619 bis cod. proc. pen. rettifica la quantità della pena detentiv inflitta a COGNOME NOME dalla Corte di appello di Bari nella sentenza del 31.3.2023 n.1638/2023 determinandola nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto
Così deciso in data 4.4.2024