Errore Manifesto: Quando un Ricorso in Cassazione Viene Respinginto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7010/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni delle sentenze di patteggiamento, delineando i confini del concetto di errore manifesto. Questa pronuncia offre spunti cruciali per comprendere quando è possibile contestare la qualificazione giuridica di un reato accordata in primo grado e quali sono i limiti imposti al ricorrente. L’analisi si concentra sulla necessità che l’errore del giudice sia palese e immediatamente percepibile.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una decisione del Giudice per l’udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Ragusa, che aveva applicato a un imputato la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. Il GUP aveva riqualificato i fatti contestati, riconducendoli alla fattispecie di ‘lieve entità’ prevista dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), che comporta un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Ricorso per Cassazione e il Concetto di Errore Manifesto
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava quella che veniva definita un’erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo il Procuratore, le circostanze del reato non permettevano di considerarlo di lieve entità e, pertanto, il GUP avrebbe commesso un errore nell’applicare la norma più favorevole.
Tuttavia, la difesa in questi casi si scontra con una barriera procedurale precisa, introdotta dalla legge n. 103 del 2017: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione del fatto è ammesso solo se l’errore è ‘manifesto’.
La Decisione della Corte di Cassazione: la Necessità di un Errore Evidente
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara interpretazione del requisito dell’errore manifesto. I giudici hanno spiegato che non è sufficiente lamentare una valutazione che si ritiene sbagliata; è necessario che l’errore del giudice di merito sia palese, macroscopico e riconoscibile dalla semplice lettura della sentenza, senza bisogno di complesse analisi o di riconsiderare gli elementi di prova.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato che il ricorso del Procuratore Generale si limitava a una ‘denuncia generica di errori valutativi’. In altre parole, il ricorrente non aveva indicato un errore chiaro ed evidente, ma aveva proposto una diversa interpretazione degli elementi fattuali, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, specialmente con i limiti stringenti previsti per l’impugnazione del patteggiamento. L’errore non risultava ‘evidente dal testo del provvedimento impugnato’, e per questo il ricorso non poteva essere accolto.
Conclusioni
La sentenza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale volto a garantire la stabilità delle sentenze di patteggiamento, limitando le possibilità di impugnazione a casi eccezionali. Per poter contestare con successo la qualificazione giuridica di un fatto in Cassazione, non basta sostenere che il giudice avrebbe potuto decidere diversamente, ma è indispensabile dimostrare che ha commesso un errore palese e inconfutabile. Questa pronuncia serve da monito: i ricorsi generici, che si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito, sono destinati all’inammissibilità.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione per un’erronea qualificazione giuridica del fatto in una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita questa possibilità ai soli casi di ‘errore manifesto’, ovvero un errore che sia evidente e immediatamente riconoscibile dal testo del provvedimento, senza necessità di complesse analisi.
Cosa intende la Corte per ‘errore manifesto’?
Per la Corte, un ‘errore manifesto’ è un errore palese, evidente e di immediata percezione. Non rientra in questa categoria una generica denuncia di errori valutativi, che richiederebbe un riesame del merito dei fatti, ma solo un errore che emerge chiaramente dalla lettura della sentenza.
Qual è stata la conseguenza della mancanza di un ‘errore manifesto’ nel caso di specie?
La conseguenza è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. Poiché l’errore lamentato non era manifesto, la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare il merito della questione, confermando di fatto la decisione del giudice di primo grado.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa 1’11/05/2023 nei riguardi di COGNOME NOME, nato a Vittoria DATA_NASCITA;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
CONSDIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa ha applicato nei riguardi di COGNOME NOME la pena di un anno e otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania articolando un unico motivo con cui deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che, si assume, non potrebbe essere ricondotto alla fattispecie d lieve entità.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di cassazione ha spiegato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’ 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità, come nel caso di specie, della denuncia generica di errori valutativi che non risull:ino evidenti dal te del provvedimento impugnato.
P. Q. M,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2023.