Errore Manifesto nel Patteggiamento: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta limiti significativi alla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare la qualificazione giuridica del fatto è necessario dimostrare un errore manifesto patteggiamento, un concetto chiave che definisce i confini della difesa in questa fase.
Il Contesto del Ricorso: La Qualificazione Giuridica del Fatto
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari. L’imputato contestava la qualificazione giuridica del reato attribuitogli ai sensi dell’art. 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio). La difesa sosteneva che tale qualificazione fosse errata perché basata sull’asserita qualifica di ‘incaricato di pubblico servizio’ dell’imputato, un punto che, a suo dire, era stato mal interpretato.
I Limiti al Ricorso contro il Patteggiamento e l’Errore Manifesto
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato l’attenzione sull’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, elenca tassativamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Tra questi figura l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo precisato che non qualsiasi errore di qualificazione apre le porte al ricorso. È necessario che si tratti di un errore manifesto. Ma cosa significa esattamente?
Un ‘errore manifesto’ non è una semplice divergenza interpretativa. È, come chiarito dalla Corte, un errore che emerge ‘ictu oculi’ dalla lettura della sentenza, una ‘palese svista del giudice’. Non può essere un errore la cui individuazione richieda una complessa attività di verifica degli atti processuali, simile a quella che si svolgerebbe in un dibattimento. In sostanza, l’errore deve essere autoevidente e non necessitare di ulteriori approfondimenti fattuali.
La Decisione della Corte di Cassazione sul caso di errore manifesto patteggiamento
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che le censure mosse dal ricorrente non denunciavano un errore di tale natura. Al contrario, richiedevano una rivalutazione della qualifica soggettiva dell’imputato, un’operazione che avrebbe implicato un’analisi approfondita degli atti e non la semplice constatazione di una svista evidente. Poiché il ricorso non si basava su un errore manifesto patteggiamento, ma proponeva censure non consentite dalla legge, è stato dichiarato inammissibile ‘de plano’, cioè senza discussione orale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla ratio della riforma introdotta con la Legge n. 103/2017. Il legislatore ha voluto cristallizzare l’orientamento giurisprudenziale che già limitava l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento per evitare che il ricorso per cassazione si trasformasse in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. L’accordo tra accusa e difesa che sta alla base del patteggiamento implica una parziale rinuncia al diritto di contestare la ricostruzione fattuale. Di conseguenza, solo vizi palesi ed eccezionali, come l’errore manifesto, possono giustificare un riesame da parte della Suprema Corte.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica. La scelta del patteggiamento deve essere attentamente ponderata, tenendo conto dei suoi stringenti limiti in termini di impugnazione. Chi accetta di patteggiare deve essere consapevole che la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto in Cassazione è circoscritta alla sola ipotesi di un errore talmente grossolano da essere immediatamente percepibile dalla lettura della sentenza. Qualsiasi altra censura che richieda un’analisi più profonda degli elementi di prova è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
No. Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile solo in presenza di un ‘errore manifesto’, cioè un errore palese ed evidente che emerge dalla sola lettura della sentenza, senza bisogno di analizzare altri atti del processo.
Cosa intende la Corte di Cassazione per ‘errore manifesto’?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore che è espressione di una palese svista del giudice, riconoscibile immediatamente dalla sentenza stessa. Non rientra in questa categoria un errore che richiederebbe un’attività di verifica degli atti del procedimento, simile a quella di un dibattimento.
Qual è la conseguenza se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non lamenta un ‘errore manifesto’?
Se il ricorso propone censure che non rientrano nei casi consentiti dalla legge, come appunto la mancanza di un ‘errore manifesto’ per la qualificazione giuridica, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46046 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 46046 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Hallecker NOME, nato a Casoria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/4/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso e la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché propone censure non consentite in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 319 cod. pen.,
effettuata in ragione della ritenuta qualifica dell’imputato come incaricato di pubblico servizio;
considerato che il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate;
rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 – 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell’elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell’introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto», ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l’ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento;
considerato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente