Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33866 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Caltanissetta il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal AVV_NOTAIO Generale, in persona del AVV_NOTAIO, trasmesse il 13/05/2024;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/06/2023 questa Corte (adita con ricorso avverso l sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, di conferma
quella emessa dal Tribunale di Enna in data 11/10/2021 e con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.200,00 ammenda, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei perché ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett comma 2-sexies, d.lvo 30 aprile 1992, n. 285, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno) ha annullato, limitatamente alla ritenuta recid predetta sentenza, eliminando la relativa statuizione, con rinvio pe rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della co nissena, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e conseguentement dichiarando l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della p responsabilità dell’imputato COGNOME NOME .
La Corte di appello, in sede di rinvio, in considerazione della dispo eliminazione della recidiva, con sentenza del 30 ottobre 2023, in parziale rifo della sentenza emessa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica, ha ritenuto di rideterminare la pena da irrogare, esclusa la contestata recidiva « misura di mesi tre di arresto ed euro 1.100,00 di multa, così determinata : p base, mesi tre di arresto ed C 800,00 di ammenda, aumentata nella citata misur (solo per quanto attiene alla pena pecuniaria) in virtù dell’aggravante di cui a 2 sexies dell’art. 186 c.d.s.».
Al cospetto di una motivazione siffatta ha, tuttavia, nel dispositivo, indicato l rideterminata, esclusa la recidiva, nella misura di « mesi tre di arresto 1.000,00 di multa».
3. Avverso la sentenza così pronunciata COGNOME NOME, per il tramite de difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1. Col primo motivo la difesa denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 lett ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133, 99 cod.pen., 597, comma 3, cod.proc.pen., per omessa indicazione dei criteri adottati in punto di dosime della pena. Violazione del divieto di reformatio in peius. Violazione ex art. 606, comma 1 lett b), cod.proc.pen., in relazione all’art. 17 cod.pen., per aver ir la multa nell’ambito di una fattispecie contravvenzionale. Censura la lacuna motivazionale in ordine ai criteri seguiti per la determinazi della pena. La Corte nissena, con la sentenza del 13 ottobre 2022, nel riport integralmente alla sentenza del tribunale che aveva ritenuto la recidiv violazione del disposto dell’art. 99 cod.pen., trattandosi di fattispecie d contravvenzionale, non aveva analiticamente indicato la misura del relativ aumento.
Investita della necessità di rideterminazione della pena una volta elisa la reci nuovamente incorre in errore nel non fornire indicazione della entità de delucidazione applicata. Assume il ricorrente che “nel quantificare la pena in m 4 di arresto ed C 1.200 di ammenda il primo decidente inglobava in tale misur anche le contestate aggravanti della recidiva e dell’aver commesso il fatto n ore notturne. Ne discende che in assenza dell’aumento di un terzo per la recid semplice (erroneamente considerata) si sarebbe pervenuti ad una pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e di euro 800,00 di ammenda. Ebbene, nel rideterminare pena in mesi 3 di arresto ed euro 1.000,00 di ‘multa’ la Corte di Caltanis applica un trattamento sanzionatorio che eccede quello che sarebbe stato irrogato dal tribunale di Enna laddove avesse escluso la recidiva semplice, con conseguent violazione del divieto di reformatio in peius disposto dall’art. 597 cod.proc.pen. Ed operativo anche in sede di rinvio dalla cassazione. Peraltro ulteriormente er risulta la sentenza de qua laddove irroga la somma di euro 1.000,00 a titol multa situazione non prevista per le ipotesi contravvenzionali per le quali si ap invece l’ammenda. Tale circostanza determina la nullità del trattamen sanzionatorio per violazione dell’art. 17 c.p.”.
3.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ex art. 606, comma lett.b), in relazione all’art. 157 e 161, comma 2, cod.pen., per om dichiarazione di intervenuta prescrizione della contravvenzione.
La sentenza impugnata risulta errata allorchè non riconosce l’interven prescrizione del reato per superamento del limite di anni 5 previsti dal combin disposto di cui agli artt. 157 e 161, comma 2, cod.pen..
