Ricorso contro il Patteggiamento: i confini dell’Errore Manifesto nella Qualificazione Giuridica
L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’area del diritto processuale penale con confini ben definiti. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a precisare le condizioni per contestare la qualificazione giuridica del reato, sottolineando la necessità di un errore manifesto qualificazione giuridica. Questo principio è cruciale per comprendere quando e come è possibile rimettere in discussione un accordo sulla pena già ratificato dal giudice.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Varese. La sentenza applicava una pena concordata per il reato di furto aggravato in concorso, ai sensi degli articoli 110, 624 e 625 del codice penale. L’unico motivo di ricorso si fondava su una generica contestazione relativa alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti, ritenuta errata dalla difesa.
Limiti all’Impugnazione: l’Errore Manifesto Qualificazione Giuridica
La normativa processuale, in particolare l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, limita la possibilità di ricorrere per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. Uno dei motivi ammessi è proprio l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata di legittimità ha interpretato questa disposizione in modo restrittivo.
La Corte di Cassazione, anche in questa ordinanza, ribadisce che non è sufficiente una semplice divergenza interpretativa. Per poter validamente impugnare la sentenza, è necessario che l’errore sia “manifesto”. Un errore è tale quando la qualificazione giuridica adottata dal giudice risulta, con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità”, palesemente eccentrica e scorretta rispetto al contenuto del capo di imputazione. In altre parole, deve trattarsi di uno svarione giuridico evidente a prima vista, non di una questione che richieda un’articolata analisi o un confronto tra diverse tesi giuridiche.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno la formalità della trattazione in udienza, applicando l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La motivazione si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato generico, aspecifico e non autosufficiente. La difesa non ha indicato con precisione in cosa consistesse l’errore manifesto, limitandosi a una contestazione generale che non permetteva alla Corte di cogliere immediatamente la presunta violazione di legge.
In secondo luogo, e di conseguenza, l’impugnazione non denunciava una violazione di legge immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Mancava, quindi, quel carattere di palese eccentricità che la giurisprudenza richiede per configurare l’errore manifesto. La decisione si allinea a precedenti pronunce (come la n. 33145/2020 e la n. 13749/2022), consolidando un orientamento volto a preservare la stabilità delle sentenze di patteggiamento, evitando che il ricorso per cassazione diventi uno strumento per rimettere in discussione l’accordo tra le parti su basi meramente interpretative.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica: chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica deve essere in grado di dimostrare un errore macroscopico e indiscutibile. Un semplice dissenso sull’inquadramento giuridico del fatto non è sufficiente. L’onere della prova di tale errore palese ricade interamente sul ricorrente. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità, come previsto dall’art. 616 cod. proc. pen., è severa: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una consistente somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del reato?
No, la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai soli casi di “errore manifesto”, ovvero quando la qualificazione giuridica risulti palesemente eccentrica rispetto all’imputazione, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità.
Cosa intende la Corte di Cassazione per “errore manifesto” nella qualificazione giuridica?
Per errore manifesto si intende un errore che emerge con palese evidenza dalla lettura degli atti, senza necessità di complesse argomentazioni. Deve essere una qualificazione giuridica talmente scorretta da risultare immediatamente riconoscibile come tale.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45058 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/12/1994
avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di VARESE
dato avy(so alle parti;
udita la’ relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Varese ha applicato la pena, ai sensi de artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 625, nn.2 e 7bis, cod.pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene a una generica contestazione in ordi alla esatta qualificazione giuridica del fatto ascritto.
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema d applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrer cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, c indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME COGNOME, Rv. 283023).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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