Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7645 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7645 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
UBALDA COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 09/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 9 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha apportato correzioni alla propria ordinanza cautelare in data 1 settembre 2025, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME, per i reati ascrittigli ai capi 1, 2, 5, 15, 17, 18, 21, 25, 31 e 35, precisando che la misura cautelare era stata applicata al predetto indagato, per mero errore materiale, in relazione al reato di cui al capo 2, anzichØ in relazione al reato di cui al capo 3, ciò desumendosi dal fatto che, nella parte motiva dell’ordinanza cautelare, la gravità indiziaria era stata ritenuta sussistente in relazione al reato di cui al capo 3 e che il predetto indagato non era chiamato a rispondere del reato di cui al capo 2.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
2.1. Con un primo motivo denuncia l’abnormità del provvedimento di correzione emesso dal RAGIONE_SOCIALEP. per violazione dei limiti oggettivi e soggettivi dell’art. 130 cod. proc. pen., nonchØ uso distorto della correzione di errore materiale.
Premette la difesa che: a) in data 1 settembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta emetteva ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, eseguita il 17 settembre 2025; b) in data 26 settembre 2025 il ricorrente proponeva istanza di riesame, precisando che la misura cautelare era stata applicata per il reato di cui al capo 2), non contestato al ricorrente, sicchŁ, in relazione a tale reato, l’ordinanza avrebbe dovuto essere annullata; c) l’udienza dinanzi al Tribunale del riesame si svolgeva il 9 ottobre 2025, all’esito della quale il Collegio riservava la decisione; d) nella stessa data del 9 ottobre 2025 il G.I.P. emetteva un provvedimento di correzione dell’errore materiale, notificato il 10 ottobre 2025, ore 07.48; e) il Tribunale del riesame
depositava la propria decisione il 10 ottobre 2025, notificata nello stesso giorno, alle ore 09.50, tenendo conto dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale.
Lamenta, quindi, la difesa che il provvedimento del G.I.P. di correzione dell’errore materiale era abnorme, sia in senso strutturale, perchØ emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge, avendo il G.I.P. esercitato poteri spettanti esclusivamente al Tribunale del riesame ex art. 130 cod. proc. pen., sia in senso funzionale, avendo determinato una indebita interferenza e regressione del procedimento incidentale di riesame, già riservata in decisione.
Aggiunge la difesa che la correzione era preclusa, trattandosi di un vero e proprio intervento emendativo come tale inammissibile.
2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 25 cod. proc. pen. per incompetenza funzionale del G.I.P.
Deduce la difesa che, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., una volta proposto il riesame e fino alla declaratoria di inammissibilità, la competenza funzionale a correggere spetta esclusivamente al giudice dell’impugnazione ed il vizio Ł deducibile in sede di legittimità ex art. 25 cod. proc. pen.
E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce che il provvedimento impugnato Ł affetto da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., poichØ la competenza funzionale attribuita per l’intervento correttivo non Ł derogabile e la violazione comporta la nullità assoluta dell’atto di correzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807; Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui Ł affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In tal senso Ł stato chiarito che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchØ l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
In definitiva, l’atto può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, Ł configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logicocronologica.
Orbene, tali caratteristiche della abnormità del provvedimento impugnato non sono ravvisabili nel caso di specie, proprio perchØ, come testŁ esposto, la categoria dell’abnormità, non disciplinata dalla legge, Ł stata elaborata dalla giurisprudenza per consentire il ricorso per cassazione avverso provvedimenti non altrimenti impugnabili ed Ł
appunto «riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715). Laddove, come nella specie, il provvedimento sia impugnabile per violazione di legge, Ł improprio – ed inutile – il richiamo all’abnormità (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 279236).
2. Il secondo motivo di ricorso Ł fondato.
Invero, il comma 1 dell’art. 130 cod. proc. pen. riserva la competenza funzionale per la correzione dell’errore materiale al giudice che ha emesso il provvedimento o, se questo Ł impugnato, e l’impugnazione non Ł dichiarata inammissibile, al giudice compente a conoscere dell’impugnazione, avendo inteso il legislatore concentrare, per ragioni di economia processuale, in capo al giudice dell’impugnazione la cognizione di tutte le questioni riguardanti la pronuncia impugnata nei limiti di quanto gli Ł devoluto dalla parte impugnante, compresa l’eventuale eliminazione di errori materiali.
Secondo un indirizzo interpretativo, ormai consolidato, di questa Corte, la correzione di errori materiali può tuttavia essere disposta dal giudice che ha deliberato il provvedimento, non solo nella pendenza dei termini per l’impugnazione, ma anche fino a quando gli atti non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice ad quem e ricorra una situazione di urgenza a provvedere (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 29807 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 264111; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, NOME, Rv. 259933).
Nel caso in esame, trattandosi di correzione disposta il 9 ottobre 2025 su provvedimento impugnato con istanza di riesame, in cui si era svolta l’udienza ed il Tribunale del riesame aveva già riservato la decisione, la situazione legittimante l’intervento del G.I.P. che aveva emesso il provvedimento da correggere non era ipotizzabile, perchØ gli atti erano già pervenuti al Tribunale e si era anche già svolta l’udienza, nØ Ł stato fatto alcun richiamo all’urgenza di provvedere nel provvedimento di correzione. Peraltro, la difesa rileva che l’istanza di riesame conteneva anche deduzioni relative al profilo oggetto di correzione materiale, circostanza che imponeva di non derogare al principio affermato nel primo comma dell’art. 130 cod. proc. pen., nella parte in cui sottrae la competenza ad apportare correzioni al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, allo scopo di evitare alterazioni delle dinamiche impugnatorie.
Ne consegue che il provvedimento di correzione, assunto in violazione della regola, che attribuisce al giudice, in tema di correzione di errore materiale, una competenza di ordine funzionale, Ł affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. 1, n. 10311 del 22/01/2020, COGNOME, Rv. 278689, Sez. 4, n. 38896 del 04/10/2011, Zitto, Rv. 251108, in motivazione; Sez. 2, n. 24551 del 29/05/2009, Bolla, Rv. 244245; Sez. 1, n. 47149 del 27/11/2009, COGNOME, Rv. 245725; Sez. 6, n. 47456 del 15/11/2004, Bouabid, Rv. 230759).
Il provvedimento di correzione disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 9 ottobre 2025 con riguardo alla precedente ordinanza del 01 settembre 2025 va pertanto annullato senza rinvio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così Ł deciso, 28/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME