Errore Materiale Sentenza: la Motivazione Prevale sul Dispositivo se Inequivocabile
La recente sentenza n. 22848/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul tema dell’errore materiale in sentenza e sul rapporto tra motivazione e dispositivo. In questo articolo, analizzeremo come la Suprema Corte abbia risolto un palese contrasto tra la pena indicata nella parte decisionale e quella risultante dal calcolo dettagliato nelle motivazioni, stabilendo un principio di eccezionale rilevanza pratica.
Il Fatto: Una Pena di un Anno nel Dispositivo, Due nella Motivazione
Il caso trae origine da un ricorso del Procuratore della Repubblica avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, nel riformare parzialmente una precedente condanna per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), aveva applicato l’istituto della continuazione con un’altra sentenza.
Tuttavia, era emersa una palese contraddizione: il dispositivo della sentenza d’appello indicava una pena finale di “un anno di reclusione ed euro 1400 di multa”. Al contrario, la motivazione della stessa sentenza, attraverso un calcolo aritmetico chiaro e dettagliato, conduceva a una pena finale di “due anni di reclusione ed euro 1400 di multa”.
Di fronte a questa insanabile divergenza, il Procuratore ha adito la Corte di Cassazione, chiedendo di risolvere il contrasto.
Il Principio Generale e l’Eccezione sull’errore materiale sentenza
Di norma, il principio consolidato in giurisprudenza stabilisce che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, a prevalere è il dispositivo. Questo perché esso rappresenta la volontà finale e decisoria del giudice. La motivazione ha una funzione esplicativa e di chiarimento di tale volontà.
Tuttavia, la sentenza in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale che ammette un’importante eccezione. La Cassazione ha affermato che è possibile derogare a tale principio quando la motivazione, attraverso elementi chiari, logici e inequivocabili, rivela che il dispositivo è frutto di un palese errore materiale sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore. Ha osservato che il calcolo della pena, così come esposto nella motivazione, era assolutamente inequivocabile e portava alla pena di due anni di reclusione. Gli stessi giudici d’appello, nella stesura della motivazione, avevano segnalato la presenza di un errore materiale nel dispositivo, non emendabile in quella sede.
Questa circostanza ha permesso alla Cassazione di concludere che il dispositivo non rispecchiava la reale volontà del collegio giudicante, ma era viziato da un mero errore di trascrizione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di dare prevalenza alla sostanza della decisione rispetto a un errore formale. I giudici hanno sottolineato che la funzione della motivazione è quella di spiegare e chiarire il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione. Quando questo percorso è così trasparente e privo di ambiguità da svelare un’incongruenza palese nel dispositivo, è la motivazione a dover prevalere. In questo caso specifico, la divergenza non nasceva da un’incertezza nella volontà del giudice, ma da un banale errore di scrittura. Pertanto, la Corte ha potuto correggere direttamente l’errore ai sensi dell’art. 620, lett. l) del codice di procedura penale, che consente alla Cassazione di emendare errori materiali senza la necessità di un nuovo giudizio (rinvio), quando non sia richiesta alcuna valutazione discrezionale.
Le Conclusioni
La sentenza stabilisce un importante punto fermo: pur rimanendo valido il principio generale della prevalenza del dispositivo, questo non è assoluto. Quando la motivazione dimostra in modo inconfutabile che il dispositivo contiene un errore materiale sentenza, è possibile correggerlo per allinearlo alla reale volontà del giudice. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rideterminandola direttamente in due anni di reclusione. Questa decisione rafforza i principi di logicità e coerenza delle decisioni giudiziarie, garantendo che un mero refuso non possa prevalere sulla sostanza del giudizio.
Cosa succede se c’è un contrasto tra il dispositivo e la motivazione di una sentenza?
Di norma, prevale il dispositivo, in quanto rappresenta la parte della sentenza che esprime la volontà decisionale del giudice. La motivazione serve a spiegare tale decisione.
In quali casi la motivazione può prevalere sul dispositivo?
La motivazione può prevalere eccezionalmente quando dimostra, attraverso un ragionamento chiaro e inequivocabile (come un calcolo aritmetico), che il dispositivo è viziato da un palese errore materiale e non riflette la reale volontà del giudice.
La Corte di Cassazione può correggere direttamente un errore materiale in una sentenza?
Sì, ai sensi dell’art. 620, lett. l) del codice di procedura penale, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza e correggere direttamente l’errore materiale quando non sia necessaria alcuna valutazione discrezionale, come nel caso di un evidente errore di calcolo o di trascrizione della pena.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22848 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22848 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; · i, letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per la correzione dell’errore materiale presente nel dispositivo sostituendo alla dizione “anni uno di reclusione” quella di “due anni di reclusione”
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione censurando la sentenza con la quale la medesima Corte, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cremona aveva dichiarato, in data 10/03/2021, NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il giudice di appello ha applicato la continuazione tra i fatti per i quali si procede e quelli di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Cremona del 14/06/2018.
Il Procuratore ricorrente deduce la contraddittorietà della sentenza per una insanabile divergenza tra il dispositivo e la motivazione. Nel dispositivo la pena finale è stata indicata in anni uno di reclusione ed euro 1400 di multa mentre dal calcolo indicato nella motivazione la pena finale risultava pari ad anni due di reclusione ed euro 1400 di multa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la correzione dell’errore materiale presente nel dispositivo sostituendo alla dizione «anni uno di reclusione» quella di «due anni di reclusione».
Il GLYPH ricorso è fondato. Come correttamente indicato nell’atto d’impugnazione, si tratta di un caso nel quale la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione, consente di derogare al principio interpretativo secondo il quale, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, prevale il primo (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 – 01; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 – 01).
Nel caso in esame, infatti, il calcolo della pena contenuto nella motivazione conduce inequivocabilmente alla pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 1400 di multa. Peraltro, nella stesura della motivazione, i giudici della Corte territoriale hanno segnalato la presenza nel dispositivo di un errore materiale non emendabile in sede di redazione della sentenza.
Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata (Sez. 6, n.48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 – 01) limitatamente alla statuizione che irroga nei confronti di NOME COGNOME la pena di anni uno di reclusione ed euro
1400 di multa. Tale statuizionu GLYPH – 2ssere direttamente emendata dalla Corte di legittimità ai sensi dell’art.620 etit. I) cod. proc. pen., non essendo necessaria alcuna valutazione discrezionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla determinazione della pena in anni uno di reclusione; pena che ridetermina in anni due di reclusione.
Così deciso il 15 maggio 2024
estensore GLYPH
Il Pres te