Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51435 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 51435 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a L’Aquila il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 del Tribunale de l’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la correzione del dispositivo della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 10/01/2023, il Tribunale de l’Aquila condannava NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 11, in riferimento all’articolo 30, I. 157/1992 D.L. n. 4/2 pena di euro 200 di ammenda.
Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il COGNOME.
Con l’unico motivo, lamenta violazione di legge. Ed infatti dal dispositivo della sentenza emergerebbe che il ricorrente sarebbe stato, contemporaneamente, sia condannato che assolto in ordine al reato di cui all’art. 21 comma 1, lettera b), I. 1757/1992.
E’ di tutta evidenza come la sentenza sia affetta da un mero errore materiale, essendo logicamente impossibile pervenire ad una sentenza che sia, contemporaneamente, di condanna e assoluzione per il medesimo fatto.
E’ del pari evidente che, sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge, il ricorr intendeva in realtà richiedere una «rettifica» della sentenza.
Infatti, dalla motivazione emerga con chiarezza come il giudice abbia ritenuto il ricorrente (pag. 4) colpevole del reato di cui all’articolo 11, lettera f) della I. 394/1991, il quale «vieta espressamente l’introduzione da parte dei privati di armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati», essendo stata contestata la presenza nel parco nel possesso di un’arma e delle relative munizioni, e sia giunto a pronuncia assolutoria in riferimento alla violazione dell’articolo 21 della legge n. 157/1992, avendo escluso che fosse stata raggiunta la prova «che il medesimo stava esercitando l’attività venatoria all’interno del parco».
Il provvedimento impugnato determina anche, in motivazione, il trattamento sanzionatorio («l’imputato deve essere riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 11, comma 3, letter f) della legge n. 394/1991 il sottoposto al regime sanzionatorio previsto dal successivo articol 30, comma 1, per cui facendo applicazione dei criteri indicati nell’articolo 133 si ritiene congr la pena di euro 300 ridotta per il rito ad euro 200, oltre al pagamento delle spese processuali»).
Tuttavia, nel dispositivo, il ricorrente risulta, contemporaneamente, sia condannato che assolto in ordine al reato di cui all’art. 21 comma 1, lettera b), I. 1757/1992, mentre nulla si d in ordine al reato di cui all’articolo 11, lettera f) della I. 394/1991.
Ci si trova, in tutta evidenza, di fronte ad un contrasto tra motivazione e dispositivo de sentenza dovuto a un mero refuso.
Questa Corte (Cass. SS.UU, n. 22232/2016 del 03/11/2016) ritiene in proposito che il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materia se si verifica un errore materiale, tale è correggibile con la procedura ex art. 287 cpc, qualo invece, l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo ossi nella ricostruzione dell’iter logico giuridico alla base della decisione. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete i compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Sez. 3, n. n. 3969 del 28 gennaio 2019, ha precisato che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
Ancora, Sez. 2, n. 160 del 07/01/2020, ha stabilito che, in tema di contrasto tra motivazione e dispositivo, se la divergenza è causata da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto deve ritenersi solo apparente ed è legitti il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata del dispositivo. Come evidenziato P.G., ove sussista un contrasto apparente tra dispositivo e motivazione qualora si tratti d difformità dovuta ad un errore materiale contenuto nel dispositivo, palesemente rilevabile dalla motivazione, ove essa consenta di risalire inequivocabilmente alla volontà del giudice. In tal caso è legittimo affermare la prevalenza della motivazione sul dispositivo ed il giudice di legittim può procedere alla rettifica del dispositivo, previo annullamento senza rinvio, sul punto i contestazione, della sentenza impugnata” (Sez. 4, Sentenza n. 12920 del 19/09/2012, Rv. 255497 – 01).
Nel caso di specie il giudice è incorso in una mera erronea indicazione materiale in ordine al reato per cui è intervenuta condanna, indicato in quello di cui all’articolo 21, comma 1, lette b), della I. n. 157/1992, per il quale aveva già pronunciato assoluzione, laddove la condanna, stante il tenore della motivazione, doveva verosimilmente ritenersi intervenuta per il reato di cu all’articolo 11, lett. f) I. 394/1991.
5. Il ricorso, pertanto, che non propone una vera e propria censura, deve essere qualificato come istanza di correzione dell’errore materiale e trasmesso, per competenza, al Tribunale de l’Aquila affinchè proceda alla dovuta rettifica.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come istanza di correzione di errore materiale, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale dell’Aquila.
Così deciso il 17/10/2023.