Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10030 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME, in persona del sostituto COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di POTENZA e la memoria di replica alle conclusioni del P.G. e del RAGIONE_SOCIALE competente;
letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro.-ha respinto la domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario proposta nell’interesse di NOME COGNOME.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione si è pronunciata in sede di rinvio disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte ; che, accogliendo il ricorso straordinario proposto dalla COGNOME, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘Il maggio 2022, previa revoca RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa in data 18 marzo 2021 dalla Quarta Sezione penale di questa Corte di legittimità, ha annullato l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 14 maggio 2020, di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario già proposta dalla odierna ricorrente.
NOME COGNOME era stata sottoposta a procedimento penale in relazione ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 216, terzo comma, 219 e 223 I. fall. (capo C), 110, 81 cpv, 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C bis), 110, 81 cpv, cod. pen., 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C ter), 110 e 640-bis cod. pen. (capo D).
Il GUP del Tribunale di Potenza, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2008, aveva condannato l’imputata in relazione ai reati di cui ai capi C), C-bis) e C-ter) e dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo D), estinto per prescrizione. Con sentenza del 18 maggio 2006 1 la Corte di appello di Potenza aveva assolto l’imputata dal reato di cui al capo C) e rideterminato la pena in relazione ai reati di cui ai capi C bis) e C ter).
Con sentenza del 4 marzo 2008 questa Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata RAGIONE_SOCIALEa pena accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione temporanea dalla professione di avvocato.
Proposta istanza di revisione, la Corte di appello di Catanzaro, in data 19 luglio 2017, aveva revocato la sentenza emessa dalla Corte di merito ed assolto la COGNOME dai residui reati di cui ai capi C bis) e C ter).
Respinta per la prima volta la domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, con ordinanza emessa il 15 maggio 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, è stato proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Quarta Sezione penale, giusta sentenza n. 28741 del 18 marzo 2021.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso straordinario e la Terza Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 25653 RAGIONE_SOCIALE‘Il maggio 2022, ha revocato la pronuncia n. 28731 del 18 marzo 2021 e per l’effetto, annullato, con rinvio, l’ordinanza emessa in data 14 maggio 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario.
Con l’ordinanza oggi impugnata la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, giudicando in sede di rinvio ha nuovamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso , .affidandolo a tre motivi.
2.1 Con il primo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione. Si deduce che i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbero disatteso il principio impartito dalla Terza Sezione penale secondo cui, premesso che per negare la riparazione non basta che il soggetto versi in colpa grave o dolo né che abbia concorso a darvi causa ma, piuttosto, che lo abbia causato, «a tal fine non basta l’esame RAGIONE_SOCIALEe sentenze di condanna … ma va verificata tutta l’istruttoria compiuta e in particolare… la documentazione prodotta dalla ricorrente per chiarire se le “nuove” prove che hanno convinto i Giudici RAGIONE_SOCIALEa revisione erano q meno relative a fatti di cui era già in astratto possibile la lettura in favore RAGIONE_SOCIALEa prospettiva difensiva momento RAGIONE_SOCIALEe pronunce di condanna».
Secondo la difesa, la Corte di appello di Catanzaro avrebbe obliterato il punto affermando che «non sarebbe stato possibile per i giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione, anche valutando le prove nuove su cui si è fondato il giudizio di revisione, affermare in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, che la ricevuta rilasciata dalla COGNOME e le dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE riscontravano l’annotazione in contabilità dei pagamenti dei debiti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei predetti e dimostravano che la COGNOME aveva versato queste somme per conto del COGNOME, per pagare i debiti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poiché non vi è corrispondenza cronologica tra la data di annotazione in contabilità dei predetti pagamenti e la data in cui i soldi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sono entrati materialmente nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e del COGNOME».
A tale conclusione la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione sarebbe pervenuta rilevando che i debiti non possono essere stati pagati con il denaro proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, atteso che dette annotazioni di pagamento risultano inserite in contabilità alla data del 31.10.1997, mentre è certo che il giudice delegato al fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha disposto la restituzione alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di lire 203.291.644 solo in data 2.12.1997, ossia dopo un mese dalla annotazione del pagamento alla RAGIONE_SOCIALE e ai lavoratori RAGIONE_SOCIALEe somme indicate nelle scritture contabili. Inoltre, risulta che COGNOME, in data 10.12.1997, ha conferito incarico alla COGNOME di riscuotere il denaro del fallimento / specificando che la somma andava messa a disposizione del socio di maggioranza COGNOME e che sempre COGNOME ha incassato l’assegno emesso dalla COGNOME per un importo pari alla metà RAGIONE_SOCIALEa somma riscossa dal fallimento RAGIONE_SOCIALE solo il 9.1.1998, tre mesi dopo l’annotazione contabile.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa difesa, la Corte di Catanzaro ha fondato il proprio assunto su un dato errato, ossia che risulti un pagamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in favore dei lavoratori e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da una annotazione contabile del 31 ottobre 1997, che non è dato sapere da dove sia stata tratta dato che la stessa non è stata neppure valorizzata dai giudici di merito per pronunciare la condanna RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, poi oggetto di revisione. I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe covuto acquisire la consulenza tecnica d’ufficio che evidenzia come dalle scritture contabili 0(2 GLYPH f GLYPH i e in specie quelle relative all’esercizio 1997, in assenza di entrate finanziari GLYPH on -si era proceduto ad alcun pagamento e che le entrate finanziarie RAGIONE_SOCIALE‘esercizio 1998 K ammontavano a complessive lire 203.291,665, tutte riferibili alle somme incassate “in restituzione” dalla curatela RAGIONE_SOCIALE -n . (i e
L’annotazione del 31 c)ftot)re 1997 cui fa riferimento la Corte/attiene alla voce contabile “stipendi da liquidare” per 30 milioni di lire rimborso finanziamento COGNOME RAGIONE_SOCIALE per 173.291.665 milioni di lire, come aveva rilevato il consulente del P.M. COGNOME. Secondo la difesa la presunta appostazione in contabilità del 31 ottobre 1997 costituirebbe un fatto “nuovo” che neppure i giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione avevano preso in esame. Per contro è documentalmente provato che nel libro giornale, alla data del 15.1.1998, risulta alla voce cassa, “contanti 203.291,665” ossia la somma incassata dalla curatela RAGIONE_SOCIALE e lo stesso giorno l’uscita in contanti di 30 milioni per pagamento stipendi e 173.291.665 per finanziamento RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione. I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dopo avere riportato alcuni elementi emersi nel giudizio di cognizione e di revisione hannoconcluso che le nuove prove, se pure fossero state acquisite dai giudici di merito, non sarebbero state idonee a dimostrare che i pagamenti alla COGNOME e ai lavoratori erano stati effettuati dalla ricorrente con i denaro proveniente dalla curatela RAGIONE_SOCIALE. E’ stato osservato che la sentenza di revisione non ha affrontato la questione RAGIONE_SOCIALEa mancata dimostrazione del versamento in contanti di metà del denaro proveniente dagli assegni RAGIONE_SOCIALEa curatela RAGIONE_SOCIALE, dalla ricorrente a COGNOME. Si tratta di circostanza smentita già dalla prima ordinanza di rigetto /dove si legge “solo in sede di revisione la COGNOME ha fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa corretta destinazione del denaro”; che la prova del pagamento alla COGNOME non avrebbe comportato anche la dimostrazione che il pagamento fosse avvenuto con il denaro proveniente dalla curatela RAGIONE_SOCIALE che la COGNOME aveva trattenuto sul proprio conto e che ha sostenuto di avere consegnato in contanti al COGNOME; che anche le dichiarazioni degli operai risulterebbero irrilevanti ai fin RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALEa residua somma in contanti dalla COGNOME a COGNOME, senza garantirne la tracciabilità, atteso che costoro avevano affermato
di avere ricevuto tali somme agli inizi del 1998 mentre la relativa annotazione del pagamento di tali somme nella contabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE risaliva al 31 ottobre 1997. Ha ritenuto la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione che il comportamento, a dir poco ambiguo, RAGIONE_SOCIALEa COGNOME avrebbe determinato in maniera esclusiva la condanna RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Secondo la difesa gli argomenti usati dal Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione facendo, peraltro, uso del novum, rappresentato dalla presunta appostazione contabile del 31 ottobre 1997, sono in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 648 cod. proc. pen. in quanto intaccherebbero il giudicato. Nel pervenire a tale esito la Corte di Catanzaro, valorizzando il dato storico più che il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante, finisce con il negare l’essenza stessa del giudizio di revisione che, nel caso di specie, è stato celebrato ex novo sul presupposto di fatti conosciuti successivamente. La COGNOME, sin dal primo momento, aveva dichiarato di avere trasferito l’intera somma percepita dal fallimento RAGIONE_SOCIALE al COGNOME e di essere estranea alle condotte di costui; ha richiamato le scritture contabili RAGIONE_SOCIALEa società da cui risultava la posta i entrata e in uscita, le dichiarazioni rese dal COGNOME nonché prodotto le quietanze dei lavoratori. La COGNOME ha, poi, ottenuto ragione in sede di revisione, grazie alle dichiarazioni degli amministratori cinesi e dei lavoratori, dei quali aveva chiesto sin dal primo momento l’escussione. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha omesso di passare in rassegna come era stato indicato dalla Terza Sezione penale, tutta l’istruttoria dibattimentale e in specie la documentazione prodotta dalla ricorrente per stabilire se le nuove prove fossero relative a fatti da leggere in una prospettiva difensiva già al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di condanna.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla memoria ex art. 121cod. proc. pen. nonché sulla memoria di replica, depositate presso la Corte di appello di Catanzaro. Si pone questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 643 cod. proc. pen. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 Cost. in relazione all’art. 3 Protocollo 7 Cedu. La questione è “se in tema di riconoscimento del diritto alla riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario, il dolo e la colpa grave, q cause ostative alla configurazione del diritto reclamato debbano necessariamente consistere in comportamenti processuali RAGIONE_SOCIALE‘imputato che, per trovarsi in rapporto di causalità con la ingiusta condanna, debbano avere l’attitudine ad indurre in errore il giudice in conseguenza di atti compiuti nel corso del processo e attribuibili all’imputato stesso e connotati da inganno (dolo) e/o da mastodontica imprudenza o negligenza (colpa grave) nel difendersi, così da determinare, di per sé soli e non anche in concorso con altri comportamenti (magari anche pre-processuali) l’errore giudiziario, il quale senza quelle condotte non sarebbe stato in alcun caso commesso”.
Assume la difesa che il rigetto sarebbe fondato sul rilievo che la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento connotato da colpa grave poiché quantomeno irregolare ed ambiguo, per avere versato metà RAGIONE_SOCIALEa somma consegnata dalla RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente intestato a COGNOME e alla moglie piuttosto che alla società RAGIONE_SOCIALE cui gli assegni erano intestati; di avere poi versato il resto RAGIONE_SOCIALEa somma sul proprio conto corrente senza garantirne la successiva e dovuta tracciabilità e, dunque, non consentendo di acquisire dimostrazione certa RAGIONE_SOCIALEa consegna di tale somma residua al COGNOME, inducendo così, con il proprio comportamento irregolare e irrituale, peraltro, tenuto da un avvocato, i giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione ad affermare la responsabilità per il concorso nella bancarotta fallimentare. Già con precedenti memorie era stato evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che nel processo penale non è previsto un onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato moRAGIONE_SOCIALEato sui principi propri del processo civile ma è prospettabile solo un onere di allegazione. Dagli atti allegati alla riparazione risulta che la ricorrente aveva puntualmente “allegato” la circostanza decisiva di aver restituito e non distratto le somme oggetto del reato di bancarotta mediante il versamento in favore del socio di maggioranza e il pagamento degli stipendi, come ha rilevato la Corte RAGIONE_SOCIALEa revisione. Pur in presenza di un dato di prova certo e non controverso, la Corte ha pretermesso qualsivoglia motivazione nonostante il chiaro indirizzo fornito dalla sentenza di annullamento, omettendo di valutare le informazioni esistenti agli atti del processo, decisive per escludere qualsiasi ipotesi di colpa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente nel determinare la sentenza di condanna a suo carico. Accertato che la ricorrente si è difesa indicando la destinazione RAGIONE_SOCIALEe somme riscosse e richiedendo l’assunzione di mezzi di prova a discarico mai assunti dagli organi inquirenti e giudicanti nel procedimento in cui fu ingiustamente condannata, non le si può addebitare di aver dato causa né in via esclusiva né concorrente alla sentenza di condanna. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La COGNOME, infatti, ha chiesto di difendersi provando e quelle prove, che in sede di revisione hanno escluso la responsabilità penale, avrebbero consentito /se acquisite nel giudizio di merito, di escludere la responsabilità anche nel giudizio di cognizione ove i giudici, nella loro discrezionalità, hanno, invece, ritenuto di non dare loro ingresso. Di ciò non può essere mosso rimprovero alla ricorrente.
Si rammenta che l’art. 3 del protocollo n. 7 Cedu prevede che «qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in
tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile».
Si richiede, dunque, un comportamento processuale che sottragga al giudice un “sapere” che se posseduto, avrebbe consentito in astratto di impedire l’errore giudiziario. Se si dovesse escludere l’interpretazione conforme e ritenere che l’art. 643 cod. proc. pen. / cui l’art. 24 comma 4 Cost. rinvia per la determinazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni e dei modi RAGIONE_SOCIALEa riparazione, vada interpretatp nel senso che la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto possa prescindere da un comportamento processuale che abbia, da solo o con altri elementi, l’attitudine ad indurre in errore il giudice che viene così privato RAGIONE_SOCIALEa conoscenza di fatti utili a evitare l’errore, l’art. 643 cod. proc. pen. sarebbe in contrasto con l’art. 3 citato
La difesa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ha fatto pervenire motivi aggiunti ribadendo gli argomenti spesi nel ricorso e rileva che il giudice del rinvio non avrebbe acquisito gli atti del procedimento relativi al giudizio di revisione che contiene o avrebbe dovuto contenere gli atti del processo di primo e secondo grado come dimostrerebbe la mancanza di detti atti a quelli allegati al presente procedimento nonché l’assenza di un apposito provvedimento di acquisizione che dai verbali di causa, non risulta essere stato emesso dai giudici RAGIONE_SOCIALEà riparazione.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte / chiedendo il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa ha depositato repliche alle conclusioni del P.G. e del RAGIONE_SOCIALE deducendo la tardività RAGIONE_SOCIALEa memoria del RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e devono essere rigettati.
Appare necessario muovere da una premessa.
La valutazione cima l’esistenza di un comportamento gravemente negligente da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, sinergicamente collegato all’errore giudiziario del quale il soggetto sia stato vittima, costituisce giudizio di merito che ove sorretto da un
ragionamento congruo non è sindacabile in questa sede.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha evidenziato i comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘interessata che si erano posti in modo diretto e in chiave sinergica rispetto alla condanna, poi ribaltata in sede di revisione, anche alla stregua di “nuove acquisizioni probatorie”.
Alla base RAGIONE_SOCIALEa decisione sono state poste circostanze che sono rimaste accertate nella sentenza assolutoria, ritenendole con ragionamento logico-giuridico congruo, ostative al riconoscimento del diritto azionato. Alle predette conclusioni .« i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono giunti, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario quand abbia dato causa all’errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una RAGIONE_SOCIALEe cause concorrenti come, al contrario, si ritiene sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE esclusione del diritto alla riparazione (sez. 4, n. 9213 del 4/2/2010, NOME, Rv. 246803-01; sez. 3, n. 48321 del 17/5/2016, NOME, Rv. 268494-01; nonché la stessa Sez. 3 n. 25653 del 11/5/2022, COGNOME, Rv. 283621-02).
La Corte, infatti, con motivazione non manifestamente illogica né in violazione RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di revisione ha ricostruito la vicenda come segue, traendo argomenti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa determinazione con la quale ha respinto la richiesta di riparazione:
il giudice delegato al fallimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 2.12.1997 ha disposto la restituzione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di lire 203.291.655;
il curatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione del provvedimento del giudice, ha emesso tre assegni circolari, traendo la disponibilità dal conto corrente intestato al fallimento RAGIONE_SOCIALE;
gli assegni per l’importo complessivo sopra indicati sono stati intestati alla RAGIONE_SOCIALE;
la COGNOME, su incarico RAGIONE_SOCIALE‘amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha incassato in nome e per conto RAGIONE_SOCIALEa società la somma complessiva, proveniente dal fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e destinata alla RAGIONE_SOCIALE, versandola per intero sul proprio conto corrente personale;
successivamente metà circa di detta somma, lungi dall’essere riversata alla RAGIONE_SOCIALE, è stata dalla COGNOME “consegnata” al COGNOME mediante l’emissione di un assegno tratto dal proprio conto corrente e negoziato presso la Banca di credito cooperativo di Roma dove COGNOME e la moglie erano titolari di un conto cointestato. Il resto sarebbe stato consegnato dalla COGNOME in contanti, attingendo da denaro
non prelevato dal conto ma da disponibilità proprie.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha, poi, posto l’accento sulla circostanza, anche questa storicamente e documentalmente acclarata, che COGNOME i con nota del 10.12.1997, conferendo alla COGNOME l’incarico di riscuotere il denaro del fallimento RAGIONE_SOCIALE, aveva espressamente specificato che la somma andava messa a disposizione del socio di maggioranza COGNOME, precisando, altresì, che la restituzione doveva essere effettuata con denaro contante per evitare i rischi correlati a un possibile sequestro e sottolineando la necessità che «dette somme non transitassero per i conti RAGIONE_SOCIALEa società da lui amministrata e in grave stato di decozione, prossima al fallimento, palesando così il suo intendimento di compiere un’operazione di distrazione patrimoniale in frode ai creditori» (pag. 4 del provvedimento impugnato).
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dopo avere richiamato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria nei passaggi relativi alle “nuove prove” acquisite, consistite nella ricevuta di pagamento rilasciata dalla COGNOME, alle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, le trascrizioni RAGIONE_SOCIALEe fonoregistrazioni relative all’esame nel processo per falso a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, conclusosi con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALEa stessa, in cui costoro avrebbero riferito che l’avvocata avrebbe loro corrisposto le somme dovute dalla RAGIONE_SOCIALE, oltre che le stesse dichiarazioni del coimputato COGNOME, ha rilevato, con motivazione congrua, scevra da profili di manifesta illogicità, che la lettura di questi fatti in favore RAGIONE_SOCIALEa prospettiva difensiva, al momento RAGIONE_SOCIALEe pronunce di condanna non era in astratto già possibile sicché solo in forza RAGIONE_SOCIALEe nuove prove prodotte solo nel giudizio di revisione è stato possibile pervenire ad una pronuncia assolutoria.
In proposito va detto che il ricorrente non spiega perché, a fronte RAGIONE_SOCIALEe condotte accertate nel giudizio abbreviato, così come messe in luce nella ordinanza impugnata, si sarebbe dovuto procedere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 441, co. 5, cod. proc. pen. ad assumere prove per verificare se le somme che la COGNOME aveva incassato versandole sul proprio conto personale e poi avrebbe restituito, parte con assegno e parte, asseritamente, in contanti al COGNOME piuttosto che alla società alla quale erano destinate, fossero state poi utilizzate nel senso che solo dopo il giudizio di revisione è stato ritenuto accertato.
Quanto al giudizio espresso dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione secondo cui l’avvocata COGNOME con condotta certamente irregolare ha recuperato i crediti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e consegnato il denaro al proprio cliente, COGNOME va detto quanto segue.
E’ stato rilevato che sebbene il COGNOME, secondo i giudici RAGIONE_SOCIALEa revisione, sarebbe l’unico a poter rispondere RAGIONE_SOCIALE‘impiego RAGIONE_SOCIALEe somme recuperate, «non può che evidenziarsi la irregolarità RAGIONE_SOCIALEa condotta mantenuta dalla COGNOME COGNOME quale, invece di consegnare la somma alla società RAGIONE_SOCIALE, ha accettato di seguire le direttive del suo cliente, ben consapevole RAGIONE_SOCIALEe finalità distrattive di tale condott di appropriazione RAGIONE_SOCIALEe somme erogate dalla RAGIONE_SOCIALE che, per metà RAGIONE_SOCIALE‘importo sono transitate sul conto personale del COGNOME e RAGIONE_SOCIALEa moglie. Condotta questa che, secondo la Corte, proprio in virtù RAGIONE_SOCIALEa qualità di legale ricoperta dalla COGNOME, dunque, dotata di adeguate competenze tecniche e professionali, ha consentito al COGNOME di porre in essere una condotta distrattiva che, senza il suo apporto, non si sarebbe potuta realizzare determinando così, in via esclusiva, per sua colpa grave, l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità. Tutto ciò senza garantire la necessaria tracciabilità. Da qui le determinazioni dei giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione «ad affermarne la responsabilità per concorso nella bancarotta fallimentare».
L’ordinanza impugnata ha congruamente evidenziato che la condotta tenuta dalla COGNOME, pur non idonea a fondare la sua responsabilità penale quanto alf.,A contestat6 di bancarotta è stata, tuttavia, ritenuta non solo gravemente colposa ma determinante, lo si ripete, nell’orientare l’autorità giudiziaria verso una pronuncia di condanna.
Nel sopradescritto contesto il travisamento del libro giornale allegato dalla ricorrente, pur avendo costituito oggetto di valutazione esplicita da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte non è stato ritenuto decisivo dato che la condotta che si assume gravemente colposa e determinante ai fini RAGIONE_SOCIALEe determinazioni assunte dai giudici di merito, è stata ritenuta assorbente e prevalente. E d’altra parte gli argomenti posti dalla difesa si ri5olvono in una rilettura RAGIONE_SOCIALEa scrittura contabile Lsj_J -Fa crittkra n i_ .. 9)chiedendone una alternativa, a lei più favorevole, che in questa sede non è consentita).
4. La conclusione cui è pervenuta la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sanciti dalla Terza Sezione con la sentenza rescindente la quale non ha certo richiesto di ripetere il giudizio di cognizione (e, duque, di acquisire quindi tutti gli atti relativi) bensì di verificare se “le nuove pro che hanno convinto i giudici RAGIONE_SOCIALEa revisione” fossero o meno relative a fatti di cui sarebbe stata “in astratto possibile la lettura in favore RAGIONE_SOCIALEa prospettiva difensiva al momento RAGIONE_SOCIALEe pronunce di condanna” e /come già chiarito / questa eventualità è stata esclusa con motivazione congrua.
E’ appena il caso di rilevare che nessun profilo di contrasto può essere ravvisato tra l’art. 643 cod proc. pen. e l’art. 3 del protocollo 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo. L’art. 643, infatti, esclude il diri alla riparazione solo se l’imputato prosciolto in sede di revisione «non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario» in piena armonia con l’art. 3 prot. 7 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione in base al quale, in caso di annullamento di una condanna penale definitiva, l’interessato ha diritto al risarcimento «a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile».
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente grado di giudizio. L’Amministrazione resistente ha depositato le proprie conclusioni in data 7 ottobre 2024, nel rispetto del termine di quindici giorni previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. calcolandosi a ritroso i quindici giorni liber infatti, il termine ultimo entro cui presentare la memoria era il 6 ottobre 2024. Cadendo però detto termine in giorni festivo (domenica) ed essendo fissato in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 172 co. 3 cod. proc. pen., opera la proroga di diritto del termine al giorn successivo non festivo (Sez. 2 n. 31434 del 30/06/2022 non massimata).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel presente grado di legittimità dall’Amministrazione resistente, che liquida in euro mille.
Deciso il 22 ottobre 2024