Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 289 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 289 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza della Corte di appello di Perugia del 06/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 novembre 2024 la Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio rescissorio (a seguito di sentenza di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte il 16 maggio 2024) ha nuovamente respinto l’istanza proposta da COGNOME NOME di ‘riparazione per ingiusta detenzione’ (rectius ‘riparazione dell’errore giudiziario’) in relazione alla sentenza di condanna -pronunciata dalla Corte di appello di Roma, passata in giudicato- alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 74, commi 3 e 4 d.P.R. 309/90, per essere stato COGNOME successivamente assolto dalla Corte di appello di Perugia, in sede di revisione, con sentenza del 23 aprile 2021, irrevocabile il 21 ottobre 2021.
NOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente manifestamente illogica, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
2.1. Assume la difesa -preliminarmente rilevato che l’istanza proposta alla Corte di appello deve correttamente rubricarsi quale richiesta di riparazione per errore giudiziario e non di riparazione per ingiusta detenzione, rimedio differente basato su differenti premesse e condizioni- che l’ordinanza impugnata “ha fondato il rigetto della richiesta di risarcimento -pur nell’erronea convinzione di rigettare un’istanza di riparazione per ingiusta detenzione- sugli stessi elementi che avevano condotto i giudici di merito a condannare COGNOME“.
Riporta, a pag 2 del ricorso, uno stralcio (esattamente di pag. 2) dell’ordinanza impugnata, ove si legge che l’assoluzione del COGNOME trova la sua logica ragione nella inesistenza di quella associazione facente capo ai RAGIONE_SOCIALE cui l’odierno ricorrente avrebbe partecipato, e non nella sconfessata sua identificazione quale interlocutore della conversazione captata il 27 gennaio 2015, assunto contenuto nella sentenza rescindente di questa Corte, ma erroneo.
Sostiene la difesa che, in tal modo, fondando il rigetto della richiesta di risarcimento per errore giudiziario sui medesimi elementi che avevano inizialmente condotto i giudici di merito a condannare il COGNOME, la Corte territoriale, con percorso motivazionale del tutto illogico, non abbia “in alcun modo verificato se la condotta del COGNOME abbia inciso causalmente alla genesi dell’errore” per dolo o colpa grave. Così, di fatto, non riconoscendo rilevanza alcuna al fatto che a) COGNOME ha categoricamente disconosciuto quella conversazione sin dal primo
momento in cui è intervenuto nel procedimento penale, nel corso dell’interrogatorio di garanzia; b) non vi è prova che uno dei soggetti captati nel corso di quella conversazione fosse NOME, assioma che proviene soltanto dalla attestazione della informativa di reato redatta dalla polizia giudiziaria, su cui sarebbe stata fondata l’originaria sua condanna IdEl l; emergenza che nell’ordinanza impugnata si dà per acclarata con le sentenze di merito -del Giudice per le indagini preliminari del 14 dicembre 2016, della Corte di appello di Roma del 29 novembre 2017 di conferma della prima, e del 7 giugno 2019, pronunciata in sede di rinvio disposto con sentenza di questa Corte del 21 agosto 2018, limitatamente alla insussistenza di un’aggravante- così ignorando la sentenza della Corte di appello di Roma che, in sede di revisione, aveva “sconfessato radicalmente l’intera informativa di reato” e aveva conseguentemente revocato la condanna inflitta al ricorrente.
L’errore giudiziario sarebbe derivato, alfine, proprio dalla attribuzione di quella conversazione al ricorrente con ciò negando rilevanza al “categorico disconoscimento di quella conversazione da parte di NOME COGNOME, avvenuto sin dal primo momento in cui questi è intervenuto nel procedimento penale e cioè nel corso dell’interrogatorio di garanzia”, attestando traccia dell’avvenuta identificazione del COGNOME nelle sentenze, ma ignorando non solo “il fatto che sia intervenuta una sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha sconfessato radicalmente l’intera informativa di reato”, meanche il dictum della sentenza rescindente secondo cui la Corte territoriale aveva «omesso qualsiasi confronto con la successiva sentenza di revisione che aveva invece sconfessato tale certa identificazione, tanto da comportare la revisione della sentenza di condanna».
Sebbene la Corte di Cassazione avesse evidenziato proprio tale, ultimo, aspetto problematico, relativo all’ordinanza emessa prima dell’annullamento con rinvio, la Corte territoriale ha ripercorso il medesimo iter argomentativo e ha fondato la propria decisione su quegli stessi assunti giudicati errati da questa Corte.
2.2. Invoca, dunque, l’annullamento della impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova alla completa comprensione del thema decidendum un breve riepilogo di accadimenti e pronunce innestatisi nel presente procedimento.
