Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40548 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
nei confronti di:
COGNOME NOME, nata a Mongiuffi Melia (Me) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 42061/2016 della Corte di cassazione del 30 giugno 2016;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentíta la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la revo ca della sentenza della Corte di cassazione n. 42061 del 2016.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 30 gennaio 2024 il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Messina – avendo rilevato che COGNOME NOME, persona nei cui confronti era stata pronunziata dal Tribunale di Messina, in data 1 aprile 2014, sentenza di condanna alla pena di giustizia in quanto ritenuta responsabile di talune contravvenzioni in materia edilizia, già era deceduta allorché, con sentenza n. 42061 del 30 giugno 2016 questa Corte di cassazione, dichiarò l’inammissibilità della impugnazione da quella proposta avverso la ricordata sentenza del Tribunale di Messina la quale era, pertanto, divenuta definitiva ha presentato ricorso al Tribunale peloritano, in funzione di giudice della esecuzione, teso a far pronunziare da questo un provvedimento dichiarativo dell’avvenuta estinzione della pena irrogata a carico della COGNOME con la predetta sentenza del Tribunale di Messina.
Con ordinanza del 27 febbraio 2024 il Tribunale di Messina – rilevato che l’evento estintivo dei reati contestati alla COGNOME si era verificato in momento successivo all’avvenuta pronunzia da parte dello stesso organo giudiziario della sentenza a carico della medesima ma anteriormente alla pronunzia della definitività della sentenza dichiarativa della penal responsabilità di quella, essendo questa intervenuta solo successivamente alla pronunzia da parte di questa Corte di cassazione della sentenza dichiarativa della inammissibilità del ricorso da quella proposto avverso la sentenza del Tribunale di Messina e che, pertanto, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen quest’ultimo non era competente a pronunziare sulla istanza formulata dalla locale Procura della Repubblica essendo, invece, competente la Corte di cassazione – ha provveduto a rimettere gli atti del procedimento a tale organo giudiziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica di Messina, da qualificarsi quale istanza sollecitatoria ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. pro pen., è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va, in primo luogo, osservato che risulta dimostrato che la COGNOME, condannata alla pena di giustizia essendo stata riconosciuta responsabile di alcuni illeciti in materia edilizia con sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 1 aprile 2024, è deceduta, come da certificazione anagrafica rilasciata dagli Uffici dello Stato civile del Comune di Mongiuffi Melia in data 26 gennaio 2016 e rimessa dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di
Messina, in data 22 maggio 2016, cioè anteriormente all’avvenuta pronunzia di questa Corte, adottata con sentenza n. 42061 del 30 giugno 2016 a seguito della quale la ricordata sentenza del Tribunale peloritano è divenuta definitiva.
Tale essendo la situazione di fatto va, in via prioritaria, confermata la correttezza della statuizione di incompetenza assunta dal Tribunale di Messina con la ricordata ordinanza del 27 febbraio 2024, posto che questo sarebbe stato competente, in qualità di giudice delle esecuzione, solo nel caso in cui l estinzione dei reati de quibus fosse intervenuta successivamente alla definitività della sentenza con la quale questi sono stati accertatov(si veda, proposito: Corte di cassazione, Sezione I penale, 17 novembre 2023, n. 46476, rv 285406), ma non nel caso, quale è il presente, in cui il fatt generatore della estinzione dei reati si è verificato anteriormente all definitività della sentenza emessa dal Tribunale di Messina (in relazione alla determinazione del momento di definitività della pronunzia giurisdizionale gravata di impugnazione poi dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla tardività della presentazione di questa: Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 gennaio 1991, n. 4364, rv 186367; Corte di cassazione, Sezione I penale, 30 ottobre 1990, n. 3228, rv 185586).
Deve, sempre in accordo con il Tribunale di Messina e in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, rilevarsi che lo strumento processuale volto a rimuovere gli effetti della evidente illegittimità della situazione venutasi creare nella presente fattispecie sia a questo punto offerto dalla qualificazione del ricorso presentato dal AVV_NOTAIO della Repubblica di Messina – nella impossibilità di ritenerlo quale autonomo atto di impulso del relativo procedimento stante la espressa dizione di cui 625-bis cod. proc. pen. che riserva il potere di attivare direttamente il procedimento volto alla correzione degli errori materiali o di fatto presenti nelle sentenze della Corte cassazione al soggetto che sia stato condannato ovvero al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la suprema Corte – come istanza volta a sollecitare il potere di autoemenda previsto, senza vincoli temporali, dal comma 3 del citato art. 625-bis cod. proc. pen.
Quanto sopra premesso, non rimane che applicare i principi già espressi da questa Corte, allorché la stessa ha precisato che la tardiva conoscenza, da parte della Corte di cassazione della morte dell’imputato, verificatasi prima della pronunzia della sentenza emessa in sede di legittimità, integra un errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen, incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche di ufficio, la
propria decisione (così, recentissimamente: Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 febbraio 2024, n. 5837, rv 285789), e, pertanto, revocare, quanto alla posizione di COGNOME NOME, la sentenza n. 42061 emessa da questa Corte in data 30 giugno 2016 e, dovendo, altresì, adottare i provvedimenti necessari per correggere l’errore in cui essa è incorsa, annullare senza rinvio, sempre con esclusivo riferimento alla posizione di COGNOME NOME, la sentenza n. 807/2014 emessa dal Tribunale di Messina in data 1 aprile 2014, per essere i reati a lei contestati estinti per morte dell’imputata.
PQM
Revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 42061 del 30 giugno 2016 limitatamente a COGNOME NOME.
Annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale di Messina n. 807/2014 del 1 aprile 2014, limitatamente alla posizione di COGNOME NOME, per essere i reati a lei contestati estinti per morte dell’imputata.
Così deciso in Roma, il 2.59,,wep.,2024