Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15263 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cercola il 26/03/1976
avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte di appello di L’Aquila letti g li atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consi g liere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Prc curatore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese ; udite le conclusioni del difensore Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv.
NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epi g rafe la Corte di appello di L’A q uila confermava quella di primo grado emessa il 15 settembre 2023 dal Tribunale di Teramo, che aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di ca unnia in danno di NOME COGNOME, appuntato dei carabinieri in servizio presso la
stazione CC di Roseto degli Abruzzi, accusato falsamente dei reati ci lesioni personali e violenza privata, rispettivamente commessi il 7 e il 12 agosto 2019.
La sentenza, depositata il 12 giugno 2024, pur contenendo corret:amente l’intestazione e l’imputazione riferita al Pedone, recava la motivazione e il dispositivo relativi ad altro imputato giudicato nella stessa udienza. itenuta attribuibile ad un evidente errore materiale di natura informatica la discordanza e considerato che il dispositivo letto in udienza era riferibile al Pedone, il collegi provvedeva alla correzione dell’errore materiale con procedura ok plano, sostituendo nella sentenza depositata il 12 giugno 2024 alla motivazii me e al dispositivo relativo ad altro imputato la motivazione e il dispositivo re ativo a COGNOME, disponendone la notificazione all’imputato e al difensore.
Avverso la sentenza, depositata il 16 luglio 2024, ha proposto r corso in data 10 settembre 2024 il difensore del COGNOME che ne chiede l’annu lamento per i motivi di seguito illustrati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per nullità della correzione materiale della sentenza ex art :. 127 e 130 cod. proc. pen. in relazione all’art. 178 cod. proc. pen.
Evidenzia che la correzione dell’errore materiale è avvenuta dopo il deposito del ricorso per cassazione, sicché la Corte di merito non avrebb ?. potuto correggere l’errore materiale, non avendo più competenza e, comunque, avrebbe dovuto fissare udienza in camera di consiglio con avviso alle parti, avendo l’appellante interesse ad argomentare in merito ai motivi disattesi. Rileva, inoltre, che, trattandosi di motivazione mancante, non poteva provveder ;i con la procedura della correzione di errore materiale, peraltro, in ass mza di contradditorio in palese violazione dell’art. 178 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 507 cc d. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa nonché vizi della motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare correttamente in ordine alla testin onianza di COGNOME COGNOME, richiesta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. sin d31 primo grado, in quanto, benché de relato, era essenziale per valutare VattE ndibilità della persona offesa. Parlando con un altro carabiniere, NOME COGNOME, il teste aveva saputo come si erano svolti i fatti in caserma e appreso k ragioni dell’alterco tra il COGNOME e il COGNOME, sicché l’omessa motivazione viola il diritto di difesa e integra una nullità assoluta.
