Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37374 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Messina il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 07/05/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell’errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza emessa il 9 gennaio 2025 da quell’ Ufficio in relazione alla pena inflitta a NOME, indicata in quella di anni sei e gg. 20 di reclusione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputata a mezzo del difensore deducendo violazione di legge. La pena finale indicata è frutto di un errore di calcolo in quanto – seguendo il computo espresso dalla motivazione – a seguito della riduzione per il rito abbreviato adottato, la pena si individua in quella di anni cinque, mesi quattro e giorni 20 di reclusione (pena base per il reato di cui al capo 1, anni sei e giorni 20 di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni otto di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni otto e mesi uno di reclusione, diminuita di un terzo per la scelta del rito). Si deve considerare che, nel caso di specie, la motivazione prevale sul dispositivo, trattandosi di un errore materiale correlato alla sola diminuzione per il rito, dovendosi così accogliere l’istanza di correzione proposta.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso come in epigrafe.
E’ pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla sentenza emessa il 24 settembre 2025 dalla Corte di Appello di Messina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve rilevarsi che la rinuncia al ricorso proposta dal solo difensore è inefficace in quanto l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non è sottoscritto dall’imputata, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, mentre è stato già affermato che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663 – 01).
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il giudice investito dalla istanza ha rigettato la istanza di correzione di errore materiale proposta dalla difesa ritenendo correttamente indicata la pena
NOME
inflitta nel dispositivo, pari ad anni sei e gg. 20 di reclusione, rilevando l’error solo nelle modalità di calcolo indicate nella motivazione.
L’assunto posto a base del provvedimento impugnato deve essere condiviso in quanto, secondo la motivazione della sentenza di cui si chiede la correzione, all’imputata – riconosciuta responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 29 – ritenuta la contestata recidiva e la continuazione tra i reati in contestazione, è stata inflitta la pena di anni sei e giorni venti di reclusione, così determinata: pena base, individuata con riferimento al reato di cui al capo 1 della rubrica, anni sei di reclusione, aumentata ad anni otto per la recidiva, ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 29, ad anni otto e mesi uno di reclusione, poi ridotta di un terzo per la scelta del rito.
Cosicché – come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato risulta conformità tra la pena finale indicata in motivazione e quella indicata in dispositivo (anni sei e giorni 20 di reclusione), riguardando l’errore la diminuzione della pena in violazione della misura di un terzo stabilita dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., conseguente alla adozione del rito abbreviato.
Pertanto, in presenza di un errore di diritto, non può essere adottata per la sua correzione la procedura di correzione di errore materiale, non essendo pertinente l’orientamento di legittimità allegato dal ricorrente, riguardante il diverso caso di contrasto tra dispositivo e motivazione. Invero, il rimedio previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. (correzione di errori materiali) non può trovare applicazione quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore od un’omissione materiale ma un errore concettuale che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena e perciò emendabile solo attraverso i normali mezzi di impugnazione (Sez. 6, n. 2024 del 02/05/1994, COGNOME, Rv. 199135).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/10/2025.