1.1. L’ordinanza impugnata è stata pronunciata a seguito di annullamento, con rinvio, di quella pronunciata dalla Corte di appello di Perugia il 6 dicembre 2023, di rigetto dell’istanza avanzata da COGNOME a seguito della assoluzione, in sede di
revisione della sentenza passata in giudicato, pronunciata a suo carico dalla Corte di appello di Roma, di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 74, commi 3 e 4 d.P.R. 309/90, reato da cui è stato successivamente assolto, appunto, dalla Corte di appello di Perugia, in sede di revisione, con sentenza del 23 aprile 2021, irrevocabile il 21 ottobre 2021.
Questa Corte, con la sentenza rescindente (n. 22601-24), aveva rilevato che la Corte territoriale non si era attenuta ai principi regolativi della materia, «avendo ipotizzato una condotta colposa del COGNOME, asseritamente sinergica all’errore giudiziario, fondata sulla conversazione intercettata in data 27/1/2015 e sulla relativa informativa di polizia giudiziaria, argomentando circa la significatività di tale dialogo e la certa identificazione, quale interlocutore, del COGNOME; in tal modo, tuttavia, ha omesso qualsiasi confronto con la successiva sentenza di revisione, che aveva invece sconfessato tale certa identificazione, tanto da comportare la revisione della sentenza di condanna». In ciò individuando la manifesta erroneità dell’iter argomentativo «laddove desume il comportamento ostativo del ricorrente proprio dall’elemento su cui è basato l’errore giudiziario poi emendato, tanto da determinare l’assoluzione del COGNOME in sede di revisione». 1.2. La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, ha rilevato, in premessa, che la sentenza di revisione pronunciata dalla Corte di appello di Perugia, revocando le precedenti sentenze di condanna del COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, ha assolto il predetto da tale reato perché il fatto non sussiste; ha rilevato, altresì, l’incompatibilità delle pronunciate condanne con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, del 18 ottobre 2019, che, giudicando sulle posizioni, stralciate, di altri coimputati del medesimo reato, aveva escluso l’esistenza della associazione a delinquere; ha, dunque, dedotto che «l’assoluzione del COGNOME trova la sua logica ragione nella inesistenza di quella stessa associazione facente capo ai RAGIONE_SOCIALE cui il COGNOME avrebbe partecipato, e non nella sconfessata identificazione del medesimo COGNOME quale interlocutore della conversazione captata il 27 gennaio 2015, come erroneamente ritenuto dalla sentenza rescindente, ». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha, difatti, dedotto che il fatto storico rappresentato dall’intrattenimento da parte del COGNOME della conversazione del 27 gennaio 2015 -con persona non identificata- captata in ambientale, risulta acclarato definitivamente dalle sentenze di merito che si sono pronunciate in punto di responsabilità del COGNOME, ed in particolare dalla sentenza a) del Giudice per le indagini preliminari del 14 dicembre 2016, confermata dalle sentenze b) della Corte d’appello di Roma del 29 novembre 2017 e c) del 7 giugno 2019, quest’ultima pronunciata in sede di rinvio a seguito di rilevato vizio di motivazione disposto con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 21 agosto 2018, limitatamente alla sussistenza di una aggravante;
e che si tratta di conversazione che, valutata insieme con le altre pure vagliate, va considerata elemento di rilevante pregnanza a carico dell’imputato, in quanto ampiamente dimostrativa del traffico di sostanze stupefacenti importato in Olanda dall’America Latina e destinate al mercato italiano, come discende dal suo stesso tenore, il cui contenuto letterale dissimulerebbe il reale oggetto delle transazioni.
La denunciata illogicità della motivazione della ordinanza impugnata discenderebbe, secondo prospettazione difensiva, dalla rinnovata attribuzione al ricorrente della conversazione de qua, asseritamente sconfessata dalla sentenza di revisione, come evidenziato da questa Corte di Cassazione con la sentenza rescindente.
E dall’avere la Corte territoriale, in fase rescissoria, nuovamente individuato nell’intrattenimento da parte del ricorrente di tale conversazione un comportamento, gravemente colposo, atto ad indurre in errore l’autorità giudiziaria circa l’effettiva integrazione di condotte attinenti ad un traffico illecito e tale da dare, o contribuire a dar causa, al provvedimento restrittivo della libertà personale.
Così contestualizzata la questione, si ritiene necessaria una più attenta lettura della sentenza di assoluzione a seguito di istanza di revisione delle primigenie condanne.
3.1. La richiesta di revisione era stata fondata sul conflitto delle sentenze di condanna a carico del ricorrente (del Giudice per le indagini preliminari del 14 dicembre 2016, confermata dalle sentenze della Corte d’appello di Roma del 29 novembre 2017 e del 7 giugno 2019, quest’ultima pronunciata in sede di rinvio a seguito di rilevato vizio di motivazione disposto con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 21 agosto 2018, limitatamente alla sussistenza di una aggravante) con il dictum della sentenza n. 7648/19, irrevocabile sul punto il 18 ottobre 2019, emessa dalla Sezione Seconda della Corte di appello di Roma -nei confronti degli originari co-imputati, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali, a differenza del COGNOME NOME, avevano optato per il giudizio immediato e cui era contestato di essere i promotori, organizzatori e partecipi dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, di cui era predicata la partecipazione del COGNOME– con cui era stata esclusa la sussistenza della associazione sulla scorta di articolata motivazione svolta sulla base delle prove assunte in dibattimento, costituenti apparato probatorio incompatibile con quello della sentenza di condanna pronunciata a carico dell’odierno ricorrente.
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3.2. La sentenza di revisione, in particolare -preso atto delle incertezze interpretative a carico della originaria piattaforma probatoria come derivanti dall’attività istruttoria spiegata nel parallelo processo celebrato a carico degli originari coimputati- aveva proceduto (a partire dalla pagina 12) alla disamina degli argomenti alla cui stregua era stata ritenuta la partecipazione del COGNOME alla contestata associazione, individuati in numerose conversazioni intercettate tra i RAGIONE_SOCIALE e loro dipendenti e collaboratori, tra i quali, a partire dal 2013, anche l’odierno ricorrente, conversazioni dal tenore ritenuto originariamente criptico (come quelle del 18 luglio 2013, 14 ottobre 2013), mai facendo cenno alla conversazione, oggetto delle censure difensive svolte in questa sede, del 27 gennaio 2015, della cui compiuta e certa attribuibilità al ricorrente oggi si discetta. Aveva rilevato (cfr. pagina 18 terzo capoverso -corrispondendo alla tesi difensiva secondo cui le argomentazioni spese dalla Corte di appello di Roma nella sentenza n. 7648/19, scaturivano da un articolato e nutrito dibattimento, con l’acquisizione di prove che soltanto i titolari delle aziende, ossia i RAGIONE_SOCIALE, avrebbero potuto introdurre in giudizio, e che si ponevano in contrasto aperto ed incompatibile con la sentenza di condanna a carico dell’odierno ricorrente NOME COGNOME) come successivamente alla condanna / fossero «stati esclusi i fatti costitutivi dell’associazione, per i promotori (COGNOME NOME e COGNOME NOME) e per altri associati ai quali era stato addebitato un ruolo analogo a quello attribuito al COGNOME con la sentenza di condanna n. 9659/2017-Reg. Gen. 6557/2017emessa nei confronti dello stesso il 29 novembre 2017 dalla Corte di appello di Roma, irrevocabile in punto di responsabilità il 21 settembre 2018». Ciò nella indubbia identità della imputazione, rimasta identica nei detti due separati giudizi e per ciascuno dei partecipanti, con contestazione delle specifiche condotte elevata con un’unica richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di tutti i partecipi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Risulta, pertanto, correttamente svolta l’argomentazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui attesta che «ftrassoluzione del COGNOME, dunque, trova la sua logica ragione nella inesistenza di quella stessa associazione facente capo ai RAGIONE_SOCIALE, cui il COGNOME avrebbe partecipato, e non nella sconfessata identificazione del medesimo COGNOME quale interlocutore della conversazione captata il 27 gennaio 2015».
Risulta, conseguentemente, documentalmente contraddetto quanto dedotto nella sentenza rescindente (n. 22601-24) a proposito della circostanza che «L.] la successiva sentenza di revisione aveva invece sconfessato tale certa identificazione, tanto da comportare la revisione della sentenza di condanna»
invero, altrimenti fondata (confronta sopra § 3.2.), laddove il fatto storico rappresentato dall’intrattenimento da parte del COGNOME, con persona rimasta non identificata, della conversazione del 27 gennaio 2015, captata in ambientale, risulta acclarato definitivamente dalle sentenze di condanna a suo carico esattamente nei termini riportati dalla ordinanza impugnata, così come il contenuto gravemente indiziante della conversazione stessa – nel corso della quale l’ignoto interlocutore spiegava al NOME che “mettono altro nel mezzo dei fiori”, che “a questo cliente non interessa nulla dei fiori e del costo, ma i fiori servono a coprire quello che fa”, aggiungendo che “la guardia di finanza aveva una volta controllato i fiori ma per fortuna non aveva trovato nulla”-.
Ciò premesso si osserva che questa Corte, con la sentenza n. 22601-24, aveva delineato, in linea generale, le condizioni in presenza delle quali il dolo e la colpa grave sono idonei ad escludere l’indennizzo per l’errore giudiziario, in quei comportamenti specifici, elementi «accertati o non negati» (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro, Rv. 203636), che abbiano dato causa all’instaurazione dello stato privativo della libertà, con ineludibilità dell’accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della libertà personale. Sottolineando, condivisibilmente, che giammai può essere attribuita decisiva importanza considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 1573 del 18/1271993 – dep. 1994, COGNOME, Rv 198491).