2.3. Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 152 e 530 cod. proc. pen. in relazione all’art. 368 cod. pen. e plurimi vizi della mot vazione per essersi la Corte di appello limitata a ripercorrere le argomentazioni d ?l primo giudice, senza considerare le deduzioni difensive. Non sono state valJtate le dichiarazioni della persona offesa; la sussistenza del reato ed il dclo della
calunnia vengono desunti dalla mera presentazione di una denur cia, poi archiviata; l’episodio è ricostruito in base alle sole immagini del sistema di videosorveglianza della caserma, ipotizzando un dialogo tra l’imputato e il COGNOME di cui non vi è prova. Il teste NOME COGNOME afferma dh?. in sua presenza non vi era stato un contatto fisico tra i due, ma ciò non esc ude che potesse esservi stato prima o dopo; egli non sa, ma suppone, che il Pedc ne fosse nervoso per l’attesa, ma la Corte di appello omette ogni valutazione ;ia delle dichiarazioni dell’imputato, che del comandante della caserma e del teste a difesa, padre dell’imputato; ricostruisce anche il secondo episodio n modo sganciato dalla realtà, ribaltando la dinamica del fatto, in quanto il COGNOME non seguiva affatto il COGNOME poiché egli abita di fronte alla caserma dei INDIRIZZO e nei pressi vi è il supermercato ove il COGNOME si sarebbe dovuto recare, rriz ? mentre stava per attraversare, il COGNOME era passato a bordo della sua autovettura ad alta velocità, tentando di investirlo e nonostante le sue rimostranze nc n aveva arrestato la marcia neppure per verificare cosa era successo; accertatc si che il supermercato era chiuso, egli non aveva più attraversato la strada, sia hé nulla di anomalo vi fu nel suo comportamento a differenza di quello del Marcor e, la cui versione è illogica e non convincente, ma non è stata attentamente vai Jtata né si è considerato che è inficiata dal risentimento nei confronti del ricorrante. La Corte ha, inoltre, omesso ogni accertamento sul dolo e non ha tenuto co Ito delle dichiarazioni del comandante della Stazione CC circa il rifiuto del rico; rente di sporgere querela, preferendo una soluzione bonaria, a riprova dell’as ;enza di dolo.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. per essersi la Corte di appello limitata a trincerarsi dietro la )resunta gravità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
È fondato il primo motivo, che ha rilievo preliminare e assorbente.
La sentenza, depositata il 12 giugno 2024 con allegata la motiva2 one e il dispositivo riferiti ad altro imputato, è nulla ex art. 125, comma 3, cd. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione relativa alla posizione del Pedone, ma la Corte di appello ha rimediato all’evidente errore materiale, sostit rendo la motivazione riferita all’imputato, depositando la sentenza corretta e con ipleta in data in data 16 luglio 2024 e disponendone la notificazione all’imputa:o ed al difensore, che ha tempestivamente proposto ricorso.
Ciò posto, va rilevato che l’errore, pacificamente comme ;so nel procedimento di confezionamento e di deposito della sentenza-documeito, pur
non rendendo inesistente la sentenza, la rende nulla ~, ma ta e nullità
non può essere utilmente corretta ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
È stato condivisibilnnente affermato che non è possibile rimediare ll’errore in oggetto attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in qua ito, pur
risultando inalterato il dispositivo letto in udienza, si tratta di un caso sostanziale assenza della motivazione, che richiede una modifica essen riale del
provvedimento, su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudi
, :e, non emendabile con detta procedura (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018,
E.,
Rv.
272811; Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, dep. 2015, L., Rv. 261801; Sl!z. 6, n.
1088 del 06/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245847).
La procedura di correzione dell’errore materiale è testualmente rise
-vata ex
art. 130 cod. proc. pen. ad emendare errori o omissioni formali, :he non
determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modi icazione essenziale dell’atto, invece, ravvisabile nel caso di specie, in quanto si è posto
rimedio alla radicale assenza di motivazione, redigendo integralnr ente la motivazione mancante.
Ne discende l’irrilevanza della censura, pur formalmente fondata, relativa all’adozione del provvedimento di rettifica con procedura de plano anzich é previa instaurazione del contraddittorio ex art. 130, comma 2, cod. proc. pi!n., non trattandosi, come già detto, di errore materiale emendabile con la pi ocedura indicata.
Peraltro, la motivazione rettificata è stata depositata oltre il termine stabilito nel dispositivo letto in udienza e quando il difensore dell’imputa o aveva già proposto in data 10 luglio 2024 tempestivo ricorso per denunciare I3 nullità della sentenza errata, sicché il ricorso in esame, proposto avverso la :; entenza poi corretta, beneficia, di fatto, di una impropria e non consentita res ituzione nel termine per impugnare.
2. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza inn Dugnata e la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquib: per un nuovo giudizio di appello inonché per la liquidazione delle spese sostem te dalla parte civile costituita in questo giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissic ne degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per un nuovo giudizio.
Così deciso, 20 marzo 2025