Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10392 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/02/2025
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME chiede, con ricorso depositato il 10 dicembre 2024 presso questa Corte, la correzione dell’errore materiale ovvero di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., della sentenza del 23 aprile 2024 n. 23893 della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione (depositata il 14 giugno 2024). Tale sentenza pronunciando sul ricorso avverso la sentenza del 17 febbraio 2023 della Corte di appello di Messina, pur disponendo nel dispositivo l’annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui al capo A) con rinvio per nuovo giudizio su detto capo ad altra sezione della Corte di appello di Messina, nella parte motiva
dichiarava la irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità dell’imputato sia penale che civile in relazione al reato di cui al capo B) e confermava le statuzioni in favore della parte civile, come liquidate nelle sentenze di merito.
I difensori del COGNOME, avvocato NOME COGNOME e avvocato NOME COGNOME nominati procuratori speciali, denunciano che la Corte di cassazione è incorsa in evidente errore materiale o di fatto poiché il reato di cui al capo B) era stato dichiarato prescritto dalla Corte di appello e tale statuizione non aveva costituito oggetto di ricorso. Chiedono, pertanto, correggere e annullare senza rinvio la sentenza n. 23893 del 23 aprile 2024 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.. qualificato come segnalazione di errore materiale, deve trovare accoglimento con la correzione della motivazione della sentenza n. 28893 del 23 aprile 2024 della Seconda Sezione penale nella parte in cui, al punto 6, del Considerato in diritto disponeva “in assenza di censure svolte con l’odierno ricorso in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica (art. 316-ter cod. pen.), deve dichiararsi, in relazione a detta fattispecie di reato, l’intervenuta irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità dell’imputato sia penale che civile (in favore dell’INPS per come già interamente liquidata dalle sentenza di merito)” con eliminazione del riferimento “sia penale”, come precisato in dispositivo.
Va rilevato che, sebbene la sentenza del 17 febbraio 2023 della Corte di appello di Messina sia stata annullata con rinvio per nuovo giudizio sul capo di imputazione di cui al capo A), sussiste la legittimazione alla proposizione dell’istanza di correzione, come qualificata, in presenza di una affermazione che, come quella contenuta nella sentenza del 23 aprile 2024 della Seconda Sezione penale di questa Corte, affermi la parziale irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale di una sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del reato ascritto al COGNOME, statuizione che non era stata oggetto di impugnazione, riferimento che, in contrasto con la presunzione di innocenza, si risolve in un vulnus alla posizione soggettiva dell’odierno istante.
Nell’ordinamento processuale italiano è stato introdotto di recente l’art. 115-bis cod. proc. pen., in attuazione degli artt. 4 e 10 della direttiva 2016/343/UE Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Tale disposizione prevede un rimedio effettivo per il caso in cui la persona sottoposta a indagini o l’imputato sia indicata quale colpevole in «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato» e attribuisce il diritto, immediatamente azionabile, alla correzione di tali provvedimenti, a tutela della presunzione di innocenza nel processo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2024, esaminando una particolare implicazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma della Costituzione e del diritto di difesa, con riferimento al “giudizio di colpevolezza dell’interessato” espresso nei provvedimenti giudiziari, ha rilevato che tali giudizi «devono pertanto essere rimossi attraverso appropriati rimedi processuali».
Diversamente dai riferimenti alla responsabilità civile per i fatti oggetto del processo penale, le implicazioni che derivano dal principio di presunzione di innocenza, nella dimensione convenzionale descritta dall’art. 6, § 2 CEDU – come interpretate nella sentenza della Corte EDU COGNOME c. Italia del 9 marzo 2023 implicano che le persone assolte o destinatarie di una pronuncia processuale di non doversi procedere, anche per prescrizione, non possano essere considerate dalle autorità, quindi anche dai giudici penali, come se fossero effettivamente colpevoli del reato per cui erano state accusate.
4.Nel caso in esame, come correttamente rilevato dall’istante, appare evidente che la Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione è incorsa in una svista nella lettura degli atti poiché la sentenza di prescrizione, in relazione al reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. (ascritto al capo B), non era stata oggetto di ricorso per cassazione: il riferimento all’intervenuta irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità dell’imputato penale è, pertanto, eccentrico – rispetto alla funzione del provvedimento perché estraneo al perimetro decisorio – e, comunque, pregiudizievole per l’interessato poiché, in presenza di una sentenza di prescrizione, ne evoca la irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità penale.
Cionondimeno, non ritiene il Collegio che si renda necessario l’annullamento della sentenza n. 28893 dal momento che nel dispositivo della stessa non si fa alcun riferimento alla statuizione relativa alla prescrizione del reato di cui al capo B), affermazione che resta confinata ad un mero passaggio motivazionale, privo di effetti decisori che, come noto, discendono dal dispositivo della pronuncia correlato all’oggetto del ricorso indicato nel Ritenuto in fatto.
Qualificato il ricorso come segnalazione di errore materiale, dispone correggersi la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda, n. 23893 del 23/04/2024 nel senso che, al punto 6 del Considerato in diritto dopo le parole “intervenuta irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità” devono eliminarsi le parole “sia penale”,
Così deciso il 13 febbraio 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente