Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28494 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
CC 05/06/2025
R.G.N. 33722/2024
-Relatore –
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Pontecagnano Faiano il 04/02/1963,
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28494 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
Ricorre per cassazione il MEF per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio di motivazione con riferimento all’uso del criterio equitativo, perchØ la Corte territoriale non aveva spiegato il processo logico che aveva portato all’incremento dell’indennizzo nella misura del 50% e non aveva specificato il tasso di inflazione applicato e l’arco temporale esaminato.
Ricorre per cassazione COGNOME sulla base di due motivi: il primo per violazione di legge in relazione all’accertamento della colpa grave che aveva giustificato l’abbattimento dell’indennizzo nella misura del 50% e il secondo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle modalità di calcolo del danno biologico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel lamentare la genericità della motivazione dell’ordinanza, ha presentato un ricorso a sua volta generico, in cui ha lamentato l’incomprensione del percorso logico che aveva portato all’incremento dell’indennizzo del 50% e la mancata specificazione del tasso d’inflazione e dell’arco temporale di riferimento. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice, nel liquidare con criterio GLYPHequitativo il “quantum” dell’GLYPHindennizzo dovuto, non Ł tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione GLYPHequitativa dell’GLYPHindennizzo, determinazione sindacabile sotto l’aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui Ł pervenuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513 – 03, principio espresso in caso di riparazione per ingiusta detenzione ma estensibile all’errore giudiziario). Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato elementi di stravaganza nel calcolo dell’indennizzo, per cui il ricorso va respinto. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
5. Il ricorso di Bolognesi Ł fondato.
Il ricorrente, all’epoca dei fatti maresciallo dei Carabinieri, era stato sottoposto a fermo (non convalidato) il 28 ottobre 2008 per i reati di cui gli art. 416bis , 319, 321 e 326 cod. pen. per aver percepito la somma di euro 1.000 mensili per fornire informazioni coperte da segreto investigativo ad affiliati al clan camorristico COGNOME–COGNOME e per aver accettato consapevolmente simulate denunce di furto di autovetture, inserite nello SDI, senza segnalare il successivo rinvenimento dei veicoli alle compagnie assicurative, così favorendo, verso corrispettivo, i denuncianti nell’incamerare le somme erogate dalle compagnie assicuratrici. Condannato in abbreviato ed eseguita la pena, era stato assolto in seguito a revisione del processo, sulla base di nuove prove, con sentenza in data 18 febbraio 2021, irrevocabile il successivo 29 settembre, fondata su nuove prove.
La Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di riparazione ravvisando la colpa grave del ricorrente, che non aveva reso dichiarazioni difensive e aveva scelto di definire la sua posizione con il rito abbreviato cosiddetto secco, e sostenendo che avrebbe dovuto allegare subito gli elementi posti alla base del proscioglimento in sede di revisione. La
Sezione Quarta della Corte di cassazione ha osservato, invece, che non erano emersi, dall’iter logico-giuridico sotteso alla decisione, i suddetti elementi, se non in termini di mero richiamo generico ai mezzi di prova sopravvenuti, nØ le ragioni per cui le indicate scelte difensive avrebbero in concreto integrato la colpa grave ostativa, con riferimento a una ipotesi di revisione per sopravvenienza o scoperta di nuove prove. La Corte territoriale, peraltro, non si era confrontata con la sentenza assolutoria nØ aveva verificato il comportamento gravemente colposo come derivazione causale esclusiva dell’errore giudiziario, tanto piø che la condanna era dipesa dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle conversazioni intercorse tra soggetti diversi dal richiedente. La sentenza rescindente ha ribadito dunque che, in tema di riparazione dell’errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, diversamente da quanto previsto dall’art. 314 cod. proc. pen. per la riparazione per l’ingiusta detenzione, deve aver causato l’errore giudiziario, e non solo concorso alla sua verificazione, sicchØ, per verificarne la ricorrenza, Ł necessario accertare l’eventuale sussistenza di una condotta colposa del danneggiato e l’apporto esclusivo di essa alla verificazione dell’evento ( ex plurimis : Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621; Sez. 4, n. 13504 del 22/02/2017, Razzano, Rv. 269793; Sez. 3, n. 48321 del 17/03/2016, COGNOME, Rv. 268494, nonchØ, tra le mono recenti, Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, NOME, Rv 246803, e Sez. 4, n. 2568 del 24/09/1998, Strazzeri, Rv. 213141).
Nell’ordinanza impugnata la Corte di appello ha riconosciuto l’ an della pretesa, ma ha inspiegabilmente decurtato l’indennizzo del 50%, ritenuta una colpa lieve del ricorrente perchØ si era avvalso della facoltà di non rispondere nella fase delle indagini preliminari. Tale decurtazione Ł del tutto arbitraria e si aggancia a un parametro, il silenzio, che non rileva piø neanche nell’indennizzo da ingiusta detenzione a seguito della modifica dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Inoltre, la Corte di appello ha liquidato il danno biologico alla stregua della consulenza del perito prof. NOME COGNOME ma non ha spiegato per quale ragione ha ritenuto assorbita l’invalidità temporanea parziale a cui era stato assegnato un separato coefficiente del 25% nell’invalidità permanente a cui era stato assegnato il coefficiente del 15%.
S’impone, pertanto, un nuovo annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per riesaminare la quantificazione dell’indennizzo per l’errore giudiziario.
P.Q.M.
Così deciso, il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME