Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 064145U) nato il 04/04/1997
avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
[dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Genova ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in continuazione con quella giudicata con sentenza n.3697/2024 dello stesso Tribunale.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo di ricorso attiene alla contestazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto in punto di non occasionalità.
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, NOME COGNOME, Rv. 283023).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 marzo 2025