Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1444 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1444 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA inoltre:
COGNOME NOME
NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
Padiglione NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Catania Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con provvedimento del 20 maggio 2025, ritenuta inammissibile l’istanza nella parte in cui si invoca la declaratoria della prescrizione, rigettava la domanda di correzione di errore materiale della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania 1’11 marzo 2024, avanzata dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In particolare, l’errore materiale denunciato dalle parti civili avrebbe inficiato il dispositivo della citata sentenza laddove non si dava atto dell’intervenuta prescrizione del reato e non era stata inserita la formula assolutoria di cui all’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte territoriale riteneva la richiesta inammissibile, poiché, nella specie, non si trattava di errore materiale, in ragione del fatto che il giudice della cognizione era pervenuto ad una decisione assolutoria nel merito che prevaleva sulla prescrizione, rispetto alla quale si era, ormai, formato il giudicato.
La Corte di Catania, infatti, in un caso di omicidio colposo contestato a due medici, aveva valutato il merito della responsabilità, escludendo il nesso causale fra le condotte, ancorché negligenti, imperite e imprudenti, degli imputati e l’evento, così superando la valutazione circa la mera prescrizione del reato.
Secondo il giudice a quo, l’invocata emenda da parte delle parti civili si sarebbe tradotta in una inammissibile modifica del giudizio, non in una mera correzione di errore.
Inoltre, sottolineava la Corte, la competenza funzionale a provvedere sull’errore non spettava al giudice che aveva emesso il provvedimento erroneo, qualora impugNOME, bensì al giudice dell’impugnazione.
Avverso detto provvedimento propongono ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazione degli artt. 130, 530 commi 1 e 2, 547 in riferimento all’art. 546 lett. f) cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
I ricorrenti osservano come la stessa Corte di legittimità, adita dalle parti civili, avesse rilevato l’intervenuta prescrizione del reato antecedente l’emissione della sentenza di secondo grado e desse altresì atto del fatto che l’assoluzione era intervenuta in ragione della sussistenza del ragionevole dubbio circa l’efficacia salvifica delle terapie tempestive.
Tali affermazioni contenute nella sentenza di legittimità costituirebbero, in tesi difensiva, la prova lampante della sussistenza degli errori denunciati, poiché l’assoluzione sarebbe intervenuta in ragione del ragionevole dubbio circa l’efficacia delle terapie e ciò avrebbe dovuto indurre a pronunciare una assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, nel caso concreto, si verterebbe in tema di intervento correttivo ammissibile, perché estraneo al thema decidendum; a fronte dei rilievi contenuti nella sentenza di legittimità, la Corte di appello, adita con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., avrebbe dovuto intervenire emendando gli errori.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I ricorrenti in data 29 settembre 2025 depositavano memoria di replica alle conclusioni del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’art. 130 cit., al comma 2, prevede che la decisione sia assunta con le forme di cui all’art. 127 c.p.p.. – L’art. 127, a sua volta, al suo comma 9, prevede che l’inammissibilità della domanda sia dichiarata “anche senza formalità, salvo che sia altrimenti stabilito”. L’art. 130 cod. proc. pen., che rimanda all’art. 127, nella sua totalità, non prevede diversamente sul punto. È quindi del tutto legittima, sul piano formale, la pronuncia di inammissibilità di un’istanza di correzione di errore materiale, pronunciata de plano, e cioè senza contraddittorio partecipato, ma solo cartolare (per la piena legittimità della procedura de plano, in caso di dichiarata inammissibilità, v. Cass. Pen. SS.UU. n. 16103 in data 27.03.2002, Rv. 221284, COGNOME, per l’errore di fatto ex art.625 bis, Cod. proc. pen.; v. anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 34531 in data 09.10.2002, Rv. 222186, COGNOME, nel caso di ricusazione).
Nella sostanza, poi, è ancora del tutto legittima la declaratoria di inammissibilità di un’istanza quando la stessa sia stata proposta fuori delle condizioni di legge, ovvero per motivi la cui infondatezza si riveli ictu °culi, secondo la categoria della constatazione, prima ancora della valutazione funditus (Sez. 1, n. 29970 del 17/05/2013, Apice, Rv. 256405 – 01).
Pertanto, la declaratoria di inammissibilità de plano emessa dal giudice dell’esecuzione, limitatamente alla invocata declaratoria della prescrizione, è legittima.
La tesi dei ricorrenti è la seguente : la Corte di legittimità avrebbe individuato degli errori nel dispositivo, ma, lungi dall’emendarli direttamente, ovvero dall’annullare la sentenza con rinvio, ha rigettato i ricorsi proposti dalle parti civili
Già l’epilogo del ricorso di legittimità evidenzia la erroneità della tesi difensiva.
La lettura della sentenza di Cassazione rivela come la scelta di non dare rilievo all’intervenuta prescrizione del reato è conseguente all’applicazione dei principi espressi dalla Sez. U. Calpitano per cui, stante la presenza dellà parte civile, il giudice di appello, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.
Dunque, il mancato rilievo della prescrizione non è frutto di errore, bensì di corretta applicazione degli insegnamenti di questa Corte.
Sotto il secondo profilo i ricorrenti confondono i due aspetti, quello, cioè, circa il ragionevole dubbio della efficacia salvifica delle terapie omesse e quello della mancanza, insufficienza ovvero contraddittorietà della prova che il fatto sussista.
Come rilevato da questa Corte, la Corte di appello,« infatti, ha tenuto conto di alcuni dati obiettivi valorizzati dai periti e ha ritenuto che, a fronte di una fibro diffusa e di valori di BNP elevatissimi (ben superiori a quelli abitualmente riscontrati in pazienti già deceduti) non fosse possibile sostenere con elevato grado
di credibilità razionale che, adottando terapie più tempestive e più adeguate, l’evento «non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, COGNOME, Rv. 222138)», ciò in quanto, «nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto» (Sez. U, n. 38343 del 24/04/201, COGNOME, Rv. 261103 – 01).
Quindi, in realtà, il ragionamento della Corte territoriale è nel senso di escludere la sussistenza del nesso di causalità fra omissione ed evento e tale esclusione, espressa come non certezza della efficienza salvifica delle terapie omesse, non rientra nella categoria delle contraddittorietà o insufficienza della prova circa la sussistenza del fatto, ma esclude in radice il nesso di causalità.
Dunque, anche sotto questo secondo profilo non si rileva alcun errore nel dispositivo della sentenza.
Da ultimo, ad ogni buon conto, il giudice dell’esecuzione rileva che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per difetto di competenza funzionale, l’atto di correzione di errori materiali adottato dal giudice che ha emesso il provvedimento erroneo che sia stato impugNOME, spettando in tal caso la competenza a provvedere al giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n. 10311 del 22/01/2020, Garofalo, Rv. 278689 – 01).
Conclusivamente si deve affermare che quanto denunciato dai ricorrenti quale errore materiale in realtà avrebbe implicato la devoluzione al giudice dell’esecuzione di questioni estranee alla sua competenza funzionale, in quanto attinenti al merito e implicanti valutazioni discrezionali : tali rilievi critici avrebbe dovuto essere veicolati a questa Corte con un ricorso avverso la sentenza assolutoria.
Le considerazioni appena svolte qualificano il ricorso come inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma, ritenuta equa, di euro 3000 in favore della eassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di esonero dàtia colpa.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente