Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50124 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50124 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/04/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto revocarsi il provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.
A ragione osserva che l’unico mezzo di impugnazione delle ordinanze di correzione errore materiale è il ricorso per cassazione.
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione degli artt. 130 e 568 cod. proc. pen.
Lamenta che il Tribunale non abbia valutato nel merito l’istanza pur denunziando un errore che per non integrare profili di natura giuridica è sempre emendabile quindi anche se richiesto dalla parte interessata.
3. Il ricorso è inammissibile
Avverso il provvedimento impugnato di rigetto dell’istanza di revoca della ordinanza di correzione di errore materiale non è consentito proporre ricorso per cassazione.
Come ricordato dal Tribunale, l’ordinanza di correzione dell’errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l’ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 127, comma 7, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si riteng l’abnormità della correzione (Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020, Marchì, Rv. 278852).
In difetto di tempestiva proposizione del ricorso, l’ordinanza di correzione salva la possibilità di emendare ulteriormente l’eventuale errore materiale, ad essa direttamente ed esclusivamente riferibile – diviene immutabile, senza che ciò determini alcuna riapertura dei termini di impugnazione del provvedimento corretto (Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Mazza, Rv. 262995-01). L’eventuale revoca della correzione risulta priva di base legale e l’ordinanza, che l’ha disposta, si connota di abnormità, che ne legittima l’impugnazione dinanzi a questa Corte.
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 14 novembre 2023.