Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLIil DATA_NASCITA
COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/1998 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inannmissibilita del ricorso.
udito il difensore
il difensore presente avvocato COGNOME si riporta ai motivi del ricorso.
Depositata in Cancelleria
RITENUTO IN FATTO
Il difensore degli eredi di COGNOME NOME ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale che sarebbe contenuto nella sentenza n. 39280 del 6 marzo 1998 nella parte in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni edilizie, eliminando la relativa pena, ma non ha revocato le sanzioni dell’ordine di demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi. Si richiama la giurisprudenza che consente, in questi casi, di revocare tali sanzioni accessorie con la procedura della correzione dell’errore materiale.
Si chiede, quindi, di procedere alla correzione dell’errore materiale indicando nel dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione anche la dicitura «revoca l’ordine di demolizione ed il ripristino dello Stato dei luoghi».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza può essere solo in parte accolta.
1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’estinzione per prescrizione del reato edilizio comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di demolizione trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che consegue alla sola sentenza di condanna ai sensi dell’artt. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (così Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907 – 01, in caso di prescrizione dichiarata in appello; la sentenza si riferisce anche all’estinzione del reato ex 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per prescrizione ed alla conseguente necessità della dichiarazione di revoca anche dell’ordine di remissione in pristino impartito con la sentenza di primo grado).
L’omessa revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive e dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, conseguente all’annullamento senza rinvio della condanna per reati edilizi commessi in zona vincolata, costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen., nel caso in cui la decisione annullata sia antecedente all’entrata in vigore dell’art. 625-bis cod. proc. pen., essendo escluso, in tale ipotesi, qualsiasi margine di discrezionalità del giudice (Sez. 3, n. 44465 del 02/11/2022, COGNOME, Rv. 283908 – 01).
1.2. Deve, però, rilevarsi che con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 ottobre 1996, emessa nel giudizio abbreviato, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati, oltre che per il reato ex art. 349 cod. pen., per le contravvenzioni urbanistiche relative all’esecuzione, in violazione dei sigilli apposti il 4 novembre 1992, di ulteriori opere edilizie, in cemento armato ed in zona sismica, senza alcun titolo abilitativo,
realizzando così un fabbricato composto da piano terra e primo piano, occupante una superficie di metri quadrati 198 per piano.
1.3. Contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, il Tribunale di Napoli non ha disposto l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, poiché la condanna non ha avuto ad oggetto, secondo le imputazioni, concotte di costruzioni edilizie realizzate in zona con vincolo ambientale.
Sul punto l’istanza è manifestamente infondata.
1.4. Dagli atti allegati al ricorso risulta che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva nei confronti di NOME COGNOME poiché non risulta aver proposto appello avverso la sentenza di condanna. L’appello risulta proposto dal solo NOME COGNOME.
L’istanza di NOME COGNOME è, pertanto, del tutto inammissibile, attesa la definitività della condanna e di conseguenza dell’ordine di demolizione emesso nei suoi confronti.
1.5. Ne consegue che può disporsi la correzione dell’errore materiale esclusivamente con riferimento alla posizione NOME COGNOME perché, effettivamente, nella sentenza n. 39280 del 6 marzo 1998 la Corte di Cassazione ha dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni edilizie, eliminando la relativa pena, ma non ha revocato l’ordine di demolizione.
Va ribadito che la revoca di tale ordine di demolizione, disposto con la presente ordinanza, non incide né sulla posizione di NOME COGNOME, nei cui confronti la sanzione amministrativa è definitiva, né su eventuali condanne per fatti antecedenti o successivi a quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli del 17 ottobre 1996.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n.4208 del 6 marzo 1998 emessa nel procedimento n.3928097 nei confronti di COGNOME NOME ed il ruolo di udienza nel senso che dopo le parole «di multa;» devono aggiungersi le parole «revoca l’ordine di demolizione limitatamente a COGNOME NOME».
Dichiara inammissibile nel resto l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Così deciso il 28/02/2024.