Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 383 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 383 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
nel procedimento a carico di:
NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2025, depositata 23/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI successivamente corretta con ordinanza del 04/06/2025, depositata il 25/07/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l ‘ annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, depositata il 23 luglio 2025 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento della richiesta di NOME COGNOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli rispettivamente in data 21 febbraio 2019 ed in data 24 marzo 2022, e, per l ‘ effetto, ha rideterminato in anni 9 di reclusione di euro 9.000 di multa la pena complessiva del reato continuato.
Con successivo provvedimento depositato il 25 luglio 2025, la Corte distrettuale, dato atto dell’inesatta individuazione del reato più grave, ha provveduto alla correzione di tale errore materiale, statuendo che «laddove
nell’ ordinanza emessa in data 23 luglio 2025 è scritto ‘ in anni 9 di reclusione di euro 9.000 di multa ‘ debba invece intendersi ‘ anni sei mesi sei ed euro 3.900 di multa ‘ ».
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli articolando due motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova e vizio di motivazione in merito alle ragioni della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione.
Evidenzia che la decisione della Corte di appello è il frutto del totale travisamento della data di consumazione dei reati di estorsione e tentata estorsione oggetto della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 24 marzo 2022. A differenza di quanto ritenuto dal Giudice dell ‘ esecuzione, i reati citati da ultimo non sono stati consumati tra il 21 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2020 ma tra il 21 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Sulla scorta di tale errore l’ordinanza impugnata ha potuto affermare che i reati unificati sotto il vincolo della continuazione sono stati commessi in un arco temporale ‘ quasi sovrapponibile ed in gran parte coincidente ‘ . Se si considerano, invece, le epoche reali di consumazione tra le violazioni oggetto delle due sentenze sussiste una distanza temporale di cinque anni.
2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 130 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione «in merito alle ragioni della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione e alla quantificazione dell’aumento a titolo di continuazione».
Evidenzia il ricorrente che il vizio denunciato nel primo motivo si estende necessariamente all’ordinanza di correzione di errore materiale depositata il 25 luglio 2025, stante l’intrinseco collegamento contenutistico funzionale e l’assenza di autonomia e statuizione.
In ogni caso, l ‘ordinanza di correzione è meritevole ex se di annullamento per violazione dell ‘art. 130 cod. proc. pen. non essendosi limitata ad apportare modificazioni non essenziali del precedente provvedimento, rettificando un mero errore di calcolo, ma ha disposto, per di più in assenza di motivazione, «una vera e propria rinnovazione della decisione», incidendo su elementi essenziali, quali l ‘in dividuazione della violazione più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e la quantificazione dell ‘aumento per continuazione, ridotto nella componente pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Come correttamente rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, la Corte distrettuale ha considerato, tra gli elementi decisivi ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, il ‘ dato temporale ‘ . Ha, infatti, ritenuto che i reati oggetto delle sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli in data 21 febbraio 2019 ed in data 24 marzo 2022 fossero stati oggetto di una deliberazione criminosa unitaria principalmente perché commessi in un arco temporale sovrapponibile: i reati di estorsione e tentata estorsione oggetto della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 24 marzo 2022 tra il 21 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2020 mentre quelli giudicati dall ‘ altra sentenza nel corso dell ‘ anno 2015. Si è, però, basata su un ‘ dato temporale ‘ erroneo posto che i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 24 marzo 2022 sono stati commessi tra il 21 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020, quindi in un periodo diverso da quello indicato nel corpo dell ‘ordina nza impugnata e nient ‘ affatto coincidente con quello di consumazione dei reati giudicati dalla sentenza del 21 febbraio 2019.
Con tutta evidenza, quindi, a seguito del denunciato travisamento è stata utilizzata un’informazione inesistente che, per l ‘ illustrato carattere decisivo, ha compromesso la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280117 -01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).
Si impone, pertanto, l ‘ annullamento dell’ordinanza del 28 aprile 2025, depositata il 23 luglio 2025.
Il secondo motivo, relativo all ‘ ordinanza di correzione dell ‘ errore materiale, è parimenti fondato.
In disparte della nullità per derivazione dall ‘ invalidità che affligge il provvedimento di cui ha disposto l ’emenda, l ‘ordinanza del 4 giugno 2025, depositata il 25 luglio 2025, è priva di base legale perché emessa in assenza delle condizioni previste dall ‘ art. 130 cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, COGNOME, Rv. 257158 -01; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, COGNOME, Rv. 232939), il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, di cui all’art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con suo reale ed intangibile contenuto, sicché è consentito il ricorso alla correzione dell’errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta, atteso che l’errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuta
parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall’ordinamento (cfr., in termini, Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551).
Nella specie la disposta correzione ha, invece, un evidente contenuto valutativo del tutto autonomo rispetto alla decisione precedente.
Con l ‘ ordinanza adottata ai sensi dell ‘ art. 130 cod. proc. pen., la Corte distrettuale, infatti, ha individuato una nuova pena base ed ha rideterminato la pena per uno dei reati satellite.
Entrambe le operazioni, tra loro intimamente collegate, non sono meramente aritmetiche, ma devono necessariamente essere compiute con apporti valutativi originali in ordine, se non altro, ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen..
Pertanto, l’errore corretto, necessariamente implicante apprezzamenti di merito connotati da marcata “discrezionalità” valutativa, non appare riconducibile all’errore o omissione “materiale” emendabile con la procedura di cui all ‘ art. 130 cod. proc. pen., neanche accedendo alla tesi interpretativa più estensiva, secondo la quale tale strumento processuale è sempre utilizzabile se vi sia la necessità di porre rimedio all ‘ assenza di una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Infatti, allorché l’integrazione di un provvedimento concerna statuizioni a carattere obbligatorio e consequenziale, l’elemento minimo che si richiede resta sempre la sua realizzabilità mediante operazioni meccaniche, prive cioè di significativi contenuti discrezionali (cfr. Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, COGNOME, in motivazione), oltre che l’assenza di rimedi diversi. Per di più, la determinazione della pena unica complessiva non può certo predicarsi a carattere accessorio in un provvedimento di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 20978 del 05/02/2009, Cataneo, Rv. 243553 -01).
L ‘ accertata nullità impone l ‘ annullamento senza rinvio dell’ordinanza di correzione di errore materiale del 4 giugno 2025
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza di correzione di errore materiale del 4/6/2025. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Napoli.
Così deciso, in Roma 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME