Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44673 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44673 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 04/07/2023 della Corte Suprema di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
COGNOME, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 31875 del 4 luglio 2023, depositata il successivo 24 lugli la Corte uprema di cassazione, quarta sezione penale, decidendo il rico proposto da NOME COGNOME la sentenza con cui la Corte di appello d Messina ne aveva confermato la condanna alla pena di anni otto e mesi otto d reclusione per i reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990, ha nei suoi co annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta circosta aggravante di cui all’art. 74, comma 3, t.u. stup., rigettando il ricorso nel
Avverso la citata sentenza di questa uprema Corte, in data 19 agosto 2023, i difensori di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME procuratori speciali, h proposto ricorso ex art. 625 -bis, comma 2, cod. proc. pen. Si lamenta errore di fatto per non aver la Corte, in dispositivo, esteso l’annullamento anche alla ri circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, tu. stup. pur avendo i GLYPH 01/514., Cc.4% , ifr~’ .10 1 ; atto, in motivazione, che la steSgSvir’npirgriatr -r -ion recavé sul punto adeguata motivazione e che doveva pertanto essere nei suoi confronti annullata anche p tale ragione.
Il ricorso straordinario è certamente ammissibile, ai sensi dell’art. 625 comma 4, prima parte, cod. proc. pen., perché proposto da soggetti legittimati termine perentorio di 180 giorni dal deposito del provvedimento, previsto d secondo comma della citata disposizione e, nel merito, è anche fondato.
3.1. Come esattamente osserva il ricorrente, nel decidere il motivo di rico con cui NOME COGNOME aveva lamentato il riconoscimento, nei suoi confronti della circostanza aggravante dell’essere l’associazione di cui era stato ri L.9″.” liky»3 l, ‘, 22,01Aki parteciper5F -i -ribtà, -7mpugnata sentenza argomenta senz’ombra di dubbio, in due distinte parti, la fondatezza della doglianza per difetto di motivazio necessario coefficiente di colpevolezza circa la disponibilità delle armi da part sodalizio (cfr. §. 8.1., pag. 42, e §. 19, pag. 59), precisando che la s impugnata doveva essere annullata con rinvio anche in relazione a tale pun (oltre che con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravan cui all’art. 74, comma 3, t.u. stup.)
Per mero errore materiale, dunque, nel riepilogare sub g. 20, a pag. 60, le conclusioni assunte nei confronti dei numerosi imputati ricorrenti e nel trascri poi nel dispositivo della sentenza, l’annullamento con rinvio nei confr dell’odierno imputato ricorrente è stato limitato alla circostanza aggrav concernente il numero di associati e non è stato esteso anche all’aggrava dell’associazione armata.
3.2. A tale errore deve dunque porsi in questa sede rimedio con la correzione del dispositivo della sentenza impugnata.
Per le medesime ragioni, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., deve, d’ufficio, correggersi l’errore materiale in cui la sentenza impugnata è incorsa nell’omettere in dispositivo – pur avendone dato atto in motivazione nelle stesse parti della sentenza in cui è stata trattata l’impugnazione di NOME COGNOME quali più sopra richiamate – che anche nei confronti del ricorrente NOME COGNOME difettava la motivazione E5 circa l’imputabilità soggettiva della circostanza aggravante in questione e che la sentenza di merito impugnata doveva essere pure nei suoi riguardi annullata anche in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, t.u.s. (oltre che in relazione all’aggravante prevista dal terzo comma della citata disposizione).
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 31875/2023 di questa Corte emessa in data 4 luglio 2023 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME nel senso che, dopo le parole «Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente», in luogo delle parole «alla aggravante di cui all’art. 74, comma 3» si scrivano le parole «alle aggravanti di cui all’art. 74, commi 3 e 4».
Manda alla cancelleria per le prescritte annotazioni.
Così deciso il 27 ottobre 2023.