3.3. La difesa invoca, pertanto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento d sentenza impugnata ovvero la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reat
Con requisitoria scritta il Sost. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha conclus l’annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del ricorso rite fondato perché la Corte nissena, ha operato una riduzione inferiore al terzo e ne ha dato ragione, e perché è stata irrogata la pena della multa, pur tratta di fattispecie contravvenzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi, invertendo l’ordine dei motivi sì come propos che la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 13 ottobre (depositata il successivo 15 novembre 2022) oggetto di ricorso per cassazione stata dichiarata irrevocabile -a seguito di declaratoria di inammissibilità (pa
del ricorso- in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell’impu con sentenza di questa Corte del 28 giugno 2023. Si osserva (così Sez. 3, Senten n. 54357 del 03/10/2018- Rv. 274129 – 01) che è pacifico nella giurisprudenza d questa Corte, sin dall’arresto a Sezioni Unite COGNOME ed NOME, che nel c annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione che abbia ad oggett statuizioni diverse dall’accertamento del fatto-reato e della responsab dell’imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguent preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale caus fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione; in partic come chiarito dalle Sezioni Unite, per l’applicazione dell’art. 129 del cod. pen., è necessario sussista ancora un “procedimento” in punto esistenza del rea affermazione di responsabilità dell’imputato, ma evidentemente dett “procedimento” più non esiste una volta che questa Corte abbia annullato solo s NOME punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità (S 6019 del 11/05/1993 – dep. 14/06/1993, COGNOME ed NOME, Rv. 193418), ment «ove debba procedersi alla rettifica della sentenza impugnata in conseguenz dell’errore di calcolo della pena, senza che sia contestata la responsa dell’imputato, la sopravvenuta prescrizione resta improduttiva di effetti, posto essendo esaurito il giudizio sul reato, con conseguente formazione del giudica viene in rilievo un’attività di mero computo, che non incide sul contenuto deciso della sentenza.» (Sez. 2, n. 40007 del 28/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022 ) Rv 283975 – 01).
Qualsivoglia questione al proposito è dunque preclusa e il motivo di ricorso ris infondato.
Deve rigettarsi anche il primo motivo, col quale si censura la sentenza d corte nissena di inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanzia e processuale per omessa indicazione dei criteri adottati in punto di dosime della pena, per violazione del divieto di reformatio in peius, per irrogazione della pena pecuniaria in specie non consentita, con correlativo vizio di contraddittor della motivazione, risultante dal confronto, nel testo impugnato, tra motivaz e dispositivo della sentenza.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si riconosce, in via preliminare, indubbio l’interesse alla impugnazione. affermato questa Corte, da ultimo con Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023 Ud. (dep 01/03/2024 ) Rv. 285921 – 01, che «Sussiste l’interesse dell’imputato impugnare onde ottenere l’esclusione di un’aggravante anche nel caso in cui c il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termin equivalenza o di prevalenza, in quanto l’erroneo riconoscimento della sussisten
dell’aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide determinazione della pena ex art. 133 cod. Pen.» e, negli stessi termini, Se n. 24622 del 09/05/2022 Ud. (dep. 24/06/2022 ) Rv. 283259 – 01.
2.2. Quanto argomentato vale anche a fugare ogni dubbio in merito alla censurat reformatio in peius, per asserita violazione degli artt. 597 cod.proc.pen., relati alla cognizione del giudice di appello, e 627 cod.proc.pen., relativo al giu rinvio dopo annullamento. La misura della riduzione massima per la recidiv deducibile dalla prima sentenza riporta, esattamente, alla pena base da ult posta a base del calcolo.
2.3. Quanto, infine, alla pena pecuniaria irrogata nella specie della multa i che della ammenda come correttamente avrebbe dovuto disporsi trattandosi di fattispecie contravvenzionale, risulta evidente dalla lettura della sent dispositivo e motivazione, che l’indicazione, nel solo dispositivo, della pena
multa (in violazione dell’art. 17 cod.pen.) è frutto di un errore materiale determinante, frutto di una mera svista del giudice del merito, e facilm emendabile. Sicché questa Corte -vertendosi in una ipotesi di ricorso ammissibil ritiene di essere tenuta, semplicemente, a rettificare, con la indicazione dell della ammenda in luogo di quella della multa, il dispositivo della sentenza ogg di ricorso, in ciò confortata da giurisprudenza, costante, di legittimità (ex Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022 Ud. (deo. 22/12/2022 ) Rv. 284331 – 01, «I caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza e di prevalenza d motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere err dispositivo, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, dispone diversamente, l’annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che renda o meno necessario un intervento valutativo di merito.»)
In conclusione, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricorso pr nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Rettifica la specie della pena pecuniaria, nel senso che in luogo della multa intendersi l’ammenda.
Così deciso in Roma il 31 maggio 2024
Il Coj, re estensore
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Il Presidente