Si tratta di orientamento consolidato che il Collegio condivide.
6.1. Aveva poi, nello specifico del procedimento, attestato l’individuazione della condotta gravemente colposa nella cennata conversazione intercettata, ritenendone, erroneamente per quanto sopra dedotto (confronta sopra § 3.2.), in primis sconfessata l’attribuibilità all’odierno ricorrente, comunque, la fondamentale ed esclusiva rilevanza ai fini della condanna.
6.2. La Corte di appello, in sede di giudizio rescissorio, ha correttamente esercitato i poteri del giudice di rinvio, coerentemente alle indicazioni di questa Corte al proposito.
6.2.1. Il giudice infatti, «in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del
precedente giudice di merito» -principio da ultimo affermato da Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024 Ud. (dep. 17/10/2024) Rv. 288174-03, che ha specificato come, benché «la Corte di Cassazione risolva una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, il giudice del rinvio, pur conservando la libertà di decisione, mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato e con gli stessi poteri del giudice del provvedimento annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando, in tal modo, vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine in precedenza omessa, di fondamentale rilevanza ai fini della decisione o ancora all’esame ‘non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, per non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata».
Ma ha anche precisato come il giudice del rinvio «non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti, risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv 278269; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015 Knox, Rv 264861)-.
In altre parole, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può, salvi limiti nascenti da eventuale giudicato interno, rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio e, in esito alla compiuta rivisitazione di esso, addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito o condividerne le conclusioni, purché motivi il proprio convincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandata (Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv 248413)».
6.2.2. La lettura delle sentenze di condanna a carico del COGNOME e di quella di revisione compiuta dalla Corte di appello, attraverso il prisma di quella rescindente della Cassazione e del principio di diritto dalla stessa desumibile, nel solco di quanto appena argomentato (cfr. § 6.2.1) attesta, proprio quei comportamenti specifici, «accertati o non negati», che hanno dato causa alla pronuncia di condanna, consistenti anche, ma non solo, nella conversazione su cui si appunta l’attenzione della difesa del COGNOME.
Sulla scorta della piena rivalutazione del compendio probatorio, e correttamente premessa la non correttezza di entrambi gli assunti postulati dalla sentenza rescindente (dato che nulla dice la sentenza di revisione a proposito della conversazione de qua, non censita né tra quelle poste a fondamento della affermazione primigenia di responsabilità del COGNOME, né, a fortiori, successivamente, proprio perché del tutto estranea alla motivazione resa), la Corte territoriale ha correttamente individuato nella conversazione del 27 gennaio 2015 (la cui attribuibilità al ricorrente, si ribadisce, non è stata messa in dubbio), una, tra quelle, molteplici, sulla cui base i giudici di merito dell’abbreviato avevano condannato l’odierno ricorrente; conversazione dall’inequivoco tenore indiziante, letta in sinergia con la altre fonti probatorie, non solo intercettive ma, anche, frutto delle tradizionali tecniche investigative e compendiate nella informativa di reato a disposizione dei giudicanti.
6.3. Si tratta di elementi, individuati dalla Corte territoriale, perfettamente corrispondenti alla piattaforma probatoria nella disponibilità dei giudici della cognizione, correttamente ritenuti dotati di una non disconosciuta efficacia causale dell’errore giudiziario (cfr. § 6) alla base della condanna definitiva del COGNOME, oggetto di revisione solo in ragione della negata configurabilità dell’associazione della quale era stato ritenuto partecipe per sopravvenute ragioni, estranee alla sua persona (ci si riferisce alla consulenza tecnica di parte e a testimonianze ulteriori, sollecitate dai predicati capi del sodalizio nell’autonomo parallelo giudizio celebratosi con le forme del dibattimento).
Ne consegue il rigetto del ricorso, infondato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. E con condanna alla rifusione delle spese in favore del Mef, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato.
Va infatti considerato il principio secondo il quale nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove l’Amministrazione non si costituisca oppure, costituendosi, non si opponga alla pretesa dell’interessato, il giudice, in caso di rigetto dell’istanza di riparazione, non può condannare l’instante alla refusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, non essendo configurabile la soccombenza secondo i principi civilistici (ex multis, Sez. 4, n.5923 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275124 – 01).
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quando, invece, la procedura assuma natura contenziosa, come nel caso che occupa, il giudice deve liquidare le spese secondo il principio della soccombenza.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del MEF rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato che liquida in complessivi euro 1.500, Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
La Cons. Est. RAGIONE_SOCIALE
Il Presi ente