Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4362 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4362 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, avente ad oggetto la rideterminazione del cumulo giuridico e del fine pena;
letto il ricorso;
rilevato che:
il ricorrente eccepisce vizio di motivazione in ordine alla corretta formazione del cumulo delle pene inflitte, sulla premessa che, essendosi trovato in espiazione pena dall’8 ottobre 2019, il calcolo, in ragione della commissione dell’ultimo reato in tale data e di tutti gli altri reati inclusi nel cumulo in d antecedente, dovesse avere quella decorrenza, e non già aL.04 agosto 2020, come erroneamente ritenuto nell’ordinanza impugnata;
lamenta, inoltre, l’omessa considerazione dei periodi di carcerazione subita e l’omessa acquisizione di informazioni al fine di procedere ad un cumulo unitario;
considerato che:
il ricorso è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con l’ordinanza impugnata, nella quale si legge che l’indicazione della data del 24 agosto 2020, quale decorrenza della detenzione, è stata il frutto di un mero errore materiale, risultando, nel provvedimento di cumulo, che il periodo detentivo dall’8 agosto 2019 al 23 agosto 2020 è stato computato ai fini del calcolo della scadenza della pena, che risulta, pertanto, corretta;
tale considerazione consente di ritenere assorbite tutte le altre doglianze di cui al ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025