Ordinanza di Cassazione Penale Sez. F Num. 35941 Anno 2019
Penale Ord. Sez. F Num. 35941 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/08/2019
ORDINANZA
decidendo sulla procedura di correzione di errore materiale, promossa in relazione alla sentenza emessa da questa Corte il 11/3/2019, n. 28031 del 2019 nel procedimento n. 19937/2018 R.G.N. nei confronti di NOME NOME NOMECOGNOME nato a Milano il 22/01/1966;
visti gli atti e la sentenza sopra richiamata; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo disporsi la correzione dell’errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
All’udienza del 11/3/2019, la Quinta Sezione Penale di questa Corte, nel dispositivo e nel ruolo relativo al procedimento n. 19937 del 2019 a carico di NOME NOME COGNOME ha disposto: annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di occultamento di parte delle distrazioni “per circa 13 milioni di euro”. Dichiara inammissibile il ricors quanto al reato di cui all’art. 321 cod. pen, e lo rigetta nel resto.
Nella motivazione e nel dispositivo della sentenza depositata in data 26 giugno 2019 è stato, invece, indicato il seguente esito decisorio: annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di occultamento di parte delle distrazioni “per circa 13 milioni di euro” con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per nuovo esame. Dichiara inammissibile il ricorso quanto al reato di cui all’art. 321 cod. pen. e lo rigett nel resto.
Sulla base del primo dei due citati dispositivi, utile all’esecuzione, la Procura Generale di Milano, Ufficio esecuzioni penali – calcolato il presofferto rispetto alla condanna complessiva di anni tre di reclusione e la corrispondente pena residua, nonché verificato che la condanna attiene anche al reato ostativo di corruzione – ha disposto la carcerazione di NOME NOME NOME per il rimanente periodo detentivo di anni due, mesi sette e giorni ventinove di reclusione, in relazione ad entrambi i reati sopra citati, superando la richiesta di rinvio dell’esecuzione proposta dalla difesa di Salvini in ragione dell’istanza depositata a questa Corte per la correzione dell’errore.
Il condannato, peraltro, costituitosi in carcere in data 3 luglio 2019, risulta scarcerato ed in affidamento a servizio sociale dal giorno 24 luglio 2019.
I difensori di NOME NOME COGNOME hanno fatto richiesta urgente di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza, sulla base del quale è stata disposta l’esecuzione, per renderlo aderente a quello effettivamente emesso e leggibile dalla sentenza depositata in data 26 giugno 2019, che prevede – come detto l’annullamento con rinvio rispetto al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, dunque, la non definitività della sanzione in quella parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel dispositivo annotato sul ruolo di udienza e ivi letto – ma non in quello correttamente redatto, invece, nella sentenza depositata in data 26/6/2019 – per mero errore materiale è stata riportata la dicitura di annullamento parziale del provvedimento impugnato (la sentenza del 13/10/2017 della Corte d’Appello di Milano), mancante della disposizione di rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano,
per nuovo esame della quota decisoria relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.
E’ indubbio, dalla motivazione della pronuncia poi depositata da questa Sezione, che il Collegio abbia deciso di annullare con rinvio la sentenza indicata, avendo indicato espressamente il contenuto del giudizio di rinvio nei confronti di NOME NOME COGNOME nei seguenti punti valutativi, che la Corte di merito sarà tenuta a verificare: a) se la condotta consistita nell’accompagnare ed accreditare NOME COGNOME per l’accensione del conto corrente presso la Banca Sarasin possa indiziare la consapevolezza e volontà dell’operazione distrattiva concernente la polizza COGNOME; b) se la consapevolezza, quale gestore delle polizze, delle costituzioni in pegno stipulate da BKN, in assenza di eccezioni, possa essere ritenuta indice di un contributo concorsuale doloso nella distrazione commessa dal padre NOME COGNOME.
Tale indice motivazionale inequivoco e la doppia dicitura di annullamento con rinvio, riportata sia al par. 9 del “Considerato in diritto” che nel dispositivo vero e proprio rendono indiscutibile che la decisione del Collegio sia stata quella di disporre l’annullamento parziale della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Milano limitatamente ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati come “occultamento di parte delle distrazioni per circa 13 milioni di euro” e, contestualmente, il rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per nuovo esame.
Si rende necessario, pertanto, correggere l’errore materiale omissivo contenuto nel dispositivo letto in udienza e riportato nel ruolo di udienza che detta statuizione di rinvio non contiene.
Tale correzione è coerente con la giurisprudenza di legittimità sul tema che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, afferma il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l’uno e l’altra, quali sue parti, si integran naturalmente a vicenda, e, per tale ragione, conclude nel senso che non sempre si determina l’applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest’ultima per determinare l’effettiva portata del dispositivo, individuare l’errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché ess permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (ex multis Sez. 1, n. 47576 del 9/9/2014, COGNOME, Rv. 261402; conf. Sez. 6, n. 1397 del 15/9/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266495; Sez. 4, n. 43419 del 29/9/2015, COGNOME, Rv. 264909; Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, COGNOME, Rv. 267082; Sez. 5, n. 31997 del 6/3/2018, COGNOME, Rv. 273636, in motivazione).
Ciò ancor più vale per il caso di specie, in cui il dispositivo della sentenza depositata è coerente con la motivazione sebbene differisca da quello annotato sul ruolo di udienza e letto in quella sede.
P. Q. M.
Dispone correggersi il dispositivo sul ruolo di udienza del 11/3/2019, in relazione al proc. n. 19937/2019 R.G.N., nel senso che, dopo le parole “per circa 13 milioni di euro”, vada aggiunta la seguente frase: “con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per nuovo esame”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza.
Così deciso il 8/08/2019
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
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CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE FEUL.
– 9 AGO 2019
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