Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36105 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36105 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Orune il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 30/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocato RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Firenze, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, Sezione 4, n. 37208 del 14/06/2022, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di riparazione da errore giudiziario.
Il ricorrente articola tre censure per mancato rispetto del dictum RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, la prima perché la Corte territoriale non aveva riesaminato l’intera vicenda per valutare se dall’intero processo poteva emergere che solo il
suo comportamento era stato il fatto unico e determinante RAGIONE_SOCIALEe sentenze di condanna; la seconda perché era stato costretto a scontare una pena di quattro anni di reclusione per associazione a delinquere sulla base di semplici sospetti o illazioni che al limite potevano giustificare una misura di sicurezza ma mai una condanna definitiva; la terza perché non erano stati indicati i comportamenti gravemente colposi che escludevano l’indennizzo.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE ha presentato una memoria difensiva e ha chiesto la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato RAGIONE_SOCIALE‘art. 416bis cod. pen. per associazione finalizzata alla commissione di rapine. In seguito al giudizio di revisione, che è stato introdotto dopo l’assoluzione definitiva dei coimputati, è stato assolto perché il fatto non sussiste. L’istanza di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario è stata rigetta con ordinanza annullata dalla Corte di cassazione che ha evidenziato una carenza motivazionale in merito ai comportamenti colposi gravi del richiedente che avrebbero causato l’errore giudiziario.
E’ pacifico in giurisprudenza che, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per l’ingiusta detenzione, la riparazione per errore giudiziario presuppone una colpa grave che abbia specificamente causato l’errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621-02), per cui è integrata dalla disponibilità alla commissione di quegli illeciti per cui ha subìto la detenzione e non di illeciti diversi, al di fuori di un nes eziologico fra il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato e la sua privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà (tra le più recenti, Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Cerutti, Rv. 278645-01).
In sede di rinvio, la Corte di appello di Firenze ha scrupolosamente seguito le indicazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione e ha adeguatamente motivato in merito alla colpa grave ostativa al richiesto indennizzo nelle pag. 5-8 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
E’ emerso dai processi che COGNOME aveva fornito ripetutamente, e non occasionalmente, un contributo al programma criminoso del sodalizio, che era quello di eseguire un numero indeterminato di rapine ai supermercati, agli esercizi commerciali, ai camion portavalori etc., svolgendo sopralluoghi e occupandosi dei problemi logistici in relazione a potenziali obiettivi, a prescindere dal fatto se ta contributo avesse riguardato o meno rapine che non si erano concretizzate. Le molteplici conversazioni con i correi in merito alla valutazione di convenienza di certi obiettivi e la revisione critica degli errori compiuti nonché le comprovate
frequentazioni con soggetti, tra cui il cognato, che erano stati definitivamente condannati per le rapine, lo avevano reso addirittura compartecipe RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzata associazione perché si era messo a disposizione del gruppo per il compimento di atti strumentali alla realizzazione degli obiettivi di questo. COGNOME si era rifiuta di rispondere all’interrogatorio di garanzia ma aveva reso RAGIONE_SOCIALEe spontanee dichiarazioni, negando gli addebiti e non offrendo alcuna spiegazione alternativa né RAGIONE_SOCIALEa sua presenza ai sopralluoghi presso i possibili obiettivi del gruppo criminoso, né dei contenuti RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni che attenevano proprio ai sopralluoghi, all’uso RAGIONE_SOCIALEe armi e addirittura al reperimento di una carica di esplosivo per asportare un bancomat o una cassa continua. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, nei dialoghi e nelle frequentazioni risiedeva il comportamento gravemente colposo di COGNOME che aveva determinato la sua condanna e la detenzione. Peraltro, nei motivi di appello aveva ammesso in parte gli addebiti, spiegando le intercettazioni come relative ad attività ispettive in vista RAGIONE_SOCIALE commissione di uno specifico reato, il che significava che aveva ammesso l’attività di sopralluogo presso i possibili obiettivi RAGIONE_SOCIALEa banda, sia pure a carattere episodico. La Corte territoriale ha poi indicato come ulteriori elementi rilevanti l’acquiescenza alla sentenza di appello, ma, soprattutto, l’assoluzione in sede di revisione non per effetto RAGIONE_SOCIALEa valutazione di nuove prove ma per l’assoluzione degli undici concorrenti all’esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, ciò c aveva fatto venire il numero minimo legale RAGIONE_SOCIALE‘associazione. Ma, in realtà, ha fondato la decisione sulla frequentazione del cognato con il quale girava per Umbria e Romagna, nonostante la famiglia e l’attività lavorativa nella propria azienda agricola si trovassero in Sardegna, per visionare luoghi appetibili da rapinare e per discutere di tattiche, armi e uomini da organizzare. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel ricorso per cassazione COGNOME ha complessivamente insistito sulle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione dal reato associativo in sede di revisione e ha svalutato l’elemento RAGIONE_SOCIALEa frequentazione con soggetti pluripregiudicati e coinvolti nelle rapine come il cognato, ciò che è semmai funzionale a ribadire la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione in sede di revisione, ma è del tutto estraneo al giudizio sulla colpa grave che ha indotto in errore l’Autorità giudiziaria e che giustifica quindi il dinieg RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto. In altri termini, il ricorso attiene a circostanze fatt irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa presente decisione e non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE difeso nel presente giudizio dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato si liquidano, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa, come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel grado dal RAGIONE_SOCIALE rappresentato dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge
Coi deciso, il 21 febbraio